PDL 2362

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                Capo II
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                Capo III
                    Sezione I
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                    Sezione II
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                    Sezione III
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                Capo IV
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                Capo V
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                Capo VI
                        Articolo 38

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2362

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENNI, ANDREA ROMANO

Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino

Presentata il 3 febbraio 2020

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Onorevoli Colleghi! – In Europa vi sono circa 25 milioni di persone che praticano la pesca, sia sportiva che ricreativa, oltre 2.900 aziende produttrici o di distribuzione operanti nel settore e 12.900 negozi che muovono un fatturato (solo per gli accessori) di circa 2,8 miliardi di euro e un indotto di oltre 25 miliardi di euro (tra hotel, viaggi, barche, carburanti, rimessaggi o manutenzioni). Nel nostro Paese i pescatori sportivi e ricreativi sono stimati in oltre 2 milioni. Sono presenti, inoltre, 1.481 punti vendita specializzati per la pesca sportiva e 1.000 punti vendita generici che trattano anche la pesca sportiva; la manodopera impegnata nella produzione, nell'importazione e nella distribuzione all'ingrosso, nel commercio al dettaglio e nei servizi in genere è stimata in circa 15.000 unità. Si stimano, poi, un fatturato medio annuale per rivenditore di oltre 150.000 euro e una spesa media pro capite per pescatore di circa 300 euro. Al volume di affari relativo solo agli accessori, pari a 375 milioni di euro, deve essere aggiunto quello relativo all'indotto, che è stimato in circa 2,8-3 miliardi di euro e comprende le spese sostenute da ogni pescatore per gli spostamenti, per mangiare, per i pernottamenti, per la barca, per i carburanti, per i permessi e per la manutenzione.
L'Italia gode di migliaia di chilometri di coste e di fiumi e di centinaia di laghi naturali e artificiali. Questa situazione crea le basi per un'economia che si differenzia dall'uso tradizionale delle acque (pesca professionale). In Europa esistono migliaia di strutture turistiche che potrebbero indirizzare decine e decine di migliaia di appassionati verso le nostre acque. Questa immensa opportunità non è pienamente sfruttata per l'assenza di una visione complessiva delle molte potenzialità di sviluppo del settore.
Nel comparto della pesca sportiva e ricreativa potrebbero operare centinaia di attività produttive, con migliaia di nuovi posti di lavoro soprattutto nelle aree rurali a maggior tasso di disoccupazione. Lo sviluppo della pesca sportiva e ricreativa sarebbe, quindi, uno straordinario veicolo di marketing territoriale, con riferimento sia alle acque interne che al mare.
L'esempio che ci viene dall'Irlanda e dalla Slovenia (per rimanere in Europa) è chiaro: la pesca sportiva e ricreativa garantisce il doppio dell'indotto del golf.
Nonostante il numero ingente di pescatori e di appassionati presenti nel nostro Paese e la grande quantità di luoghi dove questa attività può essere praticata (sia nell'entroterra, nei corsi d'acqua, nei fiumi, nei laghi e nei torrenti, sia sulle rive dei mari, nelle spiagge e nei porti), sembra che non si riesca a trasformare la pesca sportiva e ricreativa in una vera opportunità di sviluppo per il nostro Paese, come invece avviene nella maggior parte dei Paesi europei e di oltre oceano.
A tutto ciò si aggiungono le sempre maggiori difficoltà di controllo delle acque e l'aumento vertiginoso dell'attività di bracconaggio che, unitamente all'aumento della pesca professionale in acqua dolce e salata, stanno lentamente ma inesorabilmente mettendo a serio rischio il futuro della pesca sportiva e ricreativa in Italia e con esso dell'intero indotto.
Le cose da fare sono molte sul fronte sia della pesca nelle acque interne sia della pesca in mare perché il mondo nazionale della pesca sportiva e ricreativa subisce le conseguenze di una legislazione quadro nazionale antiquata e non più in grado di affrontare i problemi reali e di cogliere le opportunità del settore.
Ad oggi la normativa di riferimento sulla pesca sportiva nelle acque interne a livello nazionale è infatti ancora il testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. È evidente, quindi, che occorre una nuova normativa quadro specifica che affronti le problematiche ed evidenzi le straordinarie potenzialità del settore.
È questo l'obiettivo della presente proposta di legge, che individua le seguenti priorità:

1) necessità di considerare la risorsa ittica come un bene comune, rifiutando il concetto, da più parti espresso e sotteso ad alcune iniziative legislative e misure di gestione in discussione a vari livelli, che la risorsa ittica sia un bene esclusivo della pesca commerciale. Si pensi, inoltre, alle misure estremamente restrittive proposte per la pesca ricreativa del branzino nelle acque nordeuropee, mentre è consentita la pesca professionale. Ciò non fa altro che esasperare la conflittualità tra i due settori;

2) necessità di tutelare la pesca sportiva e ricreativa in tutte le forme consentite dal regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, comprese le tecniche tradizionali non impattanti e molto radicate, quali palamiti e nasse, secondo la definizione di riferimento per la pesca ricreativa adottata nello studio promosso dalla Commissione per la pesca del Parlamento europeo (PECH) (Hyder et alii 2017, Research for PECH Committee – Marine recreational and semi-subsistence fishing – its value and its impact on fish stocks, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Bruxelles);

3) necessità che ogni eventuale misura nei confronti della pesca sportiva e ricreativa sia adeguatamente motivata con il supporto di dati scientifici aggiornati, attualmente carenti in particolare nel bacino mediterraneo (citato Hyder et alii 2017). Nello stesso tempo, tuttavia, è ugualmente fondamentale migliorare la conoscenza sulla reale dimensione della pesca professionale, dal momento che l'obbligo di registrazione delle catture è previsto solo per pescherecci di lunghezza superiore a 10 metri;

4) necessità di incrementare le risorse a disposizione delle capitanerie di porto per ottimizzare l'attività di controllo contro la pesca illegale. Particolarmente necessari appaiono i controlli su alcune tipologie di pesca praticate durante le ore notturne, come la pesca a circuizione meccanica. Attualmente il rispetto dei limiti di distanza dalla costa e di profondità previsti per tale tipo di pesca può essere facilmente controllato tramite l'accesso ai dati del sistema di monitoraggio Vessel Monitoring System (VMS), che ormai sono pubblici;

5) necessità di rivedere la normativa sulle misure minime dei pesci che possono essere pescati, al fine di consentire ai pesci la possibilità di avere almeno un ciclo riproduttivo. Occorre superare, in particolare, la normativa vigente che prevede l'applicazione della misura residuale di 7 centimetri per specie pregiate come la ricciola, il dentice, la leccia, l'aguglia imperiale e altre, quando per alcune di queste gli individui adulti possono arrivare a un peso di 50 chilogrammi o superiore;

6) necessità di incrementare i controlli a terra sulle pescherie e sui ristoranti, sia per assicurare il rispetto delle norme sulla tracciabilità del prodotto e per contrastare la pesca illegale, sia per educare i consumatori e gli operatori commerciali al rispetto delle misure minime dei pesci venduti. Si potrebbe, ad esempio, prevedere l'obbligo, per i venditori al dettaglio e per i ristoratori, di esporre sempre la tabella delle misure minime;

7) valutare la possibilità di inserire il limite di 250 metri da riva per la posa delle reti sotto costa. Il fenomeno della posa illegale delle reti sotto costa in Italia è molto diffuso e nell'impossibilità di controllarlo è necessario evitare la posa di strumenti non autorizzati;

8) omogenizzare la possibilità di praticare la pesca sportiva e ricreativa almeno in zone dedicate nei porti a livello nazionale, partendo dal protocollo sulla regolamentazione della pesca sportiva e ricreativa sottoscritto dalle regioni Toscana e Lazio;

9) riconoscimento della figura della guida di pesca sportiva in mare, attualmente non prevista.

La presente proposta di legge è suddivisa, nello specifico, in sei capi costituiti da trentotto articoli.
Il capo I (costituito da tre articoli) indica le definizioni, l'ambito di applicazione e le finalità. Il capo II (costituito da diciassette articoli) disciplina la pesca ricreativa, e in particolare: l'ambito di applicazione delle disposizioni generali, le modalità di esercizio, i mezzi nautici utilizzabili, gli attrezzi da pesca utilizzabili, gli attrezzi di ausilio, le sostanze e le pratiche vietate, le restrizioni, le specie di cui è vietata la cattura e le dimensioni minime del pescato, la quantità massima di catture, il tonno rosso, il pesce spada, i dati relativi al pescato, le zone di pesca vietate, le distanze da rispettare, il bilancione, i porti e il divieto di commercializzazione del pescato. Il capo III (costituito da dodici articoli) si occupa della pesca sportiva agonistica, della pesca subacquea in apnea e delle attività professionali legate alla pesca ricreativa in mare. Il capo IV (costituito da due articoli) riguarda la salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino, mentre il capo V (costituito da tre articoli) prevede le sanzioni. Il capo VI, infine (costituito da un solo articolo), reca le disposizioni finali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

