PDL 2348

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2348

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NOVELLI, CARFAGNA, SPENA, VERSACE, BAGNASCO, PITTALIS, CASSINELLI

Disposizioni in materia di partecipazione dei minori a
concorsi di bellezza

Presentata il 24 gennaio 2020

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Onorevoli Colleghi! — Numerose fonti normative internazionali hanno, da tempo, prestato una grande attenzione ai diritti dei minori.
Con la legge 27 maggio 1991, n. 176, l'Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, la quale – tenuto conto della particolare fase dell'esistenza che i fanciulli «attraversano», ossia l'infanzia e l'adolescenza – prevede specifiche garanzie per la loro tutela in quanto titolari dei diritti già affermati dalla Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
La Convenzione riconosce a tutti i minori un'ampia sfera di diritti: il diritto alla non discriminazione, alla protezione, a vivere con la propria famiglia, alla salute, all'istruzione, a un livello di vita adeguato al proprio sviluppo, alla partecipazione e a non essere detenuti, se non come provvedimento di ultima risorsa e in strutture separate dagli adulti.
Il complesso dei diritti riconosciuti ai minori può essere sintetizzato nel loro «diritto all'infanzia».
La tutela di tali prerogative deve essere garantita attraverso scelte che abbiano come punto di riferimento quello che si profila, oggi, come uno dei princìpi cardine della Convenzione: tutte le politiche riguardanti i minori devono fondarsi preminentemente su «l'interesse superiore del fanciullo». Infatti, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della Convenzione, l'interesse superiore del minore deve assumere preminente considerazione in tutte le decisioni, concernenti il fanciullo, che siano di competenza di istituzioni pubbliche o private.
Assunto questo principio come fondamentale, il legislatore deve rivolgere una particolare attenzione al fenomeno dei concorsi di bellezza riservati ai minori di sedici anni. La partecipazione a tali manifestazioni – da anni diffuse negli Stati Uniti d'America e che, negli ultimi tempi, sta vedendo un vero e proprio boom non solo nel nostro Paese – espone i minori a numerosi e gravi rischi.
Qualche anno fa, la nota rivista di moda «Vogue Francia» pubblicò gli scatti di un noto stilista il quale aveva fotografato, in pose sexy e con abiti creati da noti stilisti, tre bambine di sette anni truccate e ingioiellate. Il caso accese i riflettori sui rischi che può comportare, per le baby modelle, una precoce «adultizzazione» e, in proposito, la psichiatra Donatella Marazziti ha affermato che: «L'assunzione di comportamenti smaliziati e seduttivi che non sono sostenuti da uno sviluppo psicofisico può portare a una personalità poco equilibrata».
Il pericolo è che decadano valori quali la scuola, le amicizie, lo sport e che questi siano sostituiti dalla vuota apparenza del trucco, dell'atteggiamento e dall'accentuata fisicità.
L'eccessiva attenzione all'immagine può condurre a disturbi alimentari e alla dismorfofobia, cioè all'ossessione per difetti che nella realtà non esistono.
Purtroppo, la realtà quotidiana è molto più vasta e allarmante del citato caso della maison del lusso.
Invero, competizioni spesso organizzate a livello locale, pubblicizzate anche dai social network, che prevedono eventi nei centri commerciali e nei locali di provincia, promettono lavori nelle agenzie specializzate o sulle passerelle di moda. Le adesioni dei minori sono sempre più numerose, come i sogni e le aspirazioni dei loro genitori: tutto ciò senza alcuna garanzia né forma di tutela per i minori coinvolti.
La Francia, prendendo atto di tale fenomeno, ha approvato la loi n. 2014-873 del 4 agosto 2014 «pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes» che, all'articolo 58, pone limitazioni a tale tipologia di concorsi al fine di arginare questo «mercato dei bambini».
Recentemente, anche l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha evidenziato tale situazione. Il Garante, Filomena Albano, ha affermato: «È necessario ricordare che esiste la Convenzione ONU sui diritti dei minori e che i bambini vanno protetti da ogni forma di sfruttamento che possa essere pregiudizievole per il loro benessere».
Bambine in pose di donne mature e come tali acconciate hanno creato il fenomeno cosiddetto dell’«ipersessualizzazione», tanto che le stesse istituzioni europee si sono attivate denunziando questo pericolo. Infatti, con la risoluzione 2119 (2016) e con la raccomandazione 2092 (2016) del 21 giugno 2016 su «Fighting the over-sexualisation of children» («Combattere l'ipersessualizzazione dei minori»), il Consiglio d'Europa ha affrontato il tema dell'ipersessualizzazione infantile e ha rilevato che questo fenomeno è talmente diffuso nei media, nelle campagne di marketing e nei programmi televisivi da distorcere nei bambini la percezione della società e di se stessi. Tali comportamenti si riverberano con conseguenze drammatiche sulla salute fisica e mentale dei fanciulli incidendo fortemente sulla loro autostima, sulle relazioni con i coetanei e con le persone in generale e, quindi, sul loro benessere. Nell'esprimere la propria preoccupazione per tale tendenza, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha esortato gli Stati membri a rafforzare la legislazione domestica e le rispettive politiche. Infatti, limitare le attività dannose per i minori, regolamentando le attività nel settore dei media e della pubblicità, è precipuo compito delle leggi che – prevedendo un'attenta supervisione di organismi specializzati – devono incoraggiare lo sviluppo di prodotti etici e di programmi adatti per l'educazione degli adolescenti.
È preciso dovere dello Stato tutelare la libertà dei minori, impedendo che la loro bellezza estetica costituisca la ragione del loro sfruttamento, implicito o esplicito, e ponendo delle limitazioni alla loro indiscriminata e non tutelata partecipazione alle citate competizioni.
Altrettanto preoccupante è il fenomeno, che il legislatore deve prendere in considerazione, dei cosiddetti «baby influencer». Le piattaforme digitali, quali Instagram, Facebook, Tik Tok e altre, rappresentano la vetrina perfetta per scoprire le ultime tendenze e i prodotti più attrattivi del momento. Sono proprio i minori i migliori «marketing influencer», grazie alla loro tenerezza e spontaneità. Nonostante i limiti d'età previsti dalle piattaforme, è presente un gran numero di bambini nell'ambiente digitale. I dati riportati dal «Kids Digital Advertising Report» del 2017 già stimavano un aumento del mercato pubblicitario rivolto a un target infantile pari al 25 per cento all'anno e il network internazionale PricewaterhouseCoopers (PwC) già aveva stimato che il mercato della pubblicità digitale per bambini avrebbe superato la cifra di 1 miliardo di euro. Il fenomeno è preoccupante, considerato che i baby influencer non godono della stessa tutela dei coetanei del mondo della televisione e del cinema.
La privacy on line dei bambini in alcuni casi necessita di un avvocato per essere rispettata. Molte volte sono gli stessi influencer maggiorenni a mostrare i propri figli in post sponsorizzati per un target adulto e non per un pubblico giovane, con tutti i rischi connessi alla presenza dei minori sul web: sexting, adescamento on line, cyberbullismo.
È necessario, dunque, preservare i minori, il futuro del nostro Paese, da tale sovraesposizione mediatica e dai conseguenti danni che possono danneggiare il loro sano sviluppo psicofisico.
Coerentemente con quanto osservato, la presente proposta di legge rappresenta un significativo passo in avanti nella direzione indicata dalle istituzioni europee, nel rispetto dei fondamentali princìpi sanciti dalla citata Convenzione di New York del 1989.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata alla tutela e alla promozione del diritto all'infanzia, proclamato a livello internazionale dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, con particolare riguardo all'interesse superiore del minore sancito dall'articolo 3 della medesima Convenzione.

