PDL 2358

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2358

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRUNETTA, GELMINI, CORTELAZZO, CASINO, GIACOMETTO,
LABRIOLA, MAZZETTI, RUFFINO

Disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Presentata il 30 gennaio 2020

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Onorevoli Colleghi! – Sono ormai trascorsi più di trentacinque anni dall'entrata in vigore della legge 29 novembre 1984, n. 798, l'ultimo di una serie di interventi legislativi per la salvaguardia di Venezia contrassegnati dalla straordinarietà e dall'occasionalità. La caduta del Muro di Berlino e l'allargamento ai Paesi dell'est dell'Unione europea hanno ridato a Venezia un ruolo geografico strategico come porta d'accesso fra oriente e occidente.
Alla luce della necessità di contrastare sul piano nazionale le criticità in ambito demografico, economico, sociale e ambientale di Venezia, di Mestre, di Marghera, del lido, delle isole e degli altri centri della terraferma, manifestatesi negli ultimi anni, si ritiene debba oggi essere compiuto un rinnovato sforzo programmatico, ispirato a una nuova strategia di policy, anche in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, come modificata (quanto agli ultimi articoli citati) con la riforma del titolo V della parte seconda operata nel 2001.
S'impone, infatti, la necessità di imprimere una svolta nell'approccio delle politiche per Venezia e per la sua laguna: a tale obiettivo si ispira la presente proposta di legge che tiene conto, tra l'altro, dei diversi progetti di legge presentati nel corso degli anni da numerosi gruppi parlamentari.
È necessario procedere a un intervento organico, di carattere strategico, sull'insieme dei profili (fisico, ambientale, socio-economico e artistico-culturale) che caratterizzano la specialità di Venezia; un intervento che superi la logica emergenziale, occasionale e straordinaria delle precedenti «leggi speciali» e ponga le basi non solo per porre un freno al declino, ma anche per garantire la rivitalizzazione dell'area e la successiva stabilizzazione di un trend di sviluppo adeguato alla specifica vocazione che fa di Venezia un unicum – nel tempo e nello spazio – nella storia dell'umanità.
La presente proposta di legge si prefigge, pertanto, di rappresentare un approccio di politica pubblica significativamente discontinuo rispetto al passato e ciò con particolare riferimento ai princìpi di adeguatezza e di prossimità, che devono vedere protagonisti gli enti territoriali, in quanto maggiormente sensibili alle esigenze delle comunità locali, pur nel peculiare contesto della città.
La specialità, infatti, va innanzitutto intesa non tanto con riferimento alla straordinarietà o all'occasionalità dell'intervento, quanto alla peculiarità del suo oggetto: Venezia (e la sua laguna) come conglomerato urbano e storico-ambientale unico al mondo e dotato, pertanto, di una naturale e insopprimibile vocazione transnazionale e internazionale, sia per la naturale e storica predisposizione della città a essere destinataria di flussi provenienti da tutto il mondo, sia per il suo configurarsi quale luogo privilegiato di incontro tra culture, esperienze e professionalità diverse. Quanto alla natura dell'intervento, poi, esso si prefigge di superare la policy degli interventi una tantum e di precostituire le condizioni non solo per la salvaguardia fisica e ambientale e il risanamento socio-economico, ma anche per uno sviluppo autopropulsivo, sostenibile nel tempo, che emancipi la salvaguardia dall'esigenza dei citati periodici e ricorrenti interventi straordinari. Le misure di promozione socio-economica, pertanto, sono finalizzate e strumentali a rendere sostenibile nel tempo la salvaguardia stessa.
La presente proposta di legge, che, come già accennato, è stata redatta tenendo in considerazione anche i numerosi progetti di legge presentati in Parlamento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, supera la settorialità delle azioni contenute nei precedenti provvedimenti e contiene disposizioni che, invece, prevedono interventi più coordinati e finalizzati al raggiungimento dell'unico obiettivo rappresentato dalla salvaguardia della città.
In particolare, essa prevede, nell'arco dei prossimi anni, la realizzazione di un sistema di investimenti infrastrutturali e di interventi di riqualificazione urbana in grado di cambiare permanentemente l'attrattività economica, abitativa, sociale e ambientale dell'intero territorio, al fine di consentire l'aumento della base economica e il contemporaneo incremento della popolazione residente.
L'intento è quello di realizzare nuovamente una città in grado di produrre e di esportare cultura, di ospitare grandi eventi, di essere sede di organizzazioni internazionali, di offrire occasioni per un dialogo interculturale e interreligioso, di ospitare offrendo servizi di qualità e di rappresentare un riferimento per il Veneto, per il nord-est, per il resto del Paese e per tutto il mondo.
Considerato, inoltre, il cambiamento economico del contesto nazionale e internazionale, risulta necessario che Venezia riprogrammi al più presto il suo modo di essere e ricostruisca le proprie basi produttive, attraverso la graduale ripresa della propria capacità produttiva e degli investimenti connessi a una coraggiosa economia delle trasformazioni e delle innovazioni territoriali, strutturali, organizzative e tecnologiche che consenta di arrivare all'appuntamento con la ripresa mondiale con un profilo competitivo rafforzato.
Prima di entrare nel dettaglio delle disposizioni della presente proposta di legge, è utile indicare alcune misure particolarmente qualificanti in esso contenute.
La prima prevede l'assegnazione delle competenze che erano in capo al Magistrato delle acque alla città metropolitana, ente territoriale che dopo la revisione costituzionale ha trovato finalmente nascita e primo respiro funzionale quale sede di condivisione amministrativa di area vasta, assieme ai comuni che la compongono.
La seconda è l'istituzione di uno specifico distretto idrografico della laguna di Venezia e della relativa autorità di bacino incaricata di pianificare e di coordinare tutti gli interventi di tutela fisica e ambientale, che continueranno a essere gestiti e realizzati dai diversi enti e organi preposti. Un'altra significativa previsione attiene allo sviluppo delle aree dell'Arsenale e di Porto Marghera, entrambe, per ragioni diverse, destinate a un profondo processo di conversione funzionale, di rivitalizzazione e di rilancio.
L'avvio di processi di bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate nell'area di Porto Marghera si inserirà, invece, nell'obiettivo di realizzare il progetto edilizio e di recupero urbano denominato «Progetto Marghera» (articolo 14).
Sul piano degli strumenti operativi e di governance si prevede, per l'Arsenale, la definizione delle modalità di razionalizzazione, di riqualificazione e di valorizzazione delle relative aree mediante un apposito protocollo d'intesa e successivi accordi di programma tra il Ministero della difesa, la regione Veneto e il comune di Venezia, alla cui attuazione provvede la città metropolitana di Venezia, sentiti il Ministero della difesa e la regione Veneto (articolo 15).
Per l'area di Porto Marghera si propone di affidarne la trasformazione ad accordi di programma promossi dalla regione Veneto, dal comune di Venezia, dal comune di Mira e dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (articolo 14).
Altri significativi interventi riguardano misure di incentivazione nella prospettiva di un'ulteriore e sempre maggiore internazionalizzazione di Venezia, favorendo l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico (articolo 17) e di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale (articolo 16).
Inoltre, sono previsti specifici e mirati interventi volti alla riqualificazione e alla manutenzione urbana e residenziale della città di Venezia, per soddisfare la domanda di nuovi insediamenti produttivi commerciali e culturali (quali, ad esempio, il Progetto fondaci) e per sostenere il turismo. Viene inoltre istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «zona logistica semplificata» di Porto Marghera e dell'area del Polesine (articolo 9, comma 12).
Ciò garantirà, a breve termine, più semplificazioni, più sviluppo, più occupazione e più ricchezza nei settori coinvolti, un effetto di medio-lungo periodo sulla crescita dell'intera economia locale, nonché benefìci permanenti sulle entrate dell'amministrazione locale.
È in questo contesto che si inserisce la presente proposta di legge, ma anche in vista di ulteriori obiettivi programmatici quali, ad esempio, la riorganizzazione dell'edilizia pubblica residenziale, il risanamento delle aree inquinate, la realizzazione di nuovi collegamenti per una migliore mobilità e accessibilità di Venezia, nonché lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'innovazione.
Sul presupposto che la città di Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale, sia in ambito nazionale che internazionale, la presente proposta di legge, composta da venti articoli, si prefigge, quale obiettivo specifico e permanente, la salvaguardia fisica e ambientale, da perseguire e da rendere sostenibile nel tempo mediante il recupero socio-economico delle comunità interessate.
In particolare, all'articolo 2, si prevede che lo Stato, la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia, il comune di Venezia, l'autorità di bacino del distretto idrografico della laguna e i comuni della gronda lagunare, in concorso tra loro, garantiscano, tra i vari obiettivi individuati, la salvaguardia e la riqualificazione del sistema idrogeologico lagunare, in particolare provvedendo al completamento, alla manutenzione e alla gestione delle opere di regolazione delle maree; alla difesa dei litorali e alla tutela dei canali, delle barene e delle terre emerse; alla ricomposizione morfologica dell'area lagunare, attraverso interventi preordinati al riequilibrio idrogeologico, all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lagunare; alla tutela dell'equilibrio idraulico, al mantenimento dei fondali e al completamento dei marginamenti dei canali lagunari di loro competenza.
Inoltre, è previsto il controllo del fenomeno delle acque alte, anche eccezionali, così da evitare l'allagamento dei centri storici e dei centri abitati; il dragaggio dei canali portuali di grande navigazione; la regolamentazione, la disciplina e l'organizzazione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia e dei servizi tecnico-nautici ad esso correlati, ferma restando la competenza della Cabina di regia (articolo 8) circa la decisione sull'utilizzo delle opere di regolazione delle maree. L'articolo 2, inoltre, dispone che la città metropolitana di Venezia provveda alla programmazione e alla realizzazione di tutti gli interventi attinenti alla salvaguardia ambientale della laguna e, in particolare, al disinquinamento dei carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante sversati in laguna, al completamento delle opere di difesa dei litorali e delle opere di salvaguardia idraulica del bacino scolante nella laguna; alla riduzione o all'eliminazione dei fattori inquinanti incidenti sul buono stato ecologico della laguna e sui corpi idrici superficiali, sotterranei e sul mare Adriatico; alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza delle aree inquinate, comprese quelle di Porto Marghera, nonché ai dragaggi dei sedimenti inquinati; all'attuazione del Progetto integrato Fusina, nonché all'approvazione dei progetti finalizzati al perseguimento della salvaguardia ambientale. Tali interventi sono eseguiti, in applicazione del piano di bacino, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante nella laguna e sono coordinati con quelli di salvaguardia fisica di competenza dello Stato.
In applicazione del principio del federalismo demaniale, viene previsto il trasferimento alla città metropolitana di Venezia dei canali e dei rii, ubicati all'interno del territorio della stessa città, individuati con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Sempre all'articolo 2, comma 13, si dispone che al Commissario straordinario per i lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia (MOSE) compete – tra l'altro – la ricognizione dello stato dei pagamenti e dei debiti in essere del Consorzio Venezia Nuova, nei confronti delle aziende e imprese fornitrici di lavori e servizi effettuati ed erogati per il medesimo Consorzio.
