PDL 2347

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2347

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'ATTIS, NEVI

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di istituzione di aziende faunistico-venatorie, di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati nonché di riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio rilasciata dagli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

Presentata il 22 gennaio 2020

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Onorevoli Colleghi! — Le aziende faunistico-venatorie (AFV) e le aziende agri-turistico-venatorie (AATV) sono istituti privati finalizzati alla gestione faunistico-venatoria previsti dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo il quale le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di tali aziende. La legge prevede che le AFV debbano essere costituite senza fini di lucro, siano soggette a tassa di concessione regionale e siano istituite per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica. Le AATV, invece, sono istituite preferibilmente in zone di scarso rilievo faunistico ai fini di impresa agricola, sono soggette a tassa di concessione regionale e in esse sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. Il loro scopo precipuo, quindi, è quello di favorire lo sviluppo delle zone rurali e di integrare il reddito di una o più aziende agricole: la loro attività, infatti, deve essere esercitata da imprenditori agricoli, singoli o associati, a titolo principale e comunque da soggetti che siano imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Le citate previsioni legislative pongono un grande problema alle AFV in quanto, non potendo avere finalità di lucro, non possono adottare in modo diretto e lineare gli assetti organizzativi e statutari più idonei per operare recuperando le risorse finanziarie necessarie a garantire la gestione aziendale e gli investimenti per le azioni obbligatorie di miglioramento ambientale previste dai disciplinari delle concessioni rilasciate dagli enti competenti (le regioni). Infatti, oggi solo una parte ridotta delle AFV è gestita da privati in grado di garantire autonomamente, con risorse proprie, la copertura delle spese necessarie all'attività aziendale e in particolare all'assolvimento degli obblighi previsti dalle concessioni. Le AFV si ritrovano in una sorta di «limbo» giuridico-legislativo soprattutto in materia amministrativa e fiscale, nel quale nessuna disposizione prevede e indica espressamente le corrette regole da seguire, determinando una situazione ormai divenuta insostenibile per molti concessionari. Sono già molti i casi di contenzioso instaurati con l'Agenzia delle entrate, che riconduce tali attività a società di fatto con conseguente applicazione della tassazione diretta e indiretta alle AFV sottoposte ad accertamenti. È quindi urgente e improcrastinabile la necessità di introdurre una chiara regolamentazione amministrativa e soprattutto fiscale, al fine di consentire ai concessionari delle AFV che si trovano in tale situazione di poter optare per l'adozione dell'assetto giuridico idoneo a introitare, in ossequio alla normativa tributaria, le risorse necessarie alla gestione aziendale. Nell'attuale vuoto normativo molti esercenti delle attività faunistico-venatorie non sono in grado di adempiere alle disposizioni della citata legge n. 157 del 1992 e alle disposizioni in materia tributaria. I dati disponibili relativi all'ultimo censimento (2014) indicano che in Italia sono attivi 1.560 istituti privati che gestiscono un totale di circa 1.060.000 ettari di territorio agro-silvo-pastorale. Molte di queste 1.560 aziende sono AFV che, se fatte oggetto di una normativa chiara, potrebbero risolvere i loro problemi e contribuire al gettito fiscale optando per l'adozione degli assetti organizzativi delineati dalla presente proposta di legge. Si prevede, dunque, una modifica all'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 individuando un nuovo assetto giuridico-fiscale adottabile su base volontaria dalle AFV di nuova costituzione e da quelle già esistenti, permettendo loro di costituirsi o ricostituirsi in forma individuale o societaria al fine di introitare risorse economiche nel rispetto delle leggi fiscali e tributarie. In molti casi i concessionari di AFV risultano essere anche imprenditori agricoli. In tali aziende – finora destinate a svolgere un'attività di tutela ambientale senza scopo di lucro – si sono sviluppati attività e servizi che possono essere ricondotti, in quanto attività connesse, alla definizione di impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. Infatti, l'allevamento di selvaggina, alimentata con mangimi ottenuti dai terreni di cui dispone l'azienda, la vendita della stessa e la concessione dell'esercizio dell'attività venatoria a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo, l'impiego di mezzi e attrezzature prevalentemente agricoli, gli interventi agro-forestali volti a mantenere e a ricostituire gli habitat, la ricezione e l'ospitalità fanno sì che tali aziende possano essere inquadrate sul piano giuridico secondo quanto stabilito dall'articolo 2135 del codice civile.
La presente proposta di legge, oltre ai citati interventi contenuti nell'articolo 1, con i restanti articoli prevede nuove norme per l'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati e per il riconoscimento dell'abilitazione venatoria conseguita nei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Aziende faunistico-venatorie organizzate in forma di impresa individuale o collettiva)

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, soggette a tassa di concessione regionale. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico e prevedono interventi di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e della sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis)»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le attività delle aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), comprese la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile».

Art. 2.
(Abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

«3-bis. La caccia di selezione agli ungulati è consentita solo ai soggetti abilitati, previa partecipazione a specifici corsi di formazione e previo superamento di un esame finale pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 2, in conformità con i programmi e le modalità indicati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'abilitazione conseguita è valida in tutto il territorio nazionale. Le abilitazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione sono valide in tutto il territorio nazionale qualora conseguite ai sensi del citato articolo 22».

Art. 3.
(Equiparazione dell'abilitazione all'esercizio venatorio rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Le abilitazioni all'esercizio venatorio rilasciate da Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo sono equiparate alle abilitazioni all'esercizio venatorio rilasciate dallo Stato italiano».

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