DEFINIZIONE, AMBITO
DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Art. 1.
(Definizione)

1. Per pesca ricreativa in mare si intende l'attività di pesca svolta a fini ricreativi o sportivi agonistici nelle acque di cui all'articolo 2 ed esercitata lungo le coste o da mezzi nautici, sia in superficie sia in immersione in apnea. La pesca ricreativa non ha fini di lucro ed è parte integrante delle tradizioni popolari, sociali e culturali italiane.
2. La pesca ricreativa in mare può essere effettuata mediante l'utilizzo di strumenti attivi, quali canna e lenza, coppo o bilancia e bilancione, rezzaglio, rastrelli, arpione e fucile subacqueo, e di strumenti passivi, quali nattelli, trappole, nasse e palangari, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica all'attività di pesca ricreativa esercitata:

a) nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato italiano;

b) nelle zone di mare, soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato italiano, dove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e con bacini di acqua salsa o salmastra, a partire dalla linea che congiunge i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.

2. La presente legge si applica a coloro che esercitano la pesca ricreativa in alto mare, nelle acque di altri Stati membri o di Paesi terzi nel rispetto della normativa dell'Unione europea e dei trattati, accordi e convenzioni internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente.

Art. 3.
(Finalità)

1. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, la presente legge è finalizzata a disciplinare la pesca ricreativa in mare esercitata in modo da tutelare l'ambiente marino, da proteggere e da conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini nonché da garantirne un prelievo sostenibile conforme a quanto disposto dalla politica comune della pesca, dai regolamenti dell'Unione europea e dai trattati, accordi e convenzioni internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente.

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4.
(Ambito di applicazione
delle disposizioni
generali)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le tipologie di pesca ricreativa in mare, fatte salve le particolari disposizioni relative a singole tipologie di pesca di cui al capo III.

Art. 5.
(Modalità di esercizio)

1. L'esercizio della pesca ricreativa in mare è subordinato alla comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, effettuata in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011.
2. La comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it ovvero presso l'autorità marittima.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è individuale, comporta l'attribuzione di un codice numerico identificativo, ha durata triennale e consente l'esercizio della pesca ricreativa in mare secondo le modalità previste dalla presente legge.
4. Sono esentati dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 1 i minori di anni dodici.

Art. 6.
(Mezzi nautici utilizzabili)

1. Nell'esercizio della pesca ricreativa in mare possono essere utilizzate solo unità da diporto, individuate ai sensi della normativa vigente in materia di nautica da diporto, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31.

Art. 7.
(Attrezzi da pesca utilizzabili)

1. Nella pesca ricreativa in mare è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:

a) ami di diversi tipi e misure;

b) coppo o bilancia di lato non superiore a 6 metri;

c) giacchio o rezzaglio di perimetro non superiore a 16 metri;

d) bilancione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18;

e) canne a non più di sei ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami e lenze per cefalopodi, nella misura massima di cinque per ogni pescatore;

f) canne per cefalopodi;

g) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;

h) rastrelli da usare a piedi;

i) nattelli per la pesca in superficie;

l) palangari o palamiti, con un numero di ami non superiore a duecento per ciascuna unità da diporto indipendentemente dal numero delle persone a bordo, utilizzabili solo per la cattura di specie marine non altamente migratorie;

m) nasse o trappole per cefalopodi nella misura massima di due per ciascuna unità da diporto indipendentemente dal numero delle persone a bordo;

n) attrezzi per l'esercizio della pesca subacquea in apnea utilizzabili con la sola forza muscolare, quali fiocine a mano, o caricabili con la sola forza muscolare, quali fucili con propulsione a elastici, a molla, pneumatici e idropneumatici.

2. I palangari o palamiti e le nasse o trappole di cui al comma 1, lettere l) e m), del presente articolo devono essere segnalati con galleggianti di colore giallo, muniti di bandiera del medesimo colore e di targhetta recante il codice numerico identificativo di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 8.
(Attrezzi di ausilio)

1. È consentito l'uso di attrezzi di ausilio, quali mulinelli, canne di diversi materiali e tipi, zavorre in piombo di diversi tipi e dimensioni anche ricoperte di materiale plastico, affondatori di lenze, totanare e polpare, esche artificiali, pasturatori e sistemi di brumeggio, divergenti e aquiloni, portacanne, sedie da combattimento, cinture e bretelle da pesca, guadini, raffi, luci a LED e lampadine di profondità o simili, torce subacquee a batterie anche ricaricabili e fonti luminose per la pesca con la fiocina a mano, praticata a piedi o da natante.
2. Nella pesca ricreativa in mare è, altresì, consentito l'uso di attrezzi che utilizzano l'energia elettrica nel limite di tre meccanismi elettrici per unità da diporto.