Per tali finalità il Commissario straordinario provvede al pagamento dei debiti in essere e, dove necessario, provvede alla conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto con le suddette imprese.
Si prevede, inoltre, all'articolo 12, la cessione delle aree demaniali, individuando una serie di aree da sdemanializzare e da cedere gratuitamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, disciplinandone l'utilizzo e l'affidamento in concessione.
Tutti questi obiettivi sono fondamentali per l'economia veneziana e contribuiscono a conservare il patrimonio culturale di Venezia e della sua laguna (articolo 1, comma 3). In armonia con la normativa europea, viene quindi istituito (articolo 4) il distretto idrografico della laguna di Venezia, costituito dalla laguna di Venezia (bacino demaniale marittimo di acqua salsa che si estende dalla foce del fiume Sile, conca di Cavallino, alla foce del fiume Brenta, conca di Brondolo), dal territorio dei comuni della gronda lagunare, dal territorio dei comuni del bacino scolante, dalle acque costiere antistanti, compresi fondale e sottosuolo, e dalle acque marine antistanti, compresi fondale e sottosuolo.
Al citato distretto idrografico sovrintende l'istituenda autorità di bacino (articolo 5), composta dal segretario generale, dalla segreteria tecnico-operativa, dalla conferenza operativa di servizi (con compiti amministrativi e di gestione) e dalla conferenza istituzionale permanente (le cui funzioni sono svolte dal Comitato istituzionale per Venezia).
L'autorità di bacino della laguna, con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia, dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale e dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, provvede anche a compiti di studio, ricerca e controllo sulla laguna e sugli ecosistemi sensibili, anche in riferimento alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto e alla definizione del sistema di previsione delle maree (articolo 6).
L'articolo 7 della presente proposta di legge istituisce e regolamenta il Comitato istituzionale per la città metropolitana di Venezia e per la sua laguna, che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione; vi partecipano, inoltre, il presidente della regione Veneto, il sindaco della città metropolitana di Venezia e i sindaci dei comuni della gronda lagunare. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente proposta di legge.
Tra le varie iniziative volte alla rivitalizzazione e allo sviluppo socio-economico e produttivo dei comuni citati nonché della città metropolitana di Venezia per le proprie competenze (articolo 9), interessante è la realizzazione dei cosiddetti «fondaci» quali luoghi di interrelazioni culturali, di scambio di merci, di produzione culturale e artigianale, con l'utilizzazione di siti produttivi dismessi, di complessi immobiliari o aree demaniali, nonché lo sviluppo del comparto fieristico, anche attraverso l'utilizzo sinergico delle strutture della stazione marittima, dell'Arsenale, dell'aeroporto Nicelli, del Parco scientifico tecnologico di Venezia e della società San Servolo Srl, oltre che la manutenzione urbana e la realizzazione della metropolitana sublagunare e del quadrante di Tessera.
Inoltre, avendo la città storica di Venezia un saldo negativo di natalità degli abitanti residenti, risulta urgente predisporre un piano di attrattività abitativa sia per i giovani che per le giovani coppie, introducendo incentivi e interventi immobiliari con offerte di abitazioni, sia in locazione sia di proprietà, a basso costo per aumentare l'insediamento di nuovi abitanti nella città storica di Venezia.
In linea con la riforma volta a realizzare il cosiddetto «federalismo demaniale» e in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza, territorialità e semplificazione, l'articolo 9 (comma 7) prevede poi che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, siano individuati, mediante l'inserimento in appositi elenchi, gli immobili appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato non necessari al funzionamento degli uffici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, che sono da attribuire a titolo non oneroso al comune di Venezia e che entrano a far parte del demanio disponibile del stesso comune; fanno eccezione quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile e alle norme di settore. Il comune, poi, sarà tenuto a trasferire in concessione o in locazione, ovvero ad alienare, previo esperimento di pubblica gara, i beni immobili acquisiti, salvo che gli stessi non debbano essere adibiti a sede degli uffici comunali per i quali lo stesso comune abbia programmato l'acquisto o la locazione, anche in terraferma, di immobili; resta fermo quanto previsto in ordine ai beni esclusi dal trasferimento appartenenti al patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (come, ad esempio, gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, le reti di interesse statale, comprese quelle stradali ed energetiche, le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato, eccetera).
Le risorse che verranno recuperate mediante la concessione o la locazione dei beni immobili trasferiti al comune dovranno essere impegnate per l'attuazione della legge. Si demanda, infine, a decreti delegati la previsione di incentivi e di agevolazioni a favore delle imprese operanti nelle zone di censimento, da erogare nel rispetto delle disposizioni degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al riguardo è stata poi inserita la cosiddetta «clausola Deggendorf», in base alla quale non possono beneficiare degli interventi agevolativi coloro che hanno ricevuto e non hanno rimborsato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea.
All'articolo 11 vengono indicati gli interventi per la manutenzione urbana e lo sviluppo dell'innovazione nel comune di Venezia, da realizzare anche attraverso la possibilità riconosciuta al comune stesso di sottoscrivere e di alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del loro patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione, al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese (PMI) innovative localizzate nella medesima area.
Si interviene, inoltre, sulla disciplina del traffico acqueo, sanando finalmente un problema che impediva la circolazione dei mezzi nei canali di competenza della capitaneria di porto con motorizzazione elettrica, ibrida o a idrogeno.
Con l'adozione di un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera denominato «Progetto Marghera», previsto dagli articoli 13 e 14, s'intende perseguire lo scopo di favorire lo sviluppo del settore terziario, anche avanzato, nonché lo sviluppo di aree residenziali.
In particolare, tra i vari interventi si prevede di realizzare infrastrutture viarie, ciclistiche e ferroviarie sia per le persone che per le merci, nonché aree attrezzate di fabbricati, impianti e laboratori destinati ad attività industriali, portuali e artigianali.
L'articolo 13 prevede, inoltre, una serie di interventi e di procedure al fine di perseguire il risanamento e la bonifica, attuati mediante la redazione di un piano complessivo per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree del citato sito di Porto Marghera. Infatti, la crisi di Porto Marghera, che ha colpito sia l'industria pubblica sia l'industria privata (la chimica), ha determinato la dismissione delle aree, lasciandole in uno stato ambientale molto compromesso. L'esigenza di riconversione implica un grande intervento di bonifica delle aree e una previsione di funzioni logistiche a supporto dell'esigenza di espansione portuale per i traffici di merci e di persone (turismo crocieristico).
Gli interventi economici, amministrativi e socio-ambientali relativi al Progetto Marghera e al sito di Porto Marghera, previsti dagli articoli in esame, verranno attuati mediante appositi accordi di programma stipulati dal sindaco della città metropolitana di Venezia con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico, con la regione Veneto, con la città metropolitana di Venezia, con il comune di Venezia, con il comune di Mira, con l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, con l'autorità di bacino della laguna e con l'Ente zona industriale di Porto Marghera, nonché con altre imprese e società presenti nell'area di Porto Marghera. È previsto che, qualora tali accordi di programma non siano sottoscritti o ratificati dai singoli organismi competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, venga nominato un Alto Commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera.
Per l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera si prevede che le conferenze di servizi decisorie di cui agli articoli 242 e 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano convocate congiuntamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla città metropolitana di Venezia, che vi partecipano con diritto di voto. Resta ferma la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine all'approvazione definitiva dei relativi progetti di bonifica.
L'articolo 16 reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a favorire lo sviluppo di istituti universitari, di enti culturali e di fondazioni con sede a Venezia secondo i princìpi e criteri direttivi ivi indicati.
La presente proposta di legge prevede anche la costituzione di un consorzio (articolo 17) per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia. Tale consorzio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, sarà costituito tra il comune di Venezia, la regione Veneto e la città metropolitana di Venezia; tra gli altri, saranno membri di diritto l'università Ca’ Foscari di Venezia, l'università IUAV di Venezia e il Consiglio nazionale delle ricerche. Tale consorzio, sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro delegato a esercitare le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ha il compito di promuovere e di adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo di laboratori e di istituti di ricerca scientifica e tecnologica.
Per tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere pubbliche e private nel territorio dei centri storici dei comuni interessati, è previsto il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita come conferenza permanente di servizio fino all'approvazione dei piani di assetto territoriale (PAT) (articolo 18).
All'attuazione degli obiettivi, dei programmi e degli interventi previsti dalla presente proposta di legge sono destinate le risorse individuate dall'articolo 19. Tali risorse provengono dalle accise applicate sul gas generato dal Terminale GNL adriatico e dalle accise sul gas depositato nei depositi di stoccaggio costiero del territorio della città metropolitana di Venezia.
Si prevede inoltre un contributo straordinario aggiuntivo pari a 1 euro per ogni quintale di fanghi provenienti dai dragaggi dei canali portuali e dalle bonifiche di Porto Marghera (risorse finalizzate alle medesime bonifiche).
Inoltre, le iniziative del comune di Venezia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione e i relativi contributi sono destinati al comune di Venezia e alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia per la realizzazione di interventi diretti alla sicurezza, alla conservazione e al restauro del medesimo patrimonio.
Si prevede, inoltre, che la Cassa depositi e prestiti Spa e la Banca europea per gli investimenti possano anticipare alla regione Veneto, alla città metropolitana di Venezia, al comune di Venezia e ai comuni della gronda lagunare finanziamenti al fine di favorire gli interventi previsti dalla presente proposta di legge nel limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Infine, l'articolo 20 reca le abrogazioni di vigenti norme di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La città di Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza nazionale e internazionale. La Repubblica ne assicura la salvaguardia fisica e ambientale e, al fine di renderle sostenibili nel tempo, promuove lo sviluppo socio-economico delle comunità interessate.
2. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 118 e 119, quinto comma, della Costituzione, garantisce, anche mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dallo sviluppo socio-economico del territorio, il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 attraverso le seguenti attività:

