PDL 2364

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2364

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BARBUTO, ASCARI, BOLOGNA, DE GIROLAMO, GRIPPA, MARINO, MARTINCIGLIO, NAPPI, PIGNATONE, SCANU, SCERRA, SEGNERI, SERRITELLA, TERMINI, VILLANI, ZENNARO

Istituzione di un fondo per il finanziamento di agevolazioni relative all'acquisto di titoli di viaggio in favore dei pazienti diretti a istituti di cura per il trattamento di gravi malattie

Presentata il 4 febbraio 2020

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Onorevoli Colleghi! – La Costituzione, in particolare all'articolo 3,2 tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
A tale fine e secondo princìpi di equità e di giustizia sociale, la presente proposta di legge intende garantire ai malati la possibilità di raggiungere le strutture ospedaliere, non presenti nel territorio regionale in cui essi risiedono, specializzate nella cura e nel trattamento di gravi patologie e nell'erogazione di terapie salvavita, prevedendo agevolazioni per l'acquisto, sia per l'Italia che per l'estero, di titoli di viaggio, sia ferroviari che aerei, a una tariffa agevolata, pari al 50 per cento del prezzo normale dei medesimi titoli.
Risulta, dunque, opportuno e necessario garantire a tutti coloro che si trovino in una condizione economica svantaggiata di poter usufruire di tali agevolazioni.
Da uno studio del Censis del gennaio 2017, intitolato «Migrare per curarsi», condotto in base a un monitoraggio effettuato tra gli anni 2005 e 2016, risulta che sono circa 750.000 l'anno i ricoveri in mobilità ospedaliera interregionale.
Escludendo i neonati nati sani e i lungodegenti, nonché le persone che vengono ricoverate più di una volta nello stesso anno o in regime diurno, lo studio del Censis si è soffermato sulla «migrazione sanitaria» e sui ricoveri al di fuori della regione di residenza, che riguarda circa 735.000 pazienti che ogni anno devono affrontare un viaggio. Di questi solo il 10 per cento dei casi si riferisce a ricoveri fuori dalla propria regione a seguito di un incidente o di una malattia sopraggiunta quando il paziente si trovava in viaggio.
Soprassedendo sui ricoveri presso i capoluoghi di regione confinanti, i maggiori disagi si registrano allorché i pazienti devono raggiungere le grandi città del centro-nord e, in particolare, verso i dodici grandi ospedali ivi situati, che attraggono più del 25 per cento dei pazienti.
La ricerca ha consentito di confermare che gli esodi ospedalieri a distanza, cioè quelli diretti verso ospedali situati in regioni non contigue con quelle di residenza, rappresentano la quota di mobilità che determina le maggiori condizioni di disagio e di perdite economiche per i pazienti e per i loro familiari.
Soprattutto nel Mezzogiorno, il paziente è costretto a partire a causa della gravità e della complessità della sua malattia e a dover dirigersi verso regioni lontane perché quelle vicine non offrono alternative soddisfacenti.
I principali ospedali di destinazione degli esodi ospedalieri a carattere pediatrico sono il Bambino Gesù di Roma e il Gaslini di Genova, di quelli a carattere oncologico sono gli Istituti oncologici di Milano e di Aviano e di quelli a carattere ortopedico-traumatologico è l'Istituto Rizzoli di Bologna.
Nell'85 per cento dei casi il paziente è seguito da almeno un accompagnatore e particolarmente significativa è la migrazione dei minori per gravi patologie pediatriche, che spesso prevedono lunghi periodi di permanenza con il coinvolgimento di entrambi i genitori.
Una particolare attenzione richiede, poi, la situazione dei pazienti oncologici che, come i pazienti pediatrici, rientrano nell'area della necessità e della moltiplicazione delle difficoltà. Nel caso dei pazienti oncologici, inoltre, salta quasi completamente la migrazione di prossimità e nel Mezzogiorno quasi l'80 per cento dei malati migra verso le regioni del centro-nord.
La migrazione oncologica, nel solo 2015, ha coinvolto oltre 90.000 persone, con notevoli costi per le spese di viaggio a carico del paziente e dei suoi accompagnatori.
Sempre dallo studio del Censis risulta che, per quanto attiene agli accompagnatori, questi, secondo le dichiarazioni dei pazienti, sono presenti nell'86 per cento dei casi di ricovero fuori della regione di residenza, sono in prevalenza familiari e le spese da essi sostenute per i trasporti sono ovviamente confrontabili con quelle dei pazienti.
Negli ultimi anni, occasionalmente, a livello nazionale, tra le compagnie aeree e alcuni gruppi ospedalieri sono stati siglati accordi per prevedere tariffe agevolate per i pazienti che dovevano raggiungere tali strutture per esami, ricoveri e visite mediche.
Ad oggi, per fare un esempio, nel sito internet del comune di Torino si possono trovare convenzioni stipulate tra l'Istituto nazionale dei tumori e le società Alitalia Spa e Trenitalia Spa, che permettono ai malati oncologici e ai loro eventuali accompagnatori l'acquisto di titoli di viaggio scontati per determinate tratte. Nel sito internet dell'ospedale Bambino Gesù, con validità fino al 31 dicembre 2019, la divisione passeggeri long haul della società Trenitalia Spa offriva ai pazienti dell'ospedale Bambino Gesù e ai loro accompagnatori la possibilità di acquistare biglietti ferroviari con tariffe agevolate valide sui treni di media e lunga percorrenza del territorio italiano.
Tali tariffe agevolate risultano, comunque, non sufficienti per garantire alle persone meno abbienti la possibilità di raggiungere la struttura ospedaliera adeguata e le convenzioni oggi previste risultano essere valide solo per il territorio nazionale.
In questi anni, notizie di cronaca hanno raccontato storie di malati terminali che in Italia non avrebbero trovato il trattamento adeguato alla loro patologia e che solo grazie alla raccolta di fondi pubblici sono riusciti a curarsi in Paesi esteri.
A tale fine, la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, istituisce, al comma 1, un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui, per l'acquisto di titoli di viaggio, sia ferroviari che aerei, per l'Italia o per l'estero, a una tariffa agevolata pari al 50 per cento del prezzo vigente dei medesimi titoli, in favore del soggetto interessato e di non più di due accompagnatori. Il comma 2 definisce i soggetti ai quali sono concesse le agevolazioni, mentre il comma 3 prevede che le modalità e i criteri per accedere alle agevolazioni siano stabiliti mediante un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. Da ultimo, il comma 4 prevede la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di consentire ai pazienti di raggiungere le strutture ospedaliere, non presenti nel territorio regionale di residenza, specializzate nella cura e nel trattamento di gravi patologie, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per l'acquisto di titoli di viaggio ferroviari e aerei, per l'Italia o per l'estero, a una tariffa agevolata pari al 50 per cento del prezzo vigente dei medesimi titoli, in favore del soggetto interessato e di non più di due accompagnatori.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa qualora il soggetto interessato presenti un'idonea certificazione medica attestante la prenotazione della visita o del ricovero e il nucleo familiare di appartenenza sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento che stabilisce le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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