PDL 2363

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2363

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOSCHI, GIACHETTI, MIGLIORE, ANNIBALI, ANZALDI, BENDINELLI, CARÈ, COLANINNO, D'ALESSANDRO, DE FILIPPO, DEL BARBA, MARCO DI MAIO, FREGOLENT, GADDA, LIBRANDI, MAGI, MARATTIN, MOR, MORETTO, NOBILI, NOJA, OCCHIONERO, PAITA, ROSATO, TOCCAFONDI, UNGARO, VITIELLO

Istituzione della Giornata nazionale
delle vittime di errori giudiziari

Presentata il 3 febbraio 2020

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Onorevoli Colleghi! — Sono passati 35 anni da quel venerdì 17 giugno 1983 in cui i carabinieri di Roma misero le manette ai polsi di un uomo innocente: Enzo Tortora. Nulla più della sua espressione incredula e stordita al momento dell'arresto può essere il simbolo di tutte le vittime degli errori giudiziari. Da allora è cambiato ben poco. Ancora oggi troppi innocenti finiscono in carcere: in media 1.000 ogni anno, quasi tre al giorno, oltre 26.000 negli ultimi 25 anni. Lo Stato ha già speso più di 740 milioni di euro in risarcimenti, e il «conto» continua a crescere al ritmo di 81.000 euro al giorno.
Per questo i sottoscrittori della presente proposta di legge hanno deciso di fare propria e portare avanti la proposta avanzata dal Partito radicale, dal sito internet Errori giudiziari.com, dalla Fondazione Enzo Tortora, dal Comitato per la giustizia Piero Calamandrei e dall'Associazione Il detenuto ignoto, volta a dedicare una giornata nazionale alle vittime di ingiusta detenzione ed errori giudiziari in Italia. Un modo seppur simbolico di dare dignità e riconoscimento ai protagonisti di storie strazianti, a innocenti accusati dei reati più diversi e tremendi sulla base di prove inesistenti e senza fondamento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale «Giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari».
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza, iniziative volte alla sensibilizzazione:

a) sul valore della libertà, della dignità personale e della presunzione d'innocenza quale presidio costituzionale e quale regola cui devono essere improntati i giudizi e il trattamento di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

b) sul valore del giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.

4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, in occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari.
5. Le iniziative previste dai commi 3 e 4 sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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