a) il recupero, la riqualificazione ambientale e la bonifica dei siti inquinati;

b) la conservazione e la tutela dell'ecosistema lagunare, in particolare per quanto riguarda l'equilibrio idrogeologico;

c) il controllo del fenomeno delle acque alte allo scopo di tutelare i centri storici e i centri abitati;

d) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio lagunare;

e) il recupero, la gestione e l'organizzazione dell'ordinata fruizione del patrimonio storico, artistico-architettonico e museale della città di Venezia e della sua laguna come bene culturale che opera da attrattore mondiale di flussi turistici sostenibili;

f) lo sviluppo delle infrastrutture, della portualità e della logistica, al fine di rendere la città metropolitana di Venezia e la sua laguna un nodo logistico e di trasporto di interesse europeo;

g) la promozione e la valorizzazione, anche in ambito internazionale, delle istituzioni e delle produzioni culturali e scientifiche, anche attraverso la creazione di centri di eccellenza e di dialogo interculturale e interreligioso;

h) la riqualificazione urbana, anche mediante l'incentivazione della residenzialità;

i) la promozione e la qualificazione delle imprese sociali, turistiche, commerciali, artigianali e industriali, in particolare dell'imprenditoria giovanile;

l) l'attivazione delle fonti energetiche rinnovabili, comprese le correnti lagunari e le maree, anche mediante strumenti di partenariato pubblico-privato;

m) la previsione di agevolazioni fiscali e finanziarie, anche in deroga alla disciplina ordinaria, nel rispetto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

3. La promozione delle attività di cui al comma 2 costituisce elemento fondamentale dell'economia veneziana, contribuisce a conservare il patrimonio culturale della città metropolitana di Venezia e della sua laguna e assume valore strategico ai fini del perseguimento delle finalità di salvaguardia di cui al comma 1.
4. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia, il comune di Venezia e i comuni della gronda lagunare. Il coordinamento dei progetti e dei programmi di intervento ordinati al perseguimento delle stesse finalità spetta al Comitato di cui all'articolo 7.

Art. 2.
(Salvaguardia fisica e ambientale)

1. Alla salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia concorrono lo Stato, la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia, il comune di Venezia, l'autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia di cui all'articolo 5 e i comuni della gronda lagunare, esercitando le competenze indicate dal presente articolo.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la città metropolitana di Venezia, provvede al coordinamento e al controllo degli interventi finalizzati alla salvaguardia ambientale, al disinquinamento, al ripristino morfologico, al controllo e al contenimento del cuneo salino, assicurando altresì la verifica e la valutazione delle attività di monitoraggio degli effetti ambientali delle opere di regolazione delle maree nella fase di gestione. La città metropolitana di Venezia esercita le funzioni inerenti alla salvaguardia e alla riqualificazione del sistema idrogeologico lagunare, comprese quelle di concessione di aree e di specchi d'acqua compresi nella laguna, e, in particolare, provvede:

a) al completamento, alla manutenzione e alla gestione delle opere di regolazione delle maree;

b) alla difesa dalle maree dei centri abitati, anche attraverso interventi localizzati per insulae, sentiti i comuni interessati;

c) alla difesa dei litorali e alla tutela dei canali, delle barene e delle terre emerse;

d) alla ricomposizione morfologica dell'area lagunare attraverso interventi preordinati al riequilibrio idrogeologico, all'arresto e all'inversione del processo di degrado fisico e morfologico dell'ambiente lagunare;

e) alla tutela dell'equilibrio idraulico, al mantenimento dei fondali e al completamento dei marginamenti dei canali lagunari di sua competenza.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative al recapito finale dei fanghi, la città metropolitana di Venezia è tenuta a rispettare i criteri di sicurezza ambientale che sono definiti nel piano di bacino della laguna di Venezia. Fino all'approvazione del piano di bacino, la città metropolitana osserva, nella fase autorizzativa, le previsioni del protocollo in materia di fanghi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per la realizzazione degli interventi di sua competenza, la città metropolitana di Venezia può operare anche attraverso la costituzione di società a partecipazione pubblica o a capitale misto pubblico-privato in conformità alle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa.
5. L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, d'intesa con la città metropolitana di Venezia e con il comune di Venezia, avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente nonché di quelle reperibili con lo strumento della finanza di progetto, provvede:

a) al dragaggio dei canali portuali di grande navigazione;

b) alla regolamentazione, alla disciplina e all'organizzazione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia e dei servizi tecnico-nautici ad esso correlati, ferma restando la competenza della città metropolitana di Venezia ai sensi del comma 2, lettera a), circa la decisione sull'utilizzo delle opere di regolazione delle maree;

c) all'escavazione dei canali di grande navigazione.

