PDL 2353

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2353

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GUSMEROLI, RIBOLLA, BITONCI, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER, TARANTINO, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, VANESSA CATTOI, CECCHETTI, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DONINA, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GAVA, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MORELLI, MOSCHIONI, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PRETTO, RACCHELLA, SUTTO, TURRI, VALBUSA, ZICCHIERI, ZOFFILI, ZORDAN

Modifica all'articolo 2556 del codice civile, in materia di attribuzione agli avvocati e ai dottori commercialisti del potere di autenticazione delle scritture private relative a contratti concernenti le imprese soggette a registrazione

Presentata il 28 gennaio 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a consentire l'ampliamento delle competenze dei dottori commercialisti, prevedendo che, nei casi di cessione di azienda, ossia per i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di un'azienda, tali professionisti possano autenticare la sottoscrizione e curare il deposito dell'atto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
I dottori commercialisti, per tali limitati aspetti, assumerebbero dunque la qualità di pubblico ufficiale. La modifica proposta all'articolo 2556 del codice civile prevede infatti che nell'attività di autenticazione e di certificazione essi operano come pubblici ufficiali e devono conservare gli atti per il medesimo periodo di tempo previsto per quelli rogati dai notai.
L'articolo 357 del codice penale stabilisce che «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».
In base a quanto scritto nella norma e alla giurisprudenza della Corte di cassazione [sezione V, sentenze 22 aprile 1981 (rv 148796) e 6 luglio 1984 (rv 166013)] si evince che va attribuita la qualifica di pubblico ufficiale a tutti i soggetti che «concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali, di certificazione, di attestazione di coazione» ancorché esercitati in forma di «collaborazione anche saltuaria» con la pubblica amministrazione.
Sebbene in passato la qualifica e lo status di «pubblico ufficiale» fossero collegati a un ruolo formale del soggetto così identificato all'interno dell'amministrazione pubblica, a seguito delle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992 l'elemento di interesse non è più il ruolo del soggetto, ma precisamente la sua funzione. In questo modo, attraverso la novella all'articolo 357 del codice penale, è risultata estesa anche la nozione di «pubblica funzione».
È stato quindi chiarito dalla giurisprudenza che è «irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione» [Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 20 settembre 1985 (rv 172198)] e che quindi può essere considerato pubblico ufficiale anche «chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche» (ivi: rv 172191).
La funzione di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti: ne sono esempi i consulenti tecnici, i periti d'ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice, gli ispettori e gli ufficiali sanitari, i notai, il sindaco quale ufficiale del Governo, i consiglieri comunali, gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, i vigili del fuoco e i vigili urbani, i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e altri.
Nell'elenco però non appare un chiaro riferimento al ruolo dei commercialisti, categoria professionale che presta consulenza alle imprese in campo fiscale-tributario, rappresenta imprese ed enti davanti agli organi della giurisdizione tributaria, esegue la valutazione dei beni per la successione e viene utilizzata anche per attività molto delicate, come ad esempio nel caso di esecuzione di sequestri e confische. I commercialisti si occupano inoltre di consulenze ad altissimo livello per quanto riguarda il riciclaggio e quindi sono considerati soggetti che offrono una grandissima collaborazione e che, come categoria, sono un riferimento fondamentale in tanti settori non solo giudiziari. Per questo motivo, il conferimento delle funzioni di pubblico ufficiale a questa categoria, nell'ambito della composizione e formulazione di atti di cessione di aziende, sarebbe un grande passo, considerando i rischi che questi soggetti corrono ogni giorno.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2556 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In caso di stipulazione mediante scrittura privata, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo degli avvocati o nella sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I professionisti di cui al periodo precedente, nell'attività di autenticazione e certificazione svolta ai sensi del presente comma, operano nella qualità di pubblici ufficiali e devono conservare gli atti per il medesimo periodo di tempo previsto per quelli rogati dai notai.
I contratti di cui al primo comma, redatti in forma di scrittura privata autenticata, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. Resta ferma la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo».

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