Art. 9.
(Sostanze e pratiche vietate)

1. Nella pesca ricreativa in mare sono vietati la detenzione e l'utilizzo di:

a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;

b) esplosivi e sostanze che, se mescolati, possono dare luogo a esplosioni;

c) fonti luminose, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, e, in ogni caso, di intensità superiore a 1.500 candele;

d) ogni altra sostanza avente come effetto quello di intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi marini.

2. Nell'esercizio della pesca ricreativa in mare il pescatore è, altresì, tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento marino e terrestre.

Art. 10.
(Restrizioni)

1. Alla pesca ricreativa in mare si applicano le eventuali restrizioni relative ad alcune specie marine stabilite dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente.

Art. 11.
(Specie di cui è vietata la cattura
e dimensioni minime del
pescato)

1. Sono vietate la cattura e la detenzione delle specie marine protette dalla normativa dell'Unione europea vigente o da trattati, accordi e convenzioni internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente.
2. Sono vietate la raccolta dei datteri di mare, dei datteri bianchi e della nacchera di mare e la cattura degli storioni, dei cetacei e delle tartarughe, nonché delle femmine di aragosta e di astice con uova sotto l'addome.
3. È vietata la cattura di specie marine di lunghezza o di peso inferiori a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di pesca professionale. In caso di discordanza tra le citate normative si applica la normativa più restrittiva. Le modalità di misurazione delle lunghezze minime sono quelle previste dalla normativa dell'Unione europea.
4. Gli esemplari di specie marine di cui è vietata la cattura e gli esemplari di lunghezza o di peso inferiori a quelli consentiti non possono essere detenuti, trasbordati o sbarcati e devono essere immediatamente rigettati in mare.
5. È vietato detenere a bordo tranci o parti di pesci tali da impedire la misurazione del pescato, ad eccezione dei pesci utilizzati come esca.

Art. 12.
(Quantità massime di catture)

1. È vietato catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 chilogrammi complessivi per ciascun pescatore. Dal computo è escluso l'organismo con il peso maggiore.
2. È vietato catturare giornalmente più di un esemplare di cernia, a qualunque specie appartenga, per ciascun pescatore.
3. In caso di pesca effettuata da unità da diporto, è vietato catturare giornalmente più di un esemplare di cernia, a qualunque specie appartenga, indipendentemente dal numero di pescatori a bordo.
4. È vietato raccogliere giornalmente più di 3 chilogrammi di mitili per ciascun pescatore.
5. È vietato raccogliere giornalmente più di cinquanta ricci di mare per ciascun pescatore.

Art. 13.
(Tonno rosso)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità per la pesca ricreativa in mare del tonno rosso, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) la pesca del tonno rosso è consentita a bordo di unità da diporto munite di un'apposita autorizzazione, di validità triennale, rilasciata dall'ufficio circondariale marittimo nella cui giurisdizione è situato il porto di riferimento dell'unità da diporto interessata;

b) l'autorizzazione di cui alla lettera a) si riferisce all'unità da diporto; pertanto non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ne ha fatto richiesta;

c) la pesca del tonno rosso è consentita al pescatore subacqueo munito di autorizzazione individuale, di validità triennale, rilasciata da qualsiasi ufficio circondariale marittimo;

d) la stagione di pesca del tonno rosso ha inizio il 15 luglio di ogni anno e termina al raggiungimento della quota annuale stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in ottemperanza alle vigenti normative internazionali. Tale quota non può essere inferiore al 5 per cento della quota annuale spettante all'Italia. Il medesimo decreto può stabilire anche periodi di apertura e quote differenziati in funzione dell'area geografica;

e) per ogni autorizzazione di cui alle lettere a) e c) è consentita la cattura di un solo esemplare di tonno rosso al mese;

f) la taglia minima di cattura è fissata a 30 chilogrammi o 115 centimetri di lunghezza alla forca, misurata dall'estremità della mascella superiore all'estremità del raggio più corto della coda;

g) al di fuori del periodo stabilito ai sensi della lettera d), ogni esemplare di tonno rosso catturato deve essere rilasciato;

h) il decreto di cui alla lettera d) può prevedere adeguate misure tecniche, quali caratteristiche e misure degli ami e dei materiali utilizzati, libraggio delle canne, uso di pinze omologate per la slamatura e altre, per regolamentare la pratica della cattura e del rilascio, secondo le migliori raccomandazioni della comunità scientifica.