6. La regione Veneto provvede alla programmazione e alla realizzazione degli interventi attinenti alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia e, in particolare, provvede:

a) al disinquinamento dei carichi inquinanti di origine industriale, civile e agricola dell'intero bacino scolante sversati in laguna, nonché in ambito lagunare e marino costiero, mediante il risanamento delle acque, il riutilizzo delle acque reflue e interventi strutturali volti a contenere gli apporti inquinanti, anche attraverso incentivi per la riconversione delle colture agricole e la rinaturalizzazione del territorio rurale;

b) al completamento delle opere di difesa dei litorali;

c) al completamento delle opere di salvaguardia ambientale del bacino scolante nella laguna di Venezia;

d) alla sistemazione ambientale, in collaborazione con i consorzi di bonifica, dei corsi d'acqua naturali e artificiali sfocianti nella laguna di Venezia e nel mare Adriatico, al ripristino di aree umide e all'allagamento controllato di terreni, nonché al controllo e al contenimento del cuneo salino;

e) alla riduzione e all'eliminazione dei fattori inquinanti incidenti sul buono stato ecologico della laguna di Venezia e sui corpi idrici superficiali e sotterranei e sul mare Adriatico;

f) alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza delle aree inquinate, nonché al dragaggio dei sedimenti inquinati;

g) all'approvazione dei progetti finalizzati al perseguimento della salvaguardia ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, della presente legge, al rilascio delle relative autorizzazioni, alla realizzazione e all'esercizio nonché al controllo degli scarichi e delle emissioni, fatto salvo quanto previsto dal titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Gli interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento sono eseguiti, in applicazione del piano di bacino, in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante nella laguna e sono coordinati con quelli di salvaguardia fisica di competenza dello Stato.
8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alla città metropolitana di Venezia i canali, i rii e le altre zone di interesse esclusivamente locale, unitamente alle relative pertinenze, appartenenti al demanio marittimo ubicati nel territorio della stessa città metropolitana; con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di consegna dei beni.
9. Il comune di Venezia esercita le competenze amministrative e di controllo dei canali e dei rii interni all'interno dei confini dell'area metropolitana. Il controllo è affidato al corpo di polizia municipale di Venezia.
10. La navigazione nella laguna di Venezia è sottoposta alla competenza amministrativa della città metropolitana di Venezia, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'autorità marittima. I canali e rivi urbani nonché le zone di competenza dell'amministrazione comunale, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono sottoposti alla competenza amministrativa del comune di Venezia.
11. La polizia lagunare, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, è corpo di polizia lagunare. Nell'ambito della laguna di Venezia i controlli afferenti alle attività di competenza della città metropolitana di Venezia sono affidati al corpo di polizia della città metropolitana.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento del corpo di polizia lagunare ed è stabilita la relativa dotazione organica.
13. Il Commissario straordinario per i lavori di realizzazione delle opere mobili di difesa, di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, coordina e controlla le attività e i lavori per il completamento degli interventi di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, (MOSE). Al Commissario compete, inoltre, la ricognizione dello stato dei pagamenti e dei debiti in essere del Consorzio Venezia nuova nei confronti delle aziende e delle imprese fornitrici di lavori e di servizi effettuati ed erogati per il medesimo Consorzio, con le risorse statali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine il Commissario, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, provvede al pagamento dei debiti in essere e, ove necessario, alla conclusione dei rapporti giuridici ed economici ancora in atto con le suddette imprese.
14. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la città metropolitana di Venezia subentra nelle funzioni già esercitate dal Magistrato delle acque in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.
15. Per le attività di cui al comma 14, il sindaco della città metropolitana di Venezia si avvale dei soggetti di cui al comma 4.

Art. 3.
(Piano generale degli interventi
del sistema lagunare veneziano)

1. Ai fini di una più corretta ed efficace programmazione degli interventi di sviluppo economico e produttivo, di risanamento, di salvaguardia, di valorizzazione e di tutela del sistema lagunare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato, previo coinvolgimento dei soggetti istituzionali ed economici interessati e nel rispetto degli ambiti di competenza e del piano di gestione del distretto idrografico di cui all'articolo 4, il piano generale degli interventi del sistema lagunare veneziano.
2. Il piano generale di cui al comma 1 del presente articolo e i suoi aggiornamenti sono approvati dal Comitato di cui all'articolo 7, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 8, e sono finalizzati prioritariamente:

a) alla tutela e alla valorizzazione della morfologia lagunare;

b) al risanamento delle acque della laguna e del bacino idrografico;

c) alla bonifica e al recupero dei siti inquinati;

d) all'adozione di un piano per la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera e delle aree di Isola Saloni e di Val da Rio del comune di Chioggia;

e) alla riqualificazione e alla salvaguardia fisica nonché, con riguardo alla laguna, alle misure per contrastare il processo erosivo e la riduzione dei livelli di marea nella laguna attraverso interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto e interventi integrati per insulae e di innalzamento delle parti più basse dei centri storici e delle isole dell'estuario, da effettuare in conformità con i programmi di manutenzione urbana;

f) al consolidamento delle difese a mare e al rafforzamento dei marginamenti lagunari;

g) all'individuazione di idonee agevolazioni fiscali, finalizzate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico delle città situate all'interno della conterminazione lagunare;

h) alla promozione e alla qualificazione delle imprese turistiche, commerciali, artigianali e industriali, con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle risorse di cui all'articolo 19 e con le risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio.

Art. 4.
(Distretto idrografico
della laguna di Venezia)

1. È istituito il distretto idrografico della laguna di Venezia.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:

«a-bis) distretto idrografico della laguna di Venezia, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) laguna di Venezia, costituita dal bacino demaniale marittimo di acqua salsa compreso tra il mare e la terraferma che si estende dalla foce del fiume Sile, conca di Cavallino, alla foce del fiume Brenta, conca di Brondolo;

2) comuni della gronda lagunare, esclusi i comuni il cui territorio ricade in altri bacini idrografici;

3) comuni del bacino scolante;

4) acque costiere antistanti, compresi fondale e sottosuolo, definite ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;

5) acque marine antistanti, compresi fondale e sottosuolo, definite ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008».

3. La puntuale delimitazione dei confini del distretto idrografico della laguna di Venezia è effettuata dall'autorità di bacino del medesimo distretto, di cui all'articolo 5, d'intesa con l'autorità di bacino del distretto idrografico delle Alpi orientali.

Art. 5.
(Autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia)

1. È istituita l'autorità di bacino del distretto idrografico della laguna di Venezia di cui all'articolo 4, di seguito denominata «autorità di bacino della laguna».
2. L'autorità di bacino della laguna esercita le competenze previste dagli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il piano di bacino distrettuale, oltre a quanto previsto dall'articolo 65, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, pianifica le opere e gli interventi da realizzare per la salvaguardia fisica e ambientale della laguna di Venezia e per lo sviluppo socio-economico dell'area lagunare.
3. Sono organi dell'autorità di bacino della laguna la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.
4. Le funzioni della conferenza istituzionale permanente sono esercitate dal Comitato istituzionale di cui all'articolo 7.
5. Il segretario generale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con il sindaco della città metropolitana di Venezia.
6. La segreteria tecnico-operativa è costituita da:

a) due esperti designati dalla regione Veneto;

b) un esperto designato dal comune di Venezia;

c) due esperti designati dalla città metropolitana di Venezia;

d) due esperti designati dagli altri comuni ricadenti nel bacino scolante nella laguna;

e) un esperto designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) un esperto designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

h) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

i) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico;

l) un esperto designato dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale;

m) un esperto designato dai consorzi di bonifica Acque risorgive, Veneto orientale e Bacchiglione.

7. La segreteria tecnico-operativa si avvale, inoltre, della consulenza di non più di tre esperti di chiara fama a livello internazionale nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 7.
8. I componenti della segreteria tecnico-operativa sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per cinque anni.
9. La segreteria tecnico-operativa:

a) è organo di consulenza tecnico-amministrativa della conferenza istituzionale permanente e ne cura l'istruttoria per gli atti di competenza, formulando anche proposte;

b) verifica l'attuazione delle direttive e delle deliberazioni della conferenza istituzionale permanente, agendo per conto della conferenza medesima nei limiti dei poteri delegati;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionale e degli enti locali.

10. La segreteria tecnico-operativa sostituisce l'Ufficio di Piano di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001 e 13 febbraio 2004.

