PDL 2387

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2387

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato INVIDIA

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore

Presentata il 14 febbraio 2020

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Onorevoli Colleghi! — Come è noto, i percorsi di specializzazione tecnica post diploma (istituti tecnici superiori – ITS) sono un modello educativo ibrido fondato sulla collaborazione tra il sistema scolastico, le imprese, le università, i centri di ricerca scientifica e tecnologica e gli enti locali. Essi rappresentano un nuovo modello svincolato dalla vecchia concezione dell'istruzione realizzata «per compartimenti» e mirano, da una parte, ad assicurare uno sforzo sinergico e, dall'altra, a fornire nel modo più rapido ed efficace possibile una competenza tecnica e tecnologica che ricalchi le forme di qualificazione (skilling) e di riqualificazione (reskilling) professionale che sono in costante evoluzione nel mondo del lavoro e della produzione. Essi, quindi, associano politiche per la formazione, politiche attive del lavoro e politiche industriali per rendere più efficace il sistema formativo e per cercare di superare il divario tra la formazione teorica e pratica, nonché tra la formazione tecnica superiore e l'università.
Va tuttavia riconosciuto che, anche se gli ITS rappresentano, in generale, uno strumento virtuoso del sistema italiano di formazione, il loro potenziale è ancora per larga parte non sfruttato e risulta quindi necessario intervenire a livello legislativo per migliorare la loro offerta formativa, la capillarità della diffusione territoriale e le opportunità da essi offerte alle imprese. A tale riguardo, appare esigenza vitale promuovere, come è avvenuto in Germania, l'aumento della loro presenza nel territorio, che permetterebbe un miglior incrocio tra la domanda di lavoro e un'offerta che va mutando di pari passo con i bisogni (e i pericoli) della quarta rivoluzione industriale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. La presente legge reca disposizioni per la riorganizzazione delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, disciplinate dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
2. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore istituito dal comma 1 dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, costituiscono, con le università e con le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il sistema nazionale dell'istruzione superiore, esercitando nell'ambito di esso le funzioni relative alla formazione terziaria professionalizzante.
3. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore hanno la finalità di offrire l'istruzione e la formazione nell'ambito tecnico e professionale, con particolare riferimento alle tecnologie della cosiddetta «industria 4.0», tenendo conto delle esigenze economiche e produttive del territorio in cui hanno sede.

Art. 2.
(Natura e organizzazione delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Alle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono istituzioni finalizzate alla ricerca applicata, sono riconosciute quali soggetti accreditati presso il Ministero dell'università e della ricerca come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono la stipulazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono autorizzate a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal comma 8 del presente articolo.
4. La fondazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore rilascia agli studenti che hanno completato con esito positivo i percorsi di istruzione e formazione il diploma di «accademico tecnico» nell'ambito del pertinente settore prioritario, di cui al punto 3 dell'allegato a) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, coerentemente con i livelli formativi previsti dal Quadro europeo delle qualifiche e dalla Classificazione internazionale standard dell'istruzione e con la certificazione delle competenze acquisite.
5. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 possono avvalersi delle prestazioni formative delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base di convenzioni con le medesime, essere rappresentate nei loro organi, sostenerne le attività attraverso i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.
6. Alle spese sostenute per la frequenza dei corsi e alle erogazioni liberali destinate alle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore si applicano le agevolazioni fiscali previste in materia di detraibilità e di deducibilità dagli articoli 15, comma 1, lettere e) e i-octies), e 100, comma 2, lettera o-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. I diplomi rilasciati dalle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, in quanto istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione superiore, costituiscono titolo per l'applicazione delle disposizioni del capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di riscatto dei corsi di studio a fini pensionistici.
8. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «le università, pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «, le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore».
9. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 3.
(Percorsi formativi gestiti dalle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore organizzano tre tipi di percorsi formativi, rispettivamente della durata di un semestre, di due semestri e di quattro semestri, in relazione alle competenze tecniche richieste alla conclusione del corso o al fine di svolgere la formazione per l'acquisizione delle qualifiche professionali regolamentate dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
2. Ciascun percorso formativo realizzato, in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica ed enti locali, nell'ambito dell'offerta formativa di base delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore deve riguardare uno dei sei settori prioritari indicati al punto 3 dell'allegato a) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Ogni studente deve inserire nel piano di studi insegnamenti facoltativi, purché attinenti al percorso accademico scelto, concernenti i seguenti apprendimenti:

a) tecnologie basate su smart objects e reti intelligenti;

b) tecnologie in grado di sfruttare le informazioni contenute nei big data;

c) applicazione del cloud computing nell'ambito manifatturiero;

d) tecnologie affini alla robotica, con riferimento ai più recenti sistemi di produzione automatizzati;

e) dispositivi wearable e nuove interfacce;

f) sistemi di produzione additiva che aumentano l'efficienza dell'uso dei materiali.

