PDL 235

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 235

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN

Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — Secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul bilancio demografico nazionale relativi alla popolazione residente, il tasso di natalità è molto basso.
Nel contesto europeo l'Italia resta tra i Paesi con la più bassa natalità, soprattutto nell'ultimo decennio, nonostante salga l'aspettativa di vita, che si attesta su una media di oltre ottanta anni.
Il saldo naturale, che è il parametro utilizzato dall'ISTAT per registrare incrementi o decrementi, mette in relazione il numero dei nati con il numero dei morti in Italia ed evidenzia dunque un costante invecchiamento della popolazione italiana.
Con sempre più evidenza si dimostra che le cause dell'invecchiamento e del calo delle nascite risiedono nella carenza di misure a sostegno della famiglia e, nello specifico, delle madri lavoratrici: è necessario intervenire in modo consistente per rendere conciliabile il lavoro delle donne, indispensabile per il bilancio familiare, con l'educazione dei figli e gli altri impegni all'interno della famiglia.
La dimostrazione che la soluzione del problema siano gli interventi a sostegno delle madri lavoratrici sono i Paesi nordici e la Francia che, con le politiche familiari attuate negli ultimi anni, hanno ora tassi di crescita più alti.
Il Governo, nel corso della XV legislatura, all'interno delle norme volte a recepire il protocollo siglato il 23 luglio 2007 con le Parti sociali su previdenza, lavoro e competitività, si è impegnato ad intervenire attraverso lo strumento della delega legislativa per riordinare tutta la normativa vigente in materia di occupazione femminile, enunciando criteri direttivi sicuramente condivisibili, in quanto ispirati al principio della conciliazione tra lavoro e famiglia, con l'obiettivo di giungere a un modello moderno di welfare per una società con livelli di occupazione adeguati alle sfide demografiche ed economiche del futuro.
Il nostro sistema pensionistico, come è noto, è congegnato in modo che siano i lavoratori a pagare le pensioni ad una popolazione anziana sempre più numerosa e sempre più longeva, con gravi risvolti economici per la spesa sociale.
Nella scorsa legislatura, la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha introdotto la cosiddetta APE sociale donne, che consiste in una riduzione contributiva per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni, ma si tratta di una misura sperimentale valida solo per il 2018.
La presente proposta di legge cerca quindi di dare una risposta al bisogno di sostenere le famiglie, prevedendo benefìci previdenziali per le madri lavoratrici, consistenti in una riduzione dell'età pensionabile, pari a un anno per ogni figlio nato, fino a un massimo di cinque anni.
Quanto all'aspetto della riduzione dell'età pensionabile per le madri lavoratrici pari ad un anno per ogni figlio nato, occorre sottolineare che il tasso di occupazione femminile è inferiore a quello degli uomini, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede dunque la sostituzione della lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico, elevando ad un anno per ciascun figlio, in luogo degli attuali quattro mesi, l'anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e innalzando anche il limite massimo entro il quale poter fruire di tale beneficio fino a cinque anni, in luogo degli attuali dodici mesi. In alternativa la lavoratrice madre può scegliere di ricorrere alla determinazione della pensione attraverso il moltiplicatore che, in tale caso, sarà maggiorato di un anno per ogni figlio, sempre fino ad un limite massimo di cinque anni. La legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha disposto le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, ha già rideterminato i coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010.
L'articolo 2, attraverso l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dispone che sia riconosciuta l'applicazione delle stesse disposizioni operanti nel settore pubblico (dipendenti statali, regionali, comunali eccetera) per l'accredito dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro anche alle lavoratrici del settore privato (assicurate INPS, ENPALS eccetera), integrando la differenza della retribuzione percepita (30 per cento della retribuzione ordinaria) all'intera retribuzione corrisposta alla lavoratrice prima dell'astensione facoltativa con una copertura figurativa.
L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria attraverso un aumento del 10 per cento delle accise su tutti i prodotti alcolici.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riduzione dell'età pensionabile delle madri lavoratrici nella misura di un anno per ogni figlio).

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento della maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di cinque anni. In alternativa a tale anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni».

Art. 2.
(Estensione del trattamento riconosciuto ai fini contributivi per periodi di astensione facoltativa dal lavoro delle lavoratrici del settore pubblico anche alle lavoratrici del settore privato).

1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«Nei confronti delle lavoratrici dipendenti del settore privato, per l'accredito contributivo dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro, si applicano le stesse disposizioni operanti per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, integrando la differenza tra la retribuzione percepita e l'intera retribuzione percepita dall'interessata prima dell'astensione facoltativa con una copertura figurativa».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

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