Art. 6.
(Attività di studio, di ricerca e di controllo sulla laguna di Venezia e sugli ecosistemi sensibili)

1. L'autorità di bacino della laguna, con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tale fine si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia, dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale e dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, svolge attività di studio, di ricerca e di controllo sulla laguna di Venezia e sugli ecosistemi sensibili, anche in riferimento:

a) alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto;

b) alla definizione del sistema di previsione delle maree;

c) alla rilevazione dei flussi di traffico dei mezzi acquei lagunari;

d) all'individuazione delle condizioni e dei limiti della mobilità lagunare sostenibile, anche favorendo la sperimentazione di nuovi mezzi di trasporto acqueo a basso impatto ambientale.

2. Al fine di consentire la razionale gestione e il necessario coordinamento delle attività di monitoraggio, delle metodiche di campionamento, delle misure, delle analisi, delle banche dati, delle strumentazioni, delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni di sicurezza, di personale e di risorse finanziarie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità di bacino della laguna incorpora:

a) il Servizio informativo gestito, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consorzio Venezia nuova;

b) il Centro sperimentale di Voltabarozzo;

c) il Centro previsioni e segnalazioni maree del comune Venezia;

d) l'Ufficio tecnico per l'antinquinamento della laguna di Venezia;

e) il Centro di simulazione della navigazione del comune di Venezia;

f) il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'autorità di bacino della laguna si avvale, altresì, della collaborazione dell'ISPRA e dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) per quanto riguarda gli aspetti relativi al monitoraggio ambientale nel bacino scolante nella laguna di Venezia e nel mare antistante.
4. Nell'ambito delle attività di studio e di ricerca di cui al presente articolo, l'autorità di bacino della laguna opera a favore degli enti pubblici che intervengono nell'area lagunare, avvalendosi anche del polo degli atenei veneziani e dell'università di Padova, nonché di altri centri di ricerca esistenti, eseguendo ricerche e sperimentazioni anche in materia di sviluppo sostenibile. I rapporti con gli enti e con le amministrazioni pubbliche sono regolati attraverso apposite convenzioni e accordi di programma.
5. Ai fini di una corretta gestione del distretto idrografico della laguna di Venezia, la regione Veneto provvede alla progettazione e alla realizzazione di una rete di telecomunicazioni nel territorio che costituisce il distretto idrografico affinché le amministrazioni competenti possano avvalersi di un sistema complesso e unitario per la raccolta, l'implementazione e la gestione dei dati. La regione Veneto può provvedere a quanto disposto dal periodo precedente anche mediante l'istituto della finanza di progetto.

Art. 7.
(Comitato istituzionale per la città metropolitana di Venezia e per la sua laguna)

1. È istituito il Comitato istituzionale per la città metropolitana di Venezia e per la sua laguna, di seguito denominato «Comitato», con funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo degli interventi previsti dalla presente legge; il Comitato esercita le sue funzioni mediante la definizione di un quadro generale di coordinamento e la ripartizione delle risorse e degli stanziamenti autorizzati. Il Comitato esercita le funzioni di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è costituito dai seguenti soggetti, o da loro delegati:

a) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) dal Ministro dello sviluppo economico;

d) dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

e) dal Ministro dell'economia e delle finanze;

f) dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) dal Ministro per la pubblica amministrazione;

h) dal Ministro dell'università e della ricerca;

i) dal Ministro della difesa;

l) dal presidente della regione Veneto;

m) dal sindaco della città metropolitana di Venezia;

n) dai sindaci dei comuni della gronda lagunare.

3. Il sindaco della città metropolitana di Venezia è segretario del Comitato. Qualora lo stesso operi per conto dell'autorità di bacino della laguna, il segretario è il segretario generale dell'autorità di bacino. Egli assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
4. Il Comitato si riunisce nella sede della città metropolitana di Venezia, è convocato almeno trimestralmente e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 8.
(Cabina di regia)

1. È istituita la Cabina di regia per il coordinamento e per le decisioni in materia di utilizzo e di gestione, esclusa la manutenzione, delle opere di regolazione delle maree nella laguna di Venezia.
2. La Cabina di regia, il cui coordinamento spetta al sindaco del comune di Venezia, è composta da:

a) un rappresentante del comune di Venezia;

b) un rappresentante della città metropolitana di Venezia;

c) un rappresentante della regione Veneto;

d) un rappresentante dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti;

e) rappresentanti dei consorzi di bonifica Acque risorgive, Veneto orientale e Bacchiglione;

f) un rappresentante dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale;

g) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

h) un rappresentante dell'autorità marittima.

3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza.
4. La Cabina di regia può avvalersi del Centro previsioni e segnalazioni maree del comune di Venezia e delle altre strutture previsionali esistenti di altri enti, al fine di supportare l'attività della stessa Cabina, anche svolgendo il coordinamento delle medesime.

Art. 9.
(Rivitalizzazione e recupero
socio-economico)

1. La rivitalizzazione e lo sviluppo socio-economico e produttivo della città metropolitana di Venezia e della sua laguna sono perseguiti attraverso:

a) l'agevolazione dello sviluppo di attività imprenditoriali, con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile, commerciali e artigianali, privilegiando le attività esistenti, quelle caratteristiche e quelle ad alto contenuto innovativo, nonché i servizi consortili finalizzati al sostegno delle stesse attività;

b) la realizzazione di fondaci, quali luoghi di interrelazioni culturali, di scambio di merci, di produzione culturale e artigianale, con l'utilizzazione di siti produttivi dismessi, di complessi immobiliari o di aree demaniali;

c) lo sviluppo del comparto fieristico e ricettivo-congressuale a fini culturali anche attraverso l'utilizzo sinergico delle strutture della stazione marittima, dell'Arsenale, dell'aeroporto Nicelli, del VEGA – Parco scientifico tecnologico di Venezia e della società San Servolo Srl;

d) la società Venezia terminal passeggeri Spa;

e) il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) la predisposizione di un piano di incentivazione della residenza nel centro storico, attraverso:

1) la previsione di contributi per il recupero e per il restauro del patrimonio immobiliare privato;

2) la concessione in locazione a canone moderato e, comunque, non superiore a quello concertato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di almeno 1.500 alloggi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per i residenti e per le famiglie residenti neocostituite;

3) la concessione di contributi per l'acquisto della prima casa, con priorità per le giovani coppie;

4) l'integrazione del canone di locazione per i redditi bassi, con priorità per le giovani coppie;

g) la manutenzione urbana, l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta all'interno del centro storico e delle isole;

h) la gestione programmata e controllata dei flussi turistici sostenibili per la città metropolitana di Venezia;

i) il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e museale;

l) l'acquisizione, il restauro e il risanamento conservativo di immobili da destinare ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, nonché l'acquisizione di aree da destinare a insediamenti produttivi e per l'urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio del comune di Venezia;

m) l'incentivazione e l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico e scientifico, di istituzioni universitarie di primario livello a vocazione internazionale;

n) l'acquisizione, la ristrutturazione e la manutenzione del patrimonio edilizio dell'Università Ca’ Foscari, dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV), dello Studium generale marcianum, del Conservatorio e dell'Accademia delle belle arti di Venezia, del Consiglio nazionale delle ricerche e della Fondazione La Biennale di Venezia, anche mediante la concessione di contributi;

o) la realizzazione di opere per l'integrazione territoriale tra il centro storico, le isole e la terraferma, per il miglioramento dell'accesso alla città di Venezia, per la riduzione dell'inquinamento e, in particolare, per la realizzazione della metropolitana sublagunare e del quadrante di Tessera;

p) il recupero del patrimonio immobiliare pubblico dell'Arsenale secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa di cui all'articolo 15 con il Ministero della difesa, nonché dalle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

q) lo sviluppo e la valorizzazione delle aree di Porto Marghera;

r) la realizzazione di una rete idrica antincendio;

s) una gestione della sanità dedicata e circoscritta a Venezia, a Chioggia e alle isole della laguna, previa intesa e in coordinamento con la regione.