Art. 14.
(Pesce spada)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, si provvede a modificare il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 23 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2018, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) la pesca del pesce spada è consentita a bordo di unità da diporto munite di un'apposita autorizzazione, di validità triennale, rilasciata dall'ufficio circondariale marittimo nella cui giurisdizione è situato il porto di riferimento dell'unità da diporto interessata;

b) l'autorizzazione di cui alla lettera a) si riferisce all'unità da diporto; pertanto non è necessaria la presenza a bordo del soggetto che ne ha fatto richiesta;

c) la pesca del pesce spada è consentita al pescatore subacqueo munito di autorizzazione individuale, di validità triennale, rilasciata da qualsiasi ufficio circondariale marittimo;

d) per ogni autorizzazione di cui alle lettere a) e c) è consentita la cattura di un solo esemplare di pesce spada al mese;

e) è vietata la cattura di esemplari di pesce spada durante i mesi di marzo, ottobre e novembre;

f) è vietata la cattura di esemplari di pesce spada aventi lunghezza inferiore a 100 centimetri alla forca, misurata dalla mandibola inferiore, oppure di peso inferiore a 11,4 chilogrammi di peso vivo o a 10,2 chilogrammi di peso eviscerato e senza branchie.

Art. 15.
(Dati relativi al pescato)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione della normativa dell'Unione europea vigente in materia di raccolta, gestione e uso dei dati relativi al pescato nella pesca ricreativa in mare.
2. È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto o al termine dell'attività in caso di pesca subacquea, con qualsiasi mezzo disponibile, la cattura di esemplari di tonno rosso e di pesce spada all'autorità marittima del porto di sbarco ovvero a quella più vicina. Entro ventiquattro ore dallo sbarco deve essere consegnata o trasmessa all'autorità marittima una copia della dichiarazione di cattura redatta in conformità a un modello stabilito con circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 16.
(Zone di pesca vietate)

1. È vietata la pesca ricreativa in mare nelle seguenti zone, determinate e individuate con ordinanza dell'autorità marittima competente:

a) zone di mare destinate al transito delle navi da e verso i porti;

b) zone di mare destinate alla balneazione durante le ore diurne, nei limiti della stagione balneare individuata con ordinanza dell'autorità competente, secondo quanto previsto dalla locale ordinanza balneare;

c) zone di riserva integrale delle aree marine protette;

d) zone di mare nelle quali l'autorità marittima competente non consente temporaneamente la pesca ricreativa in mare per ragioni di sicurezza.

Art. 17.
(Distanze)

1. L'esercizio dell'attività di pesca ricreativa in mare deve rispettare una distanza non inferiore a 200 metri dalle unità dedite alla pesca professionale.
2. Le autorità competenti, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuano determinate aree di costa con particolari caratteristiche, conformazione e posizione, quali zone a basso fondale, scogliere artificiali e dighe frangiflutti, da riservare all'esercizio esclusivo della pesca ricreativa in mare fino a una distanza di 250 metri dalla costa.

Art. 18.
(Bilancione)

1. È consentita dall'alba al tramonto la pesca ricreativa in mare con l'utilizzo di un bilancione di lato non superiore a 10 metri.
2. L'esercizio della pesca ricreativa in mare con bilancione nel demanio marittimo deve rispettare la distanza di almeno 100 metri da una struttura all'altra e un coppo o bilancia deve rispettare la distanza di almeno 50 metri da un bilancione e di almeno 20 metri da un'altra bilancia.
3. L'esercizio della pesca ricreativa in mare con bilancione è disciplinato dalle leggi regionali, ove emanate.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ulteriori disposizioni di dettaglio per disciplinare l'esercizio della pesca ricreativa in mare con bilancione.

Art. 19.
(Porti)

1. Mediante protocolli di intesa tra comuni, regioni, direzioni marittime, autorità di sistema portuale e ogni altro ente competente in relazione alla classificazione dei porti di rispettiva competenza e le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono identificate aree degli ambiti portuali nelle quali può essere praticata la pesca ricreativa in mare.
2. I protocolli di intesa di cui al comma 1 definiscono le regole di esercizio della pesca ricreativa in mare nei porti anche per quanto concerne le condizioni di sicurezza e prevedono opportune modalità di comunicazione e di informazione, comprendenti l'adeguata segnalazione delle aree in cui è consentita tale attività, la relativa regolamentazione e le sanzioni previste a carico dei contravventori.