3. Al fine di adeguare l'offerta formativa sia ai processi evolutivi di innovazione tecnologica, sia alle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio, le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore aggiornano le rispettive aree metodologiche nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 5.

Art. 4.
(Formazione per i nuovi lavori presso le imprese che utilizzano le tecnologie dell'industria 4.0)

1. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore istituiscono percorsi di formazione destinati ai soggetti titolari di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, di età compresa tra diciotto e ventinove anni, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per offrire alle imprese che utilizzano le tecnologie dell'industria 4.0 l'opportunità di determinare i nuovi profili professionali.
2. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua destinati ai lavoratori delle imprese, di età non inferiore a venticinque anni, che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie, nonché ai soggetti inattivi.

Art. 5.
(Linee guida per l'attuazione di politiche attive per l'efficienza dell'offerta formativa)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dell'offerta formativa delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. A questo fine, i Ministeri competenti acquisiscono le informazioni necessarie presso gli organi regionali e provinciali competenti in materia di mercato del lavoro e presso i comuni e analizzano l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche tecnologiche innovative, con particolare riferimento ai settori interessati da carenza nella disponibilità di personale adeguatamente formato.

Art. 6.
(Collaborazione tra le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e i centri per l'impiego)

1. Al fine di realizzare un maggiore raccordo tra formazione professionale e inserimento occupazionale dei giovani tecnici, le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore stipulano convenzioni con i centri per l'impiego, per le seguenti finalità:

a) assistere nell'inserimento lavorativo i giovani tecnici iscritti ai percorsi formativi della fondazione;

b) assistere i lavoratori e i soggetti inattivi iscritti ai percorsi formativi brevi di cui all'articolo 4, comma 2, per l'orientamento alla formazione continua;

c) stabilire il percorso formativo per l'acquisizione delle competenze dei giovani tecnici, redigendo un piano individuale funzionale al loro inserimento lavorativo;

d) qualora siano individuate carenze professionali o siano riconosciute specifiche propensioni del soggetto, determinare i corsi di formazione o di riqualificazione professionale da intraprendere o completare presso la fondazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore territoriale, che sono obbligatori ai fini del presente articolo;

e) avviare i giovani tecnici a colloqui o prove di selezione per il loro inserimento in attività lavorative attinenti alle competenze certificate dalla fondazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di riferimento.

Art. 7.
(Accesso ai percorsi formativi delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e rapporti con le università)

1. Ai percorsi di istruzione e formazione delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato al termine di un corso quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Al termine dei percorsi di cui all'articolo 3, i tecnici interessati a proseguire gli studi a livello universitario chiedono alle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore la certificazione dei livelli formativi acquisiti secondo i criteri del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale standard dell'istruzione. Tale certificazione è valida per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato.
3. I crediti formativi acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono riconosciuti dalle università sulla base di convenzioni stipulate tra le università e le fondazioni medesime.

Art. 8.
(Modalità di orientamento e sviluppo delle fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Al fine di favorire l'incremento del numero dei tecnici altamente specializzati impiegabili presso le imprese manifatturiere e dei servizi dell'industria 4.0 e la qualità della loro formazione, il Ministero dell'università e della ricerca definisce indirizzi per lo svolgimento di iniziative di comunicazione e di orientamento rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali, finalizzate alla conoscenza dei percorsi professionalizzanti anche attraverso lo svolgimento di esperienze di laboratorio presso le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore o di tirocini presso le imprese dell'industria 4.0.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 9, le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge apportano ai loro statuti le modifiche necessarie per adeguarli alle disposizioni della presente legge.

Art. 9.
(Abrogazione)

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono abrogati.

Art. 10.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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