2. All'attuazione del comma 1, lettere a) e h), provvedono, secondo le loro rispettive competenze, i comuni della città metropolitana e il comune di Venezia, anche avvalendosi dei finanziamenti e delle agevolazioni previsti dalla presente legge.
3. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera g), è di competenza dei comuni o della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia, in dipendenza della proprietà dei beni sui quali è di volta in volta necessario intervenire. A tale fine, la pianificazione delle rispettive attività è integrata in modo da permettere l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse messe a disposizione ai sensi della presente legge.
4. L'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere f), l) e p), spetta al comune di Venezia.
5. All'attuazione del comma 1, lettere b), c), i), m), n) e o), provvede la città metropolitana di Venezia, d'intesa con i comuni competenti per territorio e con gli enti di cui alla lettera n), in conformità al programma predisposto dal Comitato.
6. All'attuazione del comma 1, lettera c), per la parte relativa alla società San Servolo Srl, provvede la città metropolitana di Venezia in conformità al programma predisposto dal Comitato.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia, sono individuati, mediante l'inserimento in appositi elenchi, in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, nonché di semplificazione di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, gli immobili appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato non necessari al funzionamento degli uffici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, che sono da attribuire a titolo non oneroso al comune di Venezia; resta fermo, in ordine ai beni appartenenti al patrimonio culturale, quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 5, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010.
8. I beni individuati negli elenchi di cui al comma 7 sono trasferiti al comune di Venezia a titolo non oneroso dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 7 ed entrano a far parte del patrimonio disponibile del comune di Venezia, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e di salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme dell'Unione europea di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza.
9. Il trasferimento dei beni effettuato ai sensi del presente articolo ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione del comune di Venezia nel possesso giuridico e suo subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.
10. Il comune di Venezia è tenuto a trasferire in concessione o in locazione, ovvero ad alienare previo esperimento di pubblica gara, i beni immobili acquisiti, salvo che gli stessi non debbano essere adibiti a sede degli uffici comunali per i quali la stessa città abbia programmato l'acquisto o la locazione anche in terraferma di immobili. Le risorse rivenienti dalla predetta concessione o locazione sono finalizzate all'attuazione della presente legge. Per i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
11. L'amministrazione comunale di Venezia può concedere contributi per l'acquisto di immobili nell'ambito del centro storico da adibire a iniziative artigianali e commerciali, purché queste ultime garantiscano un incremento occupazionale.
12. È istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la zona logistica semplificata di Porto Marghera e dell'area del Polesine, comprendente i territori dei comuni di Venezia, Polesella, Canaro, Occhiobello, Fiesso Umbertiano, Stienta, Gaiba, Bagnolo di Po, Trecenta, Ficarolo, Salara, Calto, Ceneselli, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Melara e Bergantino. Alle imprese che operano nella zona logistica semplificata si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
13. Al fine di sostenere l'equilibrio socio-economico e produttivo della città di Venezia e della sua laguna, in conformità a quanto previsto dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per le aree ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a prevedere incentivi e agevolazioni a favore delle imprese operanti nelle zone di censimento ammesse dalla predetta Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.
14. Gli incentivi e le agevolazioni previsti dai decreti legislativi di cui al comma 13 del presente articolo sono erogati dai comuni della città metropolitana di Venezia, nei limiti della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 19.
15. I decreti legislativi di cui al comma 13 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riconoscere incentivi e agevolazioni per interventi finalizzati alla tutela e alla conservazione dei beni paesaggistici, storici, archeologici, culturali e artistici;

b) promuovere la sostenibilità ambientale delle attività produttive nel rispetto del principio della libera concorrenza e della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente;

c) sostenere l'accessibilità e la viabilità nei territori insulari o morfologicamente svantaggiati, anche in relazione alla sostenibilità economica delle tariffe dei trasporti;

d) prevedere per definite tipologie di attività economiche ovvero per specifiche condizioni di esercizio delle attività stesse il riconoscimento di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi, compresi quelli di raccolta e di smaltimento dei rifiuti anche speciali e tossico-nocivi, in relazione all'eventuale esistenza di maggiori costi e oneri tariffari;

e) prevedere misure per il contenimento dei costi di trasporto delle merci e delle persone per le imprese operanti nel settore del trasporto acqueo, anche attraverso l'erogazione di contributi a privati per misure che rispondano alle esigenze di salvaguardia e di tutela ambientale, nonché di qualità dell'aria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171;

f) prevedere forme di contribuzione per permettere l'attuazione di programmi di riconversione degli impianti tradizionali e l'acquisto di impianti a ciclo chiuso, nonché per favorire lo sviluppo di attività economiche a basso impatto ambientale e la riconversione tecnologica di attività economiche tradizionali;

g) prevedere misure per il contenimento dei costi di utilizzo dell'energia elettrica per le imprese, nonché di acquisto e di trasporto del gas metano;

h) prevedere che i contributi siano attribuiti anche in ragione del rispetto e della valorizzazione dei prodotti e delle lavorazioni tradizionali certificate dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) istituire presso l'Istituto nazionale di statistica, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un osservatorio per il monitoraggio dei parametri economici delle imprese ubicate nelle aree ammesse ai benefìci di cui al presente articolo, con il compito di quantificare i maggiori costi gravanti sulle imprese che operano nel territorio lagunare.

16. L'efficacia delle misure previste dai decreti legislativi di cui al comma 13 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non possono beneficiare delle citate misure coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Art. 10.
(Misure per il distretto del vetro artistico di Murano e per la valorizzazione delle attività delle isole minori della laguna di Venezia)

1. Al fine di sostenere e di accrescere la tutela, la promozione e la commercializzazione del vetro artistico di Murano sono stanziati 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e le imprese del distretto del vetro artistico di Murano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il marchio nazionale «vetro artistico di Murano», a cui si applicano le disposizioni della legge della regione Veneto 23 dicembre 1994, n. 70.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con gli enti territoriali interessati, predispone un piano operativo per il sostegno e la rivitalizzazione delle isole minori della laguna di Venezia.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.
6. Entro il 30 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il comune di Venezia, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 5 alle iniziative e ai progetti finanziati.

Art. 11.
(Manutenzione urbana e sviluppo dell'innovazione nel comune di Venezia)

1. Al fine di promuovere la rivitalizzazione e lo sviluppo delle comunità lagunari, la manutenzione urbana del comune di Venezia prevede:

a) lo scavo dei rii cittadini, nonché la tutela e la conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, in conformità al programma che il comune di Venezia predispone ai sensi della presente legge;

b) il restauro e la ristrutturazione di ponti e fondamenta, fatte salve quelle costituenti interventi per insulae, già avviate e comunque comprese nelle attività del comune di Venezia;

c) il restauro e il risanamento, anche statico-strutturale, degli edifici di proprietà comunale;

d) il restauro e il risanamento, anche statico-strutturale, degli edifici monumentali di pubblico interesse artistico, storico e culturale, di proprietà pubblica o privata;

e) il consolidamento delle fondamenta degli immobili privati e di enti pubblici.

2. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati allo scavo dei rii cittadini, alla tutela e alla conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, attuati anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.
3. Al fine di cui al comma 2, la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae, provvedono a perfezionare un apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, dopo l'identificazione delle opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili a intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso e assegnando, altresì, il termine entro cui i lavori devono essere ultimati. Scaduto il termine senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato a eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo.
5. Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le piccole e medie imprese (PMI) innovative localizzate nel comune di Venezia e nell'area lagunare, il comune di Venezia può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del loro patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le SGR sono individuate con procedure competitive anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme dell'Unione europea vigenti in materia.
6. Al fine di sviluppare l'innovazione nel trasporto acqueo nella laguna di Venezia, permettendo l'adeguamento delle motorizzazioni esistenti alle novità tecnologiche disponibili, al regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, numero 21), dopo le parole: «motore endotermico» sono aggiunte le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi»;

b) all'articolo 81:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle navi e nelle motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno dell'acque protette della laguna di Venezia l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

2) alla rubrica, la parola: «liquido» è soppressa.

Art. 12.
(Cessioni demaniali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sdemanializzate e cedute gratuitamente rispettivamente ai comuni di Venezia e di Chioggia le seguenti aree: bacino di San Marco e canale della Giudecca, idroscalo G. Miraglia, forte di Sant'Andrea-Vignole, caserma Pepe-Lido, forte Ca’ Bianca-Lido, forte Malamocco-Lido, forte Ca’ Roman-Pellestrina, isola della Certosa, ex Scuola meccanici Celestia, ex Caserma Sanguinetti a San Pietro di Castello, Punta della Dogana, ex Casermette dell'Arsenale di Venezia, ex Panifici militari di Venezia – Palasport Gianquinto, ex Convento dei SS. Cosma e Damiano, ex Luna park del Lido di Venezia, già Batteria di Santa Maria Elisabetta, Torre Massimiliana a Sant'Erasmo, ex Chiesa S. Maria delle Grazie, detta delle Cappuccine, ex Chiesa e Infermerie di Sant'Anna, Giardini della Marinaressa, Forte Rocchetta al Lido di Venezia, la parte nuova del cimitero dell'Isola di San Michele, alcuni impianti sportivi di Sant'Alvise situati nel sestiere Cannaregio di Venezia, Isola di Poveglia, Isola del Lazzaretto Vecchio, forte Penzo-Chioggia e forte San Felice. L'Agenzia del demanio procede alla perimetrazione e alla delimitazione delle singole aree citate, nonché alla loro consegna ai comuni rispettivamente di Venezia e di Chioggia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I progetti di utilizzo delle aree di cui al comma 1 previsti dalla legislazione vigente possono essere presentati anche in collaborazione con soggetti di diritto privato o pubblico scelti attraverso una gara ad evidenza pubblica.
3. I progetti di cui al comma 2 sono corredati di un'adeguata strumentazione urbanistica e del piano finanziario.
4. Le amministrazioni proprietarie, dopo l'approvazione dei progetti da parte del Comitato, provvedono, entro tre mesi dalla data della loro approvazione, a concedere il bene al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 2, in regime di concessione, per il tempo necessario a remunerare il capitale investito nella realizzazione del progetto stesso.
5. Per i beni demaniali loro concessi, le amministrazioni comunali di Venezia e di Chioggia hanno la facoltà di prevedere la concessione della gestione a soggetti terzi.
6. Le amministrazioni comunali di Venezia e di Chioggia hanno la facoltà di rivedere, anche con potere di revoca, eventuali concessioni esistenti sulle aree di cui al comma 1 situate nel proprio territorio, tenendo in debita considerazione eventuali atti adottati, effetti prodotti e rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le aree e gli insediamenti militari di Venezia sono trasferiti al comune di Venezia.
7. Il comune di Venezia procede al trasferimento in concessione a titolo oneroso ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano legittimamente i compendi immobiliari situati nelle aree di cui al comma 1. Resta confermato l'uso gratuito già concesso alla Fondazione La Biennale di Venezia.

Art. 13.
(Disposizioni in favore di Porto Marghera e per la bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate)

1. Il sindaco della città metropolitana di Venezia promuove uno o più accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico, con la regione Veneto, con la città metropolitana di Venezia, con il comune di Venezia, con il comune di Mira, con l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, con l'autorità di bacino della laguna e con l'Ente zona industriale di Porto Marghera, nonché con altre imprese e società presenti nell'area di Porto Marghera, al fine di prevedere:

a) la redazione e l'approvazione di un piano complessivo per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, individuato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 23 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, con l'indicazione delle relative priorità. Il piano fa parte del piano di bacino e le disposizioni in esso contenute sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale vigenti;

b) la redazione e l'approvazione di un piano di riconversione preordinato a definire la riconversione e lo sviluppo dell'area di Porto Marghera affinché, entro tre anni dalla data della sua approvazione, sia completata la dismissione degli impianti produttivi non più compatibili con la conservazione e con la salvaguardia del distretto idrografico della laguna di Venezia, con l'indicazione della priorità. Tale piano, individua, altresì gli interventi da realizzare e i relativi tempi per gli adempimenti a cui i privati devono attenersi per adeguare gli impianti esistenti affinché la loro presenza sia compatibile con i criteri di qualità ambientale previsti dalla presente legge e individuati dal piano di bacino di cui fa parte lo stesso piano. Le disposizioni del piano sono prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale vigenti;

c) la gestione unitaria di Porto Marghera quale area ecologicamente attrezzata, anche mediante processi integrati di trattamento dei reflui e di recupero dei rifiuti e delle materie seconde;

d) la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate nei processi tecnologici, con particolare riferimento a sistemi ibridi combustibili fossili o fonti rinnovabili ad alta efficienza.

2. La stipulazione dell'accordo di programma di cui al comma 1 costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e produttivo.
3. Ai fini di cui al comma 1, il sindaco della città metropolitana di Venezia, favorendo la partecipazione della popolazione attraverso forme di coinvolgimento che assicurino l'informazione e la consultazione, relativamente alle scelte da attuare a Porto Marghera provvede, direttamente o per mezzo di società a partecipazione regionale ovvero attraverso un proprio concessionario:

a) al completamento del Progetto integrato Fusina;

b) all'ottimizzazione, previa acquisizione mediante procedure espropriative o di diritto privato, di impianti e di infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione;

c) alla predisposizione e all'integrazione di studi tecnici e di ricerche di mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dell'area e per i servizi ambientali in generale;

d) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione delle aree;

e) alla stipulazione di convenzioni con soggetti terzi per la predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di attività riguardanti il sito di Porto Marghera;

f) alla progettazione, alla costruzione e alla gestione di impianti e di servizi per la tutela della sanità, della sicurezza e dell'ambiente e, in particolare, di impianti e di servizi di depurazione, di discarica e di trattamento e recupero dei rifiuti;

g) alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di laboratori attrezzati per il controllo e la certificazione della qualità dei prodotti e per l'analisi dell'acqua, dell'aria, dei rifiuti e dei rumori;

h) alla realizzazione e alla gestione degli impianti di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

i) alla determinazione e alla riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti;

l) alla determinazione e alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e di servizi realizzati o gestiti direttamente o per mezzo di società a partecipazione regionale o da concessionario.

4. Gli impianti produttivi, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti nell'area ecologicamente attrezzata di Porto Marghera.
5. I soggetti interessati possono presentare modifiche o revisioni dei progetti di bonifica approvati o in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge per rendere più efficace l'intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie o per rendere lo stesso mirato e vincolato a uno specifico riuso del sito da bonificare.
6. Le conferenze di servizi decisorie di cui agli articoli 242 e 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocate per l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera sono indette congiuntamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla città metropolitana di Venezia che vi partecipa con diritto di voto. Resta ferma la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica, ai sensi del citato articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le finalità del presente comma, è convocata mensilmente la Cabina di regia per il sito di interesse nazionale (SIN) di Porto Marghera, prevista dal Patto per lo sviluppo della città di Venezia siglato il 26 novembre 2016 e dagli atti attuativi successivi.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, qualora gli accordi di programma di cui al comma 1 non siano sottoscritti e ratificati dai singoli organismi competenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione dell'improcrastinabile necessità di avviare gli interventi di recupero e di sviluppo dell'area di Porto Marghera, è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Veneto e con la città metropolitana di Venezia, un commissario denominato «Alto Commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera».
8. Fermo restando il rispetto dei princìpi costituzionali e dell'ordinamento dell'Unione europea, con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti all'Alto Commissario per il recupero e la rivitalizzazione di Porto Marghera specifici poteri, in deroga alla normativa vigente, per la riconversione e lo sviluppo di Porto Marghera.
9. Alla bonifica, al recupero e alla messa in sicurezza dell'area di Porto Marghera, nonché all'attuazione del Progetto integrato Fusina, provvede la città metropolitana di Venezia. La città metropolitana provvede, altresì, a individuare e ad autorizzare lo stoccaggio e il recapito finale dei fanghi provenienti dai dragaggi eseguiti nell'ambito della conterminazione lagunare.
10. Al fine di agevolare e di accelerare l'esecuzione di interventi di bonifica nell'area di Porto Marghera da parte di PMI, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo destinato al finanziamento dei citati interventi, con una dotazione di 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024. È comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono versati su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma. Alla copertura del fondo di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 19.

Art. 14.
(Progetto Marghera)

1. La regione Veneto, il comune di Venezia, il comune di Mira e l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, tramite accordi di programma, approvano e aggiornano gli strumenti urbanistici per adottare un nuovo piano di sviluppo dell'area di Porto Marghera, denominato «Progetto Marghera».
2. Il Progetto Marghera favorisce lo sviluppo dei settori terziario e quaternario, nonché la residenzialità, prevedendo, in particolare:

a) la realizzazione di infrastrutture per le aree del sito di interesse nazionale di Porto Marghera;

b) le infrastrutture viarie, ciclistiche e ferroviarie per le persone e per le merci;

c) una rete viaria per le merci separata da quella urbana;

d) una rete ciclabile che collega le aree di sviluppo con il polo universitario di via Torino, con il Parco di San Giuliano e con le nuove aree di sviluppo residenziale e direzionale di Porto Marghera;

e) lo sviluppo residenziale, di impianti ricreativi e di centri congressuali, direzionali e logistici;

f) la riconversione industriale di siti contaminati, anche attraverso la realizzazione di impianti per la generazione di elettricità da sistemi fotovoltaici innovativi e ad alto rendimento;

g) la cessione alle imprese di lotti attrezzati;

h) la costruzione nelle aree attrezzate di fabbricati, impianti e laboratori destinati ad attività industriali, portuali e artigianali;

i) la vendita e la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e di impianti nelle aree attrezzate;

l) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti tecnologici per la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti a rete;

m) la progettazione, la costruzione e la gestione di interporti e di centri intermodali;

n) il recupero degli immobili preesistenti e l'attuazione di programmi di deindustrializzazione e di reindustrializzazione;

o) l'individuazione di strumenti che favoriscano la residenzialità e di impianti ricreativi, centri direzionali, congressuali e fieristici;

p) la realizzazione dell'accordo di programma «Moranzani» per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – Malcontenta – Marghera, sottoscritto il 31 marzo 2008.

3. Qualora, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non siano approvati gli accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo, le attività di cui al presente articolo sono esercitate dall'Alto Commissario di cui all'articolo 13, comma 7.

Art. 15.
(Arsenale di Venezia)

1. Le modalità di razionalizzazione, di riqualificazione e di valorizzazione delle aree e degli insediamenti militari dell'Arsenale di Venezia sono definite con apposito protocollo d'intesa e con successivi accordi di programma tra il Ministero della difesa, la regione Veneto e il comune di Venezia. All'attuazione del protocollo provvede la città metropolitana di Venezia, sentiti il Ministero della difesa e la regione Veneto.

Art. 16.
(Delega al Governo in materia di istituti universitari, enti culturali e fondazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere lo sviluppo, quali centri di eccellenza di produzione culturale a vocazione internazionale, degli istituti universitari, degli enti culturali e delle fondazioni con sede nella città di Venezia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) patrimonializzare gli istituti universitari, gli enti culturali e le fondazioni garantendo l'autonomia finanziaria;

b) prevedere formule istituzionali idonee ad assicurare l'ingresso di investitori privati per il rafforzamento delle attività;

c) delineare gli obiettivi degli enti e delle fondazioni culturali, favorendo l'alta formazione e la specializzazione a livello internazionale;

d) promuovere corsi di studio in lingua straniera;

e) favorire il reclutamento di professori di chiara fama provenienti da istituzioni universitarie o di alta cultura straniere e individuati sulla base di procedure di reclutamento pubbliche internazionali;

f) favorire la migrazione delle istituzioni di cui al comma 1 verso istituzioni plurilingue a riferimento internazionale;

g) promuovere, attraverso iniziative di livello scientifico e didattico, le realtà di eccellenza del territorio della città metropolitana in ambito culturale, artistico e artigianale;

h) promuovere iniziative idonee a garantire la residenzialità universitaria degli studenti italiani e stranieri nella città di Venezia provvedendo alla costruzione di apposite residenze gestite dalle istituzioni universitarie.

Art. 17.
(Area di ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito un consorzio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo di un'area di ricerca scientifica e tecnologica nella laguna di Venezia. La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento, nonché le norme per eventuali ampliamenti sono stabilite nello statuto del consorzio.
2. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro delegato a esercitare le funzioni di impulso, promozione e coordinamento delle iniziative legislative in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
3. Il consorzio è costituito tra la regione Veneto, la città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia. Sono membri di diritto del consorzio l'università Ca’ Foscari di Venezia, l'università IUAV di Venezia, lo Studium generale Marcianum, il Conservatorio statale di musica «Benedetto Marcello», l'Accademia di belle arti di Venezia e il Consiglio nazionale delle ricerche. Possono entrare a far parte del consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti, associazioni o privati che si impegnano a erogare contributi secondo le norme fissate dallo statuto del medesimo consorzio.
4. Il consorzio ha il compito di promuovere e di adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo di laboratori e di istituti di ricerca scientifica e tecnologica di base che favoriscano l'attrazione di capitale umano internazionale.
5. Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse. Il consorzio, d'intesa con il comune di Venezia, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei fondi, fabbricati e altri beni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del consorzio è sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello statuto sono precisati i compiti, gli organi e le modalità di funzionamento del consorzio e del relativo patrimonio ed è individuata la dotazione organica con le relative qualifiche funzionali del personale.

Art. 18.
(Commissione per la salvaguardia
di Venezia)

1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, che opera come conferenza permanente di servizio ed esercita le sue funzioni fino all'approvazione dei piani di assetto territoriale, esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere pubbliche e private da eseguire nella conterminazione lagunare, ad esclusione di quelli non soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
2. Sono esclusi dalla competenza della Commissione per la salvaguardia di Venezia gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportano modifiche esterne dell'immobile e le opere interne alle costruzioni che non comportano modifiche della sagoma e dei prospetti e non recano pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico.
3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia può delegare ai comuni di cui al comma 1 l'espressione del parere sulle opere di limitato rilievo ambientale, edilizio o paesaggistico.
4. Il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere autorizzatorio relativo ai beni paesaggistici.
5. Solo per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate delle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento.
6. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione per le pratiche edilizie ed entro il termine di sessanta giorni per tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali termini possono essere prorogati, per chiarimenti e integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore, rispettivamente, a quindici e a trenta giorni. Qualora il parere della Commissione non sia espresso entro tale termine, s'intende reso in senso favorevole. Qualora il parere sia espresso con il voto contrario della città metropolitana di Venezia, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico e artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della Commissione sono sospese e il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
7. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia, la regione Veneto si avvale di proprio personale.
8. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza. Il parere sostituisce ogni altro provvedimento comunque denominato, compreso quello di conformità urbanistica. Resta ferma la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale statale, regionale e provinciale.
9. Ai fini della semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica, il confine della conterminazione lagunare coincide con l'intero territorio dei nove comuni della gronda lagunare. L'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è rilasciata dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia su parere della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia, che partecipa alla conferenza di servizi.

Art. 19.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede, quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 15 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020. Entro il 15 gennaio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora i provvedimenti previsti dai periodi precedenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli ivi indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2020 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la previsione relativa agli anni successivi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle misure delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, delle famiglie e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede, altresì, mediante le risorse derivanti:

a) dalle accise previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, applicate sul gas per combustione per usi civili generato dal Terminale GNL adriatico;

b) dalle accise sul gas depositato nei depositi di stoccaggio costiero del territorio della città metropolitana di Venezia, anche autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dal secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono quantificate le risorse derivanti dalle accise di cui alle lettere a) e b) del comma 2 con riferimento all'esercizio precedente e versate al Fondo di cui al comma 8.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 13, ai concessionari delle aree di bonifica e di riconversione di Porto Marghera è applicato un contributo straordinario aggiuntivo pari a 1 euro per ogni quintale di fanghi provenienti dai dragaggi dei canali portuali e dalle bonifiche e riconversioni delle predette aree.
5. Le iniziative del comune di Venezia per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale possono essere oggetto di sponsorizzazione, in forme compatibili con il carattere storico e artistico del bene culturale da valorizzare, con le modalità previste dagli articoli 120 e 121 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contributi derivanti dalle sponsorizzazioni del patrimonio culturale situato nel comune di Venezia che appartiene o è in consegna allo Stato sono destinati al comune di Venezia per la realizzazione di interventi diretti alla sicurezza e alla conservazione dei beni medesimi.
6. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia sono destinati in via esclusiva i proventi derivanti da attività di promozione, valorizzazione, sponsorizzazione e restauri realizzati nella città di Venezia e nella sua laguna. Tali risorse sono impiegate in via esclusiva per le attività di tutela, di manutenzione e di restauro del patrimonio pubblico della città di Venezia.
7. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Cassa depositi e prestiti Spa e la Banca europea per gli investimenti possono anticipare alla regione Veneto, alla città metropolitana di Venezia, al comune di Venezia e ai comuni della gronda lagunare finanziamenti agevolati in conto capitale, fino al limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti alla Cassa depositi e prestiti Spa, comprese le quote degli interessi maturati.
8. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, annualmente quantificate dal Comitato, affluiscono a un apposito fondo, denominato «Fondo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le opere e le attività previste dalla presente legge sono finanziate nei limiti delle risorse finanziarie realizzate e confluite nel predetto Fondo.

Art. 20.
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 31 marzo 1956, n. 294;

b) la legge 20 ottobre 1960, n. 1233;

c) la legge 2 marzo 1963, n. 397;

d) lo statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 986;

e) la legge 5 luglio 1966, n. 526;

f) la legge 24 dicembre 1969, n. 1013;

g) la legge 16 aprile 1973, n. 171, ad esclusione dell'articolo 5;

h) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, ad esclusione dell'articolo 3;

i) il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

l) la legge 5 agosto 1975, n. 404;

m) il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56;

n) la legge 29 novembre 1984, n. 798, ad esclusione degli articoli 2, comma 1, lettera a), e 3;

o) l'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71;

p) la legge 8 novembre 1991, n. 360, ad esclusione dell'articolo 4;

q) la legge 5 febbraio 1992, n. 139, ad esclusione degli articoli 1, 2 e 3;

r) l'articolo 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

s) il decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62;

t) l'articolo 1, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 2004, n. 192.

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