Art. 20.
(Divieto di commercializzazione del pescato)

1. Il prodotto della pesca ricreativa in mare non può essere commercializzato né ceduto a qualsiasi titolo a esercizi commerciali, né può essere oggetto di compravendita tra privati.
2. Ai fini della tracciabilità, il prodotto della pesca ricreativa in mare deve essere reso riconoscibile mediante il taglio del lobo inferiore della pinna caudale del pesce.
3. Chi pratica la pesca ricreativa in mare da un'unità da diporto deve contrassegnare l'esemplare prima dello sbarco mediante il taglio di cui al comma 2.
4. Chi pratica la pesca subacquea deve effettuare il taglio di cui al comma 2 dopo aver raggiunto la riva al termine dell'attività di pesca.
5. Chi pratica la pesca ricreativa in mare da terra deve effettuare il taglio di cui al comma 2 dopo la cattura.
6. I pesci devono essere conservati interi, tranne per il taglio di cui al comma 2 e per l'eventuale eviscerazione, fino allo sbarco. Per la determinazione della misura del pesce non si tiene conto della parte asportata nell'operazione di taglio.

Capo III
DISPOSIZIONI SPECIALI

Sezione I
PESCA SPORTIVA AGONISTICA

Art. 21.
(Definizione)

1. Per pesca sportiva agonistica si intende la pesca ricreativa in mare praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale in occasione di manifestazioni sportive ufficiali, autorizzate con ordinanza dell'autorità marittima competente.

Art. 22.
(Deroghe alle quantità massime di catture)

1. Ferme restando le disposizioni generali in materia di pesca ricreativa di cui al capo II, non trovano applicazione durante le gare di pesca sportiva agonistica le limitazioni relative al peso giornaliero del pescato e al numero massimo di catture di cui all'articolo 12.

Art. 23.
(Cessione del pescato a titolo di liberalità)

1. Fatto salvo il divieto di commercializzazione del pescato di cui all'articolo 20, il pescato durante le gare di pesca sportiva agonistica può essere ceduto dagli organizzatori della gara a titolo di liberalità per il consumo dei ricoverati o degli assistiti presso istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro.

Sezione II
PESCA SUBACQUEA IN APNEA

Art. 24.
(Definizioni)

1. Per pesca subacquea in apnea si intende la pesca ricreativa in mare praticata in immersione in apnea con il fucile subacqueo o con la fiocina a mano.
2. Per fucile subacqueo si intende qualunque attrezzo da pesca capace di lanciare un dardo in ambiente subacqueo. La forza propulsiva sviluppata dai fucili subacquei utilizzati nella pesca in apnea non può essere ottenuta con la detonazione di sostanze chimiche.
3. Per pescatore subacqueo in apnea si intende il pescatore dilettante dedito all'attività di pesca ricreativa in mare con fucile subacqueo esclusivamente in immersione in apnea.
4. Ai fini di cui all'articolo 26, è equiparato al pescatore in apnea ogni soggetto non abilitato alla pesca professionale che detiene contemporaneamente un fucile subacqueo e organismi marini.

Art. 25.
(Modalità di esercizio)

1. La pesca subacquea in apnea può essere praticata esclusivamente in immersione in apnea. È vietata ogni forma di prelievo, con o senza fucile subacqueo, durante l'immersione con mezzi ausiliari di respirazione.
2. È consentita ai soli fini della sicurezza, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea in apnea, la detenzione a bordo di un solo apparecchio ausiliario di respirazione purché di capacità massima di 10 litri.

Art. 26.
(Limiti di età)

1. La pesca subacquea in apnea è consentita esclusivamente ai soggetti di età superiore a sedici anni. Ai soggetti di età compresa tra quattordici e sedici anni è consentito l'uso del fucile subacqueo esclusivamente in presenza e sotto la vigilanza di un pescatore subacqueo in apnea maggiorenne. È vietato cedere o affidare un fucile subacqueo a un soggetto di età inferiore a quattordici anni.

Art. 27.
(Limiti di cattura)

1. Al pescatore subacqueo in apnea è fatto assoluto divieto di commercializzare il pescato e di detenere pesci, molluschi e cefalopodi in quantità superiore a 5 chilogrammi complessivi. Dal conteggio è escluso l'organismo con il peso maggiore.
2. Ciascun pescatore subacqueo in apnea non può detenere giornalmente più di un esemplare di cernia, a qualunque specie appartenga.

