PDL 2390

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2390

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FIORINI, GELMINI, COLUCCI, FERRI, LOTTI, RAMPELLI, DE TOMA, RACHELE SILVESTRI

Istituzione del Ministero per la tutela, lo sviluppo e il commercio internazionale dei prodotti a marchio italiano

Presentata il 18 febbraio 2020

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Onorevoli Colleghi! – Il presente progetto di legge, che raccoglie il sostegno di esponenti di diverse forze politiche presenti in Parlamento, intende porre all'attenzione della Camera dei deputati un'idea promossa dalla Confederazione AEPI – Associazione europea dei professionisti e delle imprese: l'istituzione di un Ministero che si occupi del Made in Italy, un intervento che costituirebbe un passo fondamentale per la tutela e la promozione dei prodotti a marchio italiano e, quindi, per la salvaguardia e la crescita dell'economia nazionale.
All'interno del Documento di economia e finanza (Sezione III – Programma nazionale di riforma) presentato dal Governo nell'aprile del 2018 si leggeva che «le esportazioni italiane hanno continuato la loro dinamica positiva sia in termini di fatturato (448,1 miliardi nel 2017 dai 398,9 del 2014) sia di attivo della bilancia commerciale (+47,5 miliardi nel 2017 che fanno seguito ai +49,6 del 2016)», ma anche che «il sistema dell'export italiano rimane troppo concentrato rispetto al potenziale di imprese che avrebbero tutte le caratteristiche necessarie ad affermarsi sui mercati esteri». La crescita economica del nostro Paese dipende anche da una tutela decisa del marchio «Made in Italy», che porterebbe al nostro sistema il vantaggio immediatamente riscontrabile della lotta alla contraffazione; si pensi che il fenomeno dell'Italian sounding costa all'industria agroalimentare italiana, secondo le stime di Coldiretti, 60 miliardi di fatturato annuo: sarebbero infatti 6 sui 10 i prodotti alimentari di tipo italiano in vendita all'estero frutto di agropirateria. Grazie alla lotta a questo fenomeno e al conseguente aumento delle esportazioni potrebbero essere recuperati fino a 300.000 posti di lavoro.
L'importanza del «marchio Italia» è dimostrata dall'atteggiamento dei colossi internazionali del digitale, sempre più attenti al Made in Italy cui dedicano apposite sezioni nei loro portali di e-commerce. Se il Made in Italy fosse un brand sarebbe il terzo marchio più noto al mondo, dopo Coca Cola e Visa. Secondo un sondaggio realizzato da Kpmg Advisory, gli stranieri associano il Made in Italy a valori come bellezza, passione, creatività, lusso, cultura e qualità. Fino ad oggi il tessuto produttivo italiano ha pagato dazio alla mancanza di un'unica regia nella promozione e nella tutela del Made in Italy, non sufficientemente sostenute dal Piano straordinario messo in campo solo negli ultimi anni dal Ministero dello sviluppo economico. Al Piano straordinario per il Made in Italy, nel triennio 2015-2017, sono stati complessivamente destinati 525 milioni; il Piano è stato confermato anche per il 2018, con uno stanziamento di 193 milioni per nuove iniziative e strategie, in linea con quelle attuate nel 2017.
Il tessuto produttivo italiano ha però bisogno anche d'altro e in particolare dell'istituzione di un Ministero che si occupi esclusivamente della tutela, dello sviluppo e del commercio dei prodotti a marchio italiano.
La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si pone l'obiettivo di istituire il Ministero per la tutela, lo sviluppo e il commercio internazionale dei prodotti a marchio italiano, procedendo, tramite modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, a riorganizzare funzioni e competenze oggi purtroppo frammentate tra vari Ministeri (quelli dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle politiche agricole alimentari e forestali).
La proposta di legge istituisce il nuovo Ministero, stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento e provvedendo al trasferimento del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento delle sue funzioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ministero per la tutela, lo sviluppo e il commercio internazionale dei prodotti a marchio italiano)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«14-bis) Ministero per la tutela, lo sviluppo e il commercio internazionale dei prodotti a marchio italiano»;

b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«Capo XII-bis
MINISTERO PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI A MARCHIO ITALIANO

Art. 54-bis.
(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero per la tutela, lo sviluppo e il commercio internazionale dei prodotti a marchio italiano.
2. Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:

a) iniziative di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese;

b) supporto alle manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;

c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza;

d) tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;

e) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche tramite campagne di promozione strategica;

f) contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;

g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di commercio elettronico da parte delle piccole e medie imprese;

h) sostegno a iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;

i) sviluppo di strumenti informatici e piattaforme finalizzati alla promozione delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri italiani;

l) tutela all'estero dei prodotti a marchio italiano, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.

3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno dei prodotti a marchio italiano. La relazione indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.

Art. 54-ter.
(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5; il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle funzioni di cui all'articolo 54-bis, comma 2.

Art. 54-quater.
(Trasferimento di risorse)

1. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già svolte da altri Ministeri e attribuite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 54-bis, comma 2».

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