PDL 2361-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 10

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2361-3069-3081-A

PROPOSTA DI LEGGE

2361

d'iniziativa dei deputati
FERRO, MONTARULI, RIZZETTO, GALANTINO, OSNATO, LUCASELLI, MANTOVANI, BELLUCCI, VARCHI, ROTELLI, BUTTI, CIABURRO, ALBANO, MASCHIO

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

Presentata il 31 gennaio 2020

e

PROPOSTE DI LEGGE

3069

d'iniziativa delle deputate
CANCELLERI, MARTINCIGLIO

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

Presentata il 27 aprile 2021

e

3081

d'iniziativa dei deputati
ALESSANDRO PAGANO, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, PATERNOSTER, RIBOLLA, TARANTINO, ZENNARO

Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

Presentata il 4 maggio 2021

(Relatore: SANI )

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 22 settembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 2361. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 3069 e 3081 si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 2361, recante «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione», come risultante dall'emendamento approvato presso la Commissione in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge n. 3069 e n. 3081;

preso atto che il provvedimento, come modificato, è finalizzato ad una sistematizzazione della disciplina in materia di compensazioni dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, rendendo stabile la possibilità di compensare le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;

osservato in particolare che, con le modifiche apportate, si intende ricondurre a un'unica norma – l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 – l'istituto della compensazione, al fine di superare i vigenti limiti temporali, quelli relativi alla tipologia di crediti compensabili e quelli concernenti la differenza tra credito e debito residuo;

evidenziato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2361 e abbinate, recante «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione»;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 previste dal provvedimento, nel rendere permanente la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i pagamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione, introducono un limite a tale facoltà, costituito dalla data di affidamento all'agente della riscossione, da parte dell'ente creditore, del debito da riscuotere;

infatti, con le modifiche proposte, i crediti certificati vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni potranno essere compensati, in ciascun anno, con i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione non oltre il 31 dicembre del secondo anno antecedente all'istanza di compensazione, evitando così che l'istituto di cui al citato articolo 28-quater possa essere impiegato per il pagamento di somme affidate poco tempo prima della richiesta di compensazione, per le quali, quindi, le aspettative di incasso sono più elevate;

l'introduzione di tale intervallo temporale, peraltro più ampio rispetto a quello previsto dalle disposizioni periodicamente emanate negli ultimi anni per rinnovare l'utilizzabilità dell'istituto in parola – alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari –, unitamente alla circostanza che le compensazioni garantirebbero comunque l'accertamento e il versamento delle entrate che ne sono oggetto, consentono di poter considerare privo di effetti finanziari l'intervento normativo in esame;

l'applicazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), non appare suscettibile di determinare estensioni implicite rispetto alle fattispecie già oggetto delle due precedenti discipline di cui, rispettivamente, all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013;

l'applicazione in via permanente della possibilità di compensazione non appare suscettibile di indurre comportamenti dei contribuenti volti a rinviare i pagamenti dei debiti tributari in attesa della maturazione di corrispondenti crediti da poter compensare, posto che l'affidamento del carico all'agente della riscossione avviene ad una distanza di tempo mediamente non inferiore a tre anni dall'inadempimento in fase di assolvimento spontaneo dell'obbligazione tributaria;

la facoltà di fruire della compensazione straordinaria per il pagamento dei debiti derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2020 verrà comunque meno al 31 dicembre 2021, per espressa previsione del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, cosicché la non necessaria coincidenza della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni con il termine del 1° gennaio 2022, previsto per l'abrogazione del citato comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, non sembra determinare profili problematici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 2361 e abbinate, recante «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione»;

evidenziato, con favore, che la proposta di legge ha l'effetto di sistematizzare la disciplina in materia di compensazioni dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione consentendo, inoltre, anche la compensazione dei crediti derivanti da prestazioni professionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge n. 2361

TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «, prestazioni professionali»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione».

1. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, nell'anno 2014,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi».

2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

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