Art. 28.
(Sicurezza)

1. In caso di immersione, il pescatore subacqueo in apnea ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante dotato di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca di dimensioni non inferiori a centimetri 30x20; se il pescatore subacqueo in apnea è seguito da un assistente a bordo del mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.
2. Il pescatore subacqueo in apnea ha l'obbligo di effettuare l'immersione entro una distanza di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante recante la bandiera di segnalazione di cui al comma 1. È possibile utilizzare una sola bandiera di segnalazione per più pescatori subacquei in apnea purché ciascuno di loro si mantenga a una distanza non superiore a 50 metri dalla medesima bandiera.
3. Alle unità in navigazione, compresi le imbarcazioni a vela e a motore e le moto d'acqua, i kite surf e i wind surf, è fatto divieto di transitare a una distanza inferiore a 100 metri dalla bandiera di segnalazione di cui al comma 1. In caso di violazione della zona di rispetto da parte del conducente di un'unità a motore, questi ha l'obbligo di arrestare il mezzo e di allontanarsi a una velocità non superiore a 3 nodi, dopo aver individuato il pescatore subacqueo ed essersi accertato della sua incolumità.

Art. 29.
(Divieti)

1. L'esercizio della pesca subacquea in apnea è vietato:

a) durante la stagione balneare, nell'orario di balneazione indicato dall'autorità competente con ordinanza, secondo quanto previsto dalla locale ordinanza balneare;

b) a una distanza inferiore a 100 metri dalle reti di posta o da altri impianti fissi da pesca;

c) a una distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) nelle zone di transito di navi per l'uscita e per l'entrata nei porti determinate dal capo del compartimento marittimo competente;

e) da mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima dell'alba.

2. Qualora il pescatore subacqueo in apnea sia spinto o trainato da un qualsiasi mezzo di locomozione di superficie o subacqueo, il cui uso è comunque consentito esclusivamente per spostamenti o per attività di ispezione del fondale marino, egli non può impugnare il fucile subacqueo.

Art. 30.
(Uso del fucile subacqueo)

1. Al pescatore subacqueo in apnea è fatto divieto di:

a) tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento fuori dall'acqua;

b) attraversare tratti di mare con il fucile subacqueo carico in presenza di bagnanti. È possibile attraversare zone frequentate da bagnanti esclusivamente con il fucile subacqueo scarico legato alla bandiera di segnalazione di cui all'articolo 28, comma 1.

Sezione III
ATTIVITÀ PROFESSIONALI LEGATE ALLA PESCA RICREATIVA IN MARE

Art. 31.
(Unità da diporto a noleggio e motonavi
per trasporto passeggeri)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a chi pratica la pesca ricreativa in mare mediante locazione o noleggio di unità da diporto o a bordo delle motonavi che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri in mare a finalità ittico-ricreativa, ove regolamentate da specifiche leggi regionali.
2. Chi pratica occasionalmente la pesca ricreativa in mare a bordo di una motonave per il trasporto di passeggeri, di cui al comma 1 del presente articolo, è esentato dall'obbligo della comunicazione previsto dall'articolo 5.

Art. 32.
(Guide professionali
di pesca ricreativa in
mare)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'occupazione e dell'economia della pesca ricreativa in mare, è istituita la figura professionale della guida di pesca ricreativa in mare, autorizzata ad accompagnare in mare pescatori dilettanti per l'esercizio dell'attività di pesca. La guida di pesca ricreativa in mare istruisce i pescatori sulle regole e sulla normativa vigente in materia di pesca e fornisce supporto tecnico e informativo per praticare l'attività di pesca ricreativa in mare.
2. La guida di pesca ricreativa in mare deve aver partecipato a uno specifico corso di formazione, organizzato dalle associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, ed essere in possesso della certificazione di frequenza del citato corso e di superamento dell'esame finale del medesimo corso.
3. Il corso di formazione di cui al comma 2 deve prevedere almeno le seguenti materie: fondamenti di biologia marina, diritto della navigazione, diritto ambientale, norme sulla sicurezza in mare, turismo sostenibile, normativa sulla pesca in acque marittime nazionali e internazionali e tecniche di pesca.
4. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'albo nazionale delle guide professionali di pesca ricreativa in mare. L'albo è revisionato con cadenza triennale ed è trasmesso alle capitanerie di porto e alle autorità portuali. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, altresì, il programma del corso di formazione di cui al comma 2, nonché, per quanto non previsto dalla presente sezione, le condizioni e i termini per avviare l'attività professionale di guida di pesca ricreativa in mare.

