PDL 2382

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2382

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARFAGNA, BAGNASCO, CASCIELLO, CASSINELLI, DALL'OSSO, FASANO, FITZGERALD NISSOLI, GIACOMETTO, LABRIOLA, MILANATO, NAPOLI, NOVELLI, PALMIERI, PELLA, PETTARIN, PITTALIS, RIPANI, ROTONDI, RUFFINO, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SARRO, SCOMA, SQUERI

Disposizioni concernenti l'erogazione di un'indennità di cura e assistenza al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché la rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Presentata il 13 febbraio 2020

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Onorevoli Colleghi! – Il tema del caregiver familiare, all'indomani dell'approvazione della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 2 del 2014, è entrato nel dibattito politico. Da allora altre assemblee regionali, anche se non tutte, hanno delineato la «propria» figura di caregiver familiare in assenza di una normativa quadro nazionale, con una legislazione regionale «a macchia di leopardo» e differenziata nella quale, fatti salvi alcuni casi come la Sicilia e la Campania, che non hanno individuato la figura del caregiver familiare come colui che agisce «volontariamente e gratuitamente», le regioni si sono rifatte alla definizione prevista dalla citata legge regionale dell'Emilia-Romagna. A fare chiarezza a livello nazionale, almeno sulla carta, è stato il comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), che ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico a livello nazionale, la figura del caregiver familiare, definita come «la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18». Questa norma ha rappresentato un punto di svolta, non solo perché finalmente si è preso atto dell'impegno gravoso del familiare che presta cura e assistenza al proprio congiunto con disabilità grave, riconoscendo la sua funzione di sussidiarietà rispetto allo Stato, ma anche perché si è delineato un perimetro uniforme, eliminando il riferimento alla «volontarietà e gratuità» del lavoro di cura e prevedendo un novero di «malattie, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative» quali, ad esempio, le patologie oncologiche o altre patologie rare che conducono a disabilità o invalidità che possono essere anche permanenti. Per quanto concerne le risorse, la legge n. 205 del 2017 ha istituito, al comma 254 dell'articolo 1, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro (20 milioni per ciascun anno del triennio 2018-2020), che è stata poi incrementata di altri 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 dall'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019). Tale Fondo, le cui risorse ad oggi non sono state spese, è destinato al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura e di assistenza non professionale del caregiver familiare. Pur non essendo di importo elevato (ragion per cui il Fondo dovrà essere adeguatamente integrato), tali risorse potrebbero essere utilizzate, con efficacia immediata, almeno per garantire un sostegno ai caregiver familiari che vivono situazioni complesse sia sotto il profilo dell'attività di cura e di assistenza prestata al congiunto con disabilità grave o non autosufficiente, sia sotto il profilo della propria condizione personale di vita.
Dopo l'istituzione della figura giuridica del caregiver familiare, tuttavia, il Parlamento non ha ancora individuato una norma in grado di dare una risposta immediata ai bisogni dei caregiver familiari, almeno per quanto concerne il riconoscimento del valore dell'attività di cura e di assistenza da essi prestata.
Dunque, ponendo l'accento sul soggetto giuridico della norma del 2017, che è il caregiver familiare e non il suo assistito, la presente proposta di legge, all'articolo 1, commi 1 e 2, stabilisce le finalità della stessa normativa e individua il quadro di riferimento normativo da tenere in considerazione ai fini della determinazione di un'indennità in favore del caregiver familiare, disciplinata dai commi successivi, provvedendo, altresì, a integrare le risorse del citato Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge n. 160 del 2019. Con il comma 3 si stabilisce la procedura con la quale, attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri eventualmente interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione ai caregiver familiari, in possesso dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse annuali disponibili, di un assegno annuale unico, il cui importo è rideterminabile annualmente. Con il comma 4 si stabilisce che l'assegno ha natura indennitaria esclusivamente soggettiva ed è corrisposto al caregiver familiare, a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza da questi effettivamente prestato in favore dell'assistito o degli assistiti. Al comma 5 si definiscono i criteri per l'emanazione dei decreti di cui al comma 3. In particolare, alla lettera a) si dettano i criteri sulla base dei quali l'organismo competente, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definisce le modalità di individuazione e di nomina del caregiver familiare, purché convivente con l'assistito con disabilità, nonché i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare ai fini della valida presentazione della domanda per l'erogazione dell'assegno, nonché provvede alla definizione del quadro dei bisogni individuali e generali del caregiver familiare, utile alla definizione o alla nuova attivazione di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei caregiver familiari. Con la lettera b) si dispone che deve essere individuato l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di caregiver familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione, mentre alla lettera c) si dispone che i decreti devono individuare la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera b), necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del caregiver familiare, successiva alla domanda a seguito della quale, mediante la formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura e di assistenza sostenuto dal caregiver familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso ha diritto all'erogazione dell'assegno o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate, da verificare con cadenza periodica. Infine, alla lettera d) si stabilisce che la valutazione di cui alla lettera c) è necessaria ai fini della definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al caregiver familiare, anche qualora questi non abbia diritto all'assegno a causa della carenza dei requisiti prescritti. Con il comma 6 si stabilisce che l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. Con il comma 7 si individua nell'INPS il soggetto unico che, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede all'esecuzione delle attività a esso demandate, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'assegno o, in caso di rifiuto, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate definite all'esito della valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del caregiver familiare. Con il comma 8 si stabiliscono le norme per la determinazione annuale dell'importo dell'assegno.
All'articolo 2 si dettano norme per migliorare la ripartizione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto destinato a finanziare misure che, sebbene dirette all'assistito, rappresentano un sostegno indiretto all'attività di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare in ambito domiciliare.
All'articolo 3, al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, si prevede che il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS sia integrato con un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Erogazione di un'indennità di cura e assistenza al caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Al fine di sostenere il ruolo del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari per quanto concerne le problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché di elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione e protezione sociali, favorendo la partecipazione, l'inserimento nel contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità della persona con disabilità e del suo caregiver familiare, valorizzandone il potenziale di crescita, anche nel rispetto degli articoli 2, 3, 13, primo comma, 31, 32, 33, primo, secondo e quarto comma, 34, 35, primo e secondo comma, 36, 38, 117, secondo comma, lettere m), n), o) e p), 118, quarto comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, in conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata il 12 dicembre 2007, con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata «Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità», e con l'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, tenuto conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della citata legge n. 205 del 2017, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione ai caregiver familiari, in possesso dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1, di un assegno annuale unico, il cui importo è rideterminato annualmente ai sensi del comma 8.
4. L'assegno di cui al comma 3 ha natura indennitaria, è strettamente personale ed è corrisposto al caregiver familiare, a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza da questi effettivamente prestato in favore dell'assistito o degli assistiti.
5. I decreti di cui al comma 3 prevedono:

a) l'individuazione dell'organismo che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, stabilisce le modalità di individuazione e di nomina del caregiver familiare, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare ai fini della valida presentazione della domanda di cui al comma 4 per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del caregiver familiare, utile alla definizione e all'attivazione di altre misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei caregiver familiari;

b) l'individuazione dell'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati del contesto socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di caregiver familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili ad attuare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) la definizione della procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dai dati di cui alla lettera b) necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del caregiver familiare, da svolgere dopo la presentazione della domanda di cui al comma 4, a seguito della quale, mediante la formazione di una graduatoria basata anche sull'effettiva attività di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare nei confronti dell'assistito o degli assistiti, lo stesso è ammesso all'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 o alle altre misure di sostegno individualizzate, soggette a revisione periodica;

d) la definizione delle altre misure di sostegno individualizzate che possono essere destinate al caregiver familiare anche se esso non sia stato ammesso all'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 per carenza di uno o più requisiti.

6. L'assegno di cui al comma 3, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, allo svolgimento delle attività a esso demandate dai decreti di cui al comma 3, alla ricezione delle domande di cui al comma 4, alla comunicazione agli interessati relativa all'accoglimento o al diniego delle domande, all'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 o, in caso di diniego, alla comunicazione agli interessati relativa all'accesso alle altre misure di sostegno individualizzate.
8. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'assegno di cui al comma 3, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di cui al comma 4 accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, da emanare entro il 30 novembre di ciascun anno, è determinato l'importo dell'assegno di cui al comma 3, sulla base del monitoraggio di cui al primo periodo del presente comma, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte al 31 ottobre dell'anno di riferimento e di quelle presentate e accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 2.
(Ripartizione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare, in sede di prima attuazione della presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno, aggiorna, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, i criteri generali di riparto, di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto ministeriale 26 settembre 2016, delle somme da destinare agli interventi di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto ministeriale 26 settembre 2016, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3.
(Rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al quinto periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;

b) le parole: «dei quali la metà» sono sostituite dalle seguenti: «dodici»;

c) le parole: «e la restante metà ripartita» sono sostituite dalle seguenti: «, dodici ripartiti»;

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458».

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