Art. 2.
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per «concorso di bellezza» si intende qualsiasi competizione basata sull'aspetto fisico di minori fino a sedici anni di età, che prevede una o più selezioni, organizzata da una persona fisica o giuridica impegnata professionalmente od occasionalmente in tali attività, anche a scopo di lucro, nella quale sono selezionati tra i minori concorrenti uno o più vincitori, in ragione prevalentemente del loro aspetto fisico, ed è, eventualmente, assegnato loro un premio.

Art. 3.
(Partecipazione dei minori a
concorsi di bellezza)

1. Chiunque organizza un concorso di bellezza destinato a minori di età inferiore a sedici anni deve ottenere l'autorizzazione preventiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. L'autorizzazione è concessa solo se il concorso rispetta standard organizzativi e ambientali idonei a garantire la tutela dell'integrità psicofisica, della dignità e dell'identità del minore.
2. I concorsi di bellezza che impiegano minori di età inferiore a dodici anni sono vietati.
3. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza autorizza, sulla base dei criteri di cui al secondo periodo del comma 1, l'uso, la diffusione e la divulgazione, anche tramite piattaforme digitali, dell'immagine dei minori di età inferiore a dodici anni a scopo di lucro diretto o indiretto.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 in mancanza dell'autorizzazione ivi prevista nonché per la violazione del divieto di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 150.000 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.

Art. 4.
(Monitoraggio)

1. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale di statistica, provvede al monitoraggio annuale dei dati concernenti l'uso di minori come indossatrici o indossatori e fotomodelle o fotomodelli, a livello professionale e amatoriale.

Art. 5.
(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sentite l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge che prevede:

a) il divieto di svolgimento di concorsi di bellezza organizzati da persone condannate per delitti dolosi contro la persona, per delitti contro il pudore e l'onore sessuale, per delitti contro la morale familiare, per delitti contro la vita e l'incolumità individuale nonché per delitti contro la libertà individuale;

b) i criteri e le modalità d'intervento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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