PDL 2346

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2346

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BINELLI, BISA, BITONCI, BONIARDI, BORDONALI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COLLA, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DURIGON, FERRARI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, GAVA, GERARDI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LOCATELLI, LUCCHINI, MORELLI, MURELLI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TOCCALINI, TOMASI, TURRI, VALBUSA, ZICCHIERI, ZOFFILI, ZORDAN

Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, 6 maggio 2015, n. 52, 3 novembre 2017, n. 165, e 27 maggio 2019, n. 51, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti

Presentata il 21 gennaio 2020

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta ad abrogare le leggi elettorali approvate a decorrere dal 2005, che determinano la vigente normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ripristinando, al contempo, le norme previgenti, quelle del cosiddetto «Mattarellum» (leggi 4 agosto 1993, n. 276 e n. 277).
Alla prova dei fatti, si è registrato un amplissimo consenso in favore del «Mattarellum» rispetto alla disciplina legislativa successiva: abbiamo oggi la possibilità, con l'approvazione della presente proposta di legge, di dare un seguito coerente a tale consenso.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Le leggi 21 dicembre 2005, n. 270, 6 maggio 2015, n. 52, 3 novembre 2017, n. 165, e 27 maggio 2019, n. 51, sono abrogate.
2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, n. 52, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano le disposizioni, rispettivamente, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

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