Capo IV
SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA MARINO

Art. 33.
(Misure minime)

1. Al fine della salvaguardia della fauna ittica, le dimensioni minime del pescato previste dall'articolo 11 si applicano anche alla pesca professionale.
2. È fatto obbligo agli esercizi commerciali e di ristorazione di esporre in maniera ben visibile al pubblico una tabella corredata di un'illustrazione grafica recante le dimensioni minime del pescato previste dall'articolo 11.

Art. 34.
(Disposizioni per il ripopolamento ittico e per la tutela dell'ambiente marino)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli esponenti della comunità scientifica del settore della biologia marina indicati dalle medesime associazioni, sono emanate disposizioni per promuovere la salvaguardia della fauna ittica e la tutela dell'ambiente marino. In particolare, il decreto prevede:

a) l'adozione di linee guida per l'individuazione, da parte di comuni, regioni, direzioni marittime, autorità di sistema portuale e ogni altro ente competente, di aree di mare da destinare alla posa di barriere artificiali o di altre strutture sommerse ecocompatibili per assicurare il ripopolamento ittico;

b) l'adozione di linee guida per l'immissione controllata e programmata in mare di esemplari di alcune specie identificate nel medesimo decreto;

c) la fissazione di periodi di fermo biologico per la pesca professionale e per la pesca ricreativa in mare durante l'attività riproduttiva di alcune specie ritenute in condizioni di particolare sofferenza dalla comunità scientifica;

d) la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione sul rispetto della fauna ittica e delle normative vigenti in materia di pesca ai fini di un consumo consapevole;

e) misure per il rafforzamento dei controlli sulla filiera ittica finalizzate a garantire il rispetto delle norme sulla tracciabilità del prodotto e il contrasto della pesca illegale;

f) misure di sensibilizzazione dei consumatori e degli operatori commerciali per un consumo consapevole del prodotto ittico in base alla stagionalità dello stesso, nel rispetto delle dimensioni minime del pescato di cui all'articolo 11;

g) l'istituzione della figura della guardia volontaria ittico-ambientale per la sorveglianza sulla pesca ricreativa in mare, per il controllo sull'osservanza della presente legge e delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di pesca e di tutela della fauna ittica marina, nonché per l'accertamento delle relative infrazioni e per le conseguenti segnalazioni all'ufficio territorialmente competente delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché agli operatori sanitari e agli agenti della polizia locale;

h) la nomina di un rappresentante delle associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale nelle commissioni di riserva delle aree marine protette di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Capo V
SANZIONI

Art. 35.
(Arresto, ammenda e pene accessorie)

1. Chiunque esercita la pesca ricreativa in mare in violazione delle disposizioni sul divieto di pesca di novellame e di specie protette, sull'utilizzo di sostanze vietate o sulla sottrazione del pescato altrui è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto o con l'ammenda nelle misure previste dalla normativa vigente in materia di pesca professionale ed è sottoposto alle pene accessorie stabilite dalla medesima normativa.

Art. 36.
(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Il pescatore dilettante che, al momento del controllo, non è in grado di fornire prova di aver effettuato la comunicazione individuale al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 5, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 100 euro.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.500 euro chiunque viola le disposizioni degli articoli da 6 a 17, in materia di esercizio della pesca ricreativa in mare.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro chiunque vende o commercia i prodotti della pesca ricreativa in mare in violazione del divieto di cui all'articolo 20.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.500 euro chiunque cede o affida un fucile subacqueo a un soggetto di età inferiore a quattordici anni in violazione delle disposizioni dell'articolo 26.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.500 euro il pescatore subacqueo in apnea che viola le disposizioni dell'articolo 28, commi 1 e 2.

Art. 37.
(Sanzioni amministrative accessorie)

1. A chiunque esercita la pesca ricreativa in mare in violazione delle disposizioni della presente legge si applicano, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 35 e 36, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli strumenti, delle attrezzature e degli apparecchi vietati e la loro distruzione a spese del contravventore.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.
(Abrogazioni, modifiche di norme
e disposizioni finali)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2 del decreto del Ministro della marina mercantile 1° giugno 1987, n. 249; l'articolo 3 del citato decreto del Ministro della marina mercantile n. 249 del 1987 cessa di trovare applicazione per i pescatori subacquei sportivi;

b) il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001;

c) l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, limitatamente alla fissazione di norme tecniche sull'esercizio della pesca ricreativa;

d) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

2. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dalla medesima legge.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, ove necessario, ad aggiornare la rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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