PDL 2365

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2365

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CURRÒ, GRIMALDI, GIULIODORI, MARTINCIGLIO, ANGIOLA, APRILE

Modifiche agli articoli 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di rilevazione dei tassi di interesse e di determinazione del tasso usurario

Presentata il 4 febbraio 2020

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Onorevoli Colleghi! – La verifica dei tassi di interesse usurari rappresenta una delle questioni più dibattute nel contenzioso bancario: infatti, il superamento del cosiddetto «tasso soglia» comporta conseguenze rilevanti sia sotto il profilo civilistico (articolo 1815, secondo comma, del codice civile), sia sotto il profilo penale, configurando una possibile fattispecie di reato.
È noto che attualmente dottrina e giurisprudenza sono profondamente divise su tesi giuridiche e metodologie di calcolo.
Diviene, pertanto, necessario, in questa sede, approfondire gli argomenti che trattano i complessi meccanismi che disciplinano il ricalcolo dei tassi di interesse applicati poiché vi è, da una parte, chi sostiene che l'accertamento debba essere condotto applicando in toto l'articolo 644 del codice penale (come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che definisce il concetto di usura), quindi comprendendo ogni «costo» del credito, fatta eccezione per le imposte e per le tasse, e chi, da un'altra parte, argomenta, invece, che la verifica dell'usura dovrebbe essere effettuata unicamente secondo le formule predisposte nelle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi e disposizioni correlate» della Banca d'Italia.
È evidente che, per stabilire la natura usuraria dei rapporti non si può che partire dall'articolo 644 del codice penale, nel quale, al terzo comma, si precisa che «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari». A tale proposito è bene evidenziare che la legge n. 108 del 1996 dispone che la natura usuraria delle diverse categorie di rapporti bancari deve essere determinata con riferimento al tasso effettivo globale (TEG) medio individuato trimestralmente dallo stesso sistema bancario.
La stessa legge ha introdotto un limite per i tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina un caso di usura.
I tassi soglia non sono fissati dalla Banca d'Italia, ma determinati da un automatismo stabilito dalla medesima legge, a partire dai tassi medi di mercato individuati trimestralmente dalla Banca d'Italia e rilevati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Dal 14 maggio 2011 è stato modificato il metodo di calcolo del tasso soglia e da quella data il limite è dato dal tasso medio segnalato dagli intermediari finanziari aumentato di un quarto, a cui si aggiungono quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (modifica disposta dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).
Ebbene, in considerazione del fatto che il tasso soglia è individuato dalla stessa legge sulla base delle rilevazioni trimestrali, è necessario esaminare nel dettaglio come sono composte e come sono predisposte le rilevazioni trimestrali da parte del sistema bancario, poiché esse costituiscono la base per il calcolo del tasso medio per ogni categoria di operazioni e, di conseguenza, del tasso soglia.
I decreti del Ministero dell'economia e delle finanze emanati in materia nel corso degli anni stabiliscono che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, si attengono ai criteri di calcolo delle citate Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. Per la determinazione del TEG sembrerebbe, dunque, necessario procedere all'analisi tenendo conto di tali Istruzioni, che non solo esplicitano nel dettaglio la formula da applicare per il calcolo di tale parametro, ma indicano il trattamento delle varie competenze e dei diversi oneri per la predisposizione della relativa formula matematica.
In particolare, il problema – che condiziona la soluzione della questione – consiste nello stabilire se tali elementi possano o debbano essere rilevati periodicamente dalla Banca d'Italia e poi utilizzati ai fini della determinazione del TEG medio (TEGM), costituente la base per il calcolo del tasso soglia usurario; oppure se nel calcolo del TEG (rilevante ai fini del giudizio di usurarietà) possano legittimamente essere compresi anche elementi che non sono stati considerati ai fini dell'individuazione del TEGM (e, dunque, del tasso soglia).
In tale scenario, la presente proposta di legge interviene al fine di porre un argine all'attuale panorama giurisprudenziale, così ondivago e schizofrenico, e di definire in maniera più certa e dettagliata la metodologia di calcolo del TEGM. A fronte di quanto disciplinato dalla legge n. 108 del 1996, che ha modificato il quarto comma dell'articolo 644 del codice penale, il quale stabilisce che «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito», nella realtà si assiste a una condotta da parte degli operatori del mercato (al momento della definizione dei tassi di interesse da applicare ai singoli contratti) che viola quanto disposto dalla disciplina normativa vigente. La presente iniziativa legislativa, composta da due articoli, sostituisce, pertanto l'articolo 2 della legge n. 108 del 1996, integrando la disciplina precedente. In particolare:

il nuovo comma 1 elimina il riferimento all'Ufficio italiano dei cambi, in seguito alla sua soppressione avvenuta nel 2007; amplia il panorama dei soggetti ai quali è richiesta la trasmissione delle informazioni sugli interessi praticati al fine della rilevazione del TEGM, specificando che a tale obbligo sono tenuti tutti i «soggetti operanti nel settore finanziario, disciplinati dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»; specifica, inoltre, che la rilevazione «ha per oggetto il costo totale del credito, che comprende gli interessi e tutti gli altri costi, comprese le commissioni, comunque denominate, e le spese, a eccezione di quelle notarili e per tasse e imposte, che il beneficiario deve pagare in relazione al contratto di credito»;

il nuovo comma 2 prevede in maniera analitica la formula matematico-finanziaria utilizzata per determinare il TEGM e rende obbligatoria la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei valori medi ricavati entro un termine perentorio di quindici giorni;

il nuovo comma 3 specifica la nozione di «tasso annuo effettivo globale» (TAEG);

il nuovo comma 4 espunge il riferimento all'Ufficio italiano dei cambi, in seguito alla sua soppressione avvenuta nel 2007, e prevede il termine perentorio per la pubblicazione della classificazione delle operazioni per categorie omogenee, effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, «entro il primo trimestre dell'anno successivo»;

il nuovo comma 5 introduce l'obbligo in capo alle banche e a tutti i soggetti operanti nel settore finanziario di pubblicare nel rispettivo sito internet sia la classificazione delle operazioni sia la rilevazione dei tassi di interesse;

infine, il nuovo comma 6 prevede che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, aumentato di un quarto.

L'articolo 2 della presente proposta di legge modifica l'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, prevedendo nuove funzioni della Banca d'Italia in materia di controllo dei tassi di interesse. Il comma 4-bis dispone che essa «entro il 31 gennaio di ogni anno accerta che il tasso effettivo globale degli interessi applicati dalle banche e dai soggetti operanti nel settore finanziario, disciplinati dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le operazioni di cui all'articolo 1, della stessa natura, in essere o concluse nel corso dell'anno precedente, rispetti il limite stabilito dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108».
Il comma 4-ter stabilisce che la Banca d'Italia, accertata e rilevata l'applicazione di un tasso usurario da parte di un istituto di credito, può disporre a carico dell'istituto medesimo l'obbligo di rifondere al beneficiario gli interessi indebitamente percepiti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di tasso effettivo globale medio)

1. L'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dai soggetti operanti nel settore finanziario, disciplinati dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Tale rilevazione, effettuata su tutte le operazioni in essere, ha per oggetto il costo totale del credito, che comprende gli interessi e tutti gli altri costi, comprese le commissioni, comunque denominate, e le spese, a eccezione di quelle notarili e per tasse e imposte, che il beneficiario deve pagare in relazione al contratto di credito.
2. Il tasso effettivo globale medio è calcolato effettuando il rapporto, espresso in termini percentuali, tra la somma degli interessi e degli altri costi di cui al comma 1 moltiplicata per 365 e i numeri computistici. I valori medi derivanti dalla rilevazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla stessa rilevazione.
3. Il tasso annuo effettivo globale indica il costo totale del credito per il beneficiario, come definito ai sensi del comma 1, espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
4. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie, è effettuata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il primo trimestre dell'anno successivo.
5. Le banche e i soggetti operanti nel settore finanziario, di cui al comma 1, e ogni altro ente autorizzato all'erogazione del credito sono tenuti a pubblicare nel rispettivo sito internet e ad affiggere nella rispettiva sede e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo chiaro e visibile, un apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni di cui al comma 4 e la rilevazione dei tassi previsti dai commi da 1 e 4.
6. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 2, aumentato di un quarto».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di funzioni della Banca d'Italia)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La Banca d'Italia, entro il 31 gennaio di ogni anno, accerta che il tasso effettivo globale degli interessi applicati dalle banche e dai soggetti operanti nel settore finanziario, disciplinati dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le operazioni di cui all'articolo 1, della stessa natura, in essere o concluse nel corso dell'anno precedente, rispetti il limite stabilito dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
4-ter. Ferme restando le norme in materia penale e amministrativa, qualora la Banca d'Italia, nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui al comma 4-bis, ovvero a seguito di un esposto da parte dei beneficiari delle operazioni finanziarie, rilevi l'applicazione di un tasso usurario, dispone a carico dell'istituto di credito responsabile l'obbligo di rifondere ai beneficiari gli interessi indebitamente percepiti».

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