PDL 2391

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2391

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FIORINI, SANDRA SAVINO, NOVELLI, PETTARIN

Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di dedicare strade, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a persone colpevoli di crimini di guerra o contro l'umanità

Presentata il 18 febbraio 2020

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Onorevoli Colleghi! — Il nostro ordinamento presenta una grave lacuna, in quanto non viene espressamente vietato dalla legge dedicare strade, monumenti e simili a coloro che si sono macchiati di crimini di guerra o contro l'umanità. La questione è di particolare attualità, poiché nel nostro Paese ci sono comuni, tra cui Reggio Emilia ed altri due comuni della sua provincia, in cui ci sono strade ancora intitolate al maresciallo Tito, responsabile del massacro di migliaia di italiani, uccisi e infoibati dai suoi partigiani.
La storia delle terribili sofferenze che gli italiani dell'Istria, della Dalmazia e della Venezia Giulia furono costretti a subire sotto l'occupazione dei comunisti jugoslavi è fra le più laceranti della seconda guerra mondiale e del dopoguerra: una tragedia per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata; comunque passata per troppo tempo sotto silenzio nell'opinione pubblica nazionale e nella stessa storiografia.
L'atroce pagina storica del territorio del confine orientale – teatro delle efferatezze subite dagli italiani, vittime della negazione dei loro diritti e di ogni forma di violenza, fino all'assassinio di massa – per disegno, modalità di esecuzione e dimensioni è oggi considerata come un caso di pulizia etnica, frutto di nazionalismo estremo, odio etnico e violenza ideologica eretta a sistema, scatenati dalla violenza del comunismo titino, che provocò anche l'esodo di migliaia di profughi.
Che la persecuzione e gli eccidi di cui fu vittima la comunità italiana del confine orientale siano totalmente da ascriversi alla responsabilità del maresciallo Tito, delle sue milizie e del regime comunista titino è dunque un fatto storico finalmente incontestato.
La legge 30 marzo 2004, n. 92, ha istituito il «Giorno del ricordo», nella data del 10 febbraio, per «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».
Durante la recente celebrazione del Giorno del ricordo, anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato che «la feroce dittatura [del Maresciallo Tito] scatenò una persecuzione contro gli italiani, mascherata talvolta da rappresaglia per le angherie fasciste, ma che si risolse in vera e propria pulizia etnica, che colpì in modo feroce e generalizzato una popolazione inerme e incolpevole».
Oggi è sicuramente doveroso, nei confronti della memoria dei nostri connazionali trucidati nelle foibe, evitare almeno che nei comuni del Paese vi siano ancora vie dedicate a Tito. Mantenere questa intitolazione vuol dire continuare a negare la storia.
La presente proposta di legge intende quindi colmare questa lacuna legislativa, introducendo nella legge 23 giugno 1927, n. 1188 («Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei»), il divieto di intestare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri simboli materiali permanenti a coloro cui siano state storicamente riconosciute responsabilità politiche e di governo per fatti qualificabili come azioni efferate, crimini di guerra e crimini contro l'umanità o che, per le stesse responsabilità, abbiano subìto una condanna giudiziale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – 1. È vietato dedicare strade, piazze pubbliche, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti a coloro dei quali è stata storicamente riconosciuta la responsabilità politica o di governo per fatti qualificabili come azioni efferate, crimini di guerra o crimini contro l'umanità ovvero che, per le stesse responsabilità, abbiano subìto una condanna, con sentenza passata in giudicato.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le modalità e i criteri di attuazione del divieto introdotto dal comma 1, anche ai fini della modifica delle denominazioni delle strade e delle piazze pubbliche e della rimozione dei monumenti, delle lapidi e degli altri ricordi permanenti che contravvengono al medesimo divieto».

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