PDL 2336

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2336

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MANZO, BUOMPANE, DEIANA, FARO, IORIO, ALBERTO MANCA, NAPPI, NESCI, RIZZONE, ROMANIELLO, TRANO, ELISA TRIPODI, VILLANI

Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente l'istituzione di un Fondo per la riqualificazione degli stabilimenti termali

Presentata il 14 gennaio 2020

torna su

Onorevoli Colleghi! – La definizione ufficiale di termalismo in Italia è ancora quella data dal regolamento di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, secondo cui sotto questo nome è da intendere l'attività svolta in stabilimenti (terme) dove, in funzione delle proprietà terapeutiche o igieniche speciali loro riconosciute, si somministrano acque minerali, si utilