PDL 2388

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2388

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE LUCA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'omicidio di Angelo Vassallo

Presentata il 14 febbraio 2020

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Onorevoli Colleghi! – Angelo Vassallo, il «sindaco pescatore», era il primo cittadino di Pollica, un piccolo comune del Cilento. La notte del 5 settembre 2010, in una stradina di campagna buia e isolata, mentre tornava a casa con la sua automobile, è stato brutalmente assassinato con nove colpi di pistola. Aveva cinquantasette anni, Vassallo, e non era solo un sindaco coraggioso e infaticabile, non era solo un amministratore capace e attento, ma era soprattutto – e lo è purtroppo diventato ancora di più – il simbolo della legalità. Grazie alle sue politiche ambientaliste, a uno sviluppo virtuoso e rigoroso del territorio, alla messa al bando della lottizzazione selvaggia dei terreni, Pollica è diventata una tra le mete più importanti e apprezzate del turismo campano e italiano. Magari a qualcuno questo modo di amministrare deve essere sembrato intollerabile. Forse Vassallo è stato considerato un soggetto «scomodo», a causa dei suoi troppi «no» e della fermezza manifestata nella sua azione politica. Un sindaco onesto e trasparente che difendeva la democrazia nei fatti. La sua morte è l'uccisione di un uomo delle istituzioni, che rappresentava e difendeva quella parte dello Stato che i cittadini gli avevano affidato.
Ancora oggi, però, la verità non è stata accertata, ancora oggi attendiamo che sia fatta piena giustizia. A quasi dieci anni dal suo omicidio, infatti, non c'è ancora nessuna certezza sulle circostanze della sua morte.
Un omicidio dalla dinamica non chiara, dalle ragioni oscure, dai molti interrogativi irrisolti.
Ultimamente, alcune rivelazioni e dichiarazioni che riguardano possibili depistaggi e omissioni sembrano far emergere rilevanti elementi di novità e, pertanto, è necessario continuare a indagare e diradare la coltre di nebbia che ancora si addensa intorno a questa drammatica vicenda. È questo un compito che anche il Parlamento ha il dovere di svolgere nell'ambito delle proprie prerogative, per contribuire a tenere alta l'attenzione, fare luce sugli aspetti tuttora non definiti e affermare l'esigenza di verità e di giustizia rispetto a un simile barbaro episodio, che ha colpito il cuore delle istituzioni democratiche del Paese. Un compito che spetta al Parlamento per onorare, inoltre, la memoria e il ricordo dell'impegno civile e delle qualità umane di Angelo Vassallo, che i familiari e l'Associazione che porta il suo nome stanno portando avanti orgogliosamente in questi anni.
Questo è del resto ciò che chiedono tutti, i cittadini, gli amministratori e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, che si sono mobilitati a più riprese perché si avvii una specifica indagine parlamentare sul caso, a riprova del fatto che Vassallo, un sindaco che ha dato la vita per servire il Paese, è un patrimonio democratico e istituzionale dell'Italia intera. Una scelta etica e politica che chiediamo ai colleghi di fare, aderendo a questa iniziativa e approvando la presente proposta di legge, che istituisce un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e durata)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, avvenuto il 5 settembre 2010, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione presenta alle Camere, annualmente e al termine dei propri lavori, una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. Il presidente della Commissione trasmette alle Camere, dopo sei mesi dalla costituzione della Commissione stessa, una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 2.
(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare eventuali ostacoli, omissioni e reticenze nell'ambito delle indagini svolte e di quelle in corso sull'omicidio di Angelo Vassallo;

b) assicurare la massima trasparenza delle attività degli organi inquirenti e ricostruire in maniera puntuale le circostanze che hanno portato alla morte di Angelo Vassallo;

c) accertare il grado di collaborazione con gli organi inquirenti da parte degli organi istituzionali territoriali;

d) verificare l'esistenza e l'eventuale capacità di condizionamento da parte di organizzazioni criminali nei confronti della comunità locale, nell'immediatezza degli accadimenti e nel corso degli anni successivi.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Commissione può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, di istituti di statistica e delle banche di dati delle Forze di polizia.

Art. 4.
(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
5. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 5.
(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. La scelta dei soggetti chiamati a collaborare è effettuata dal presidente della Commissione, sentita la medesima Commissione.
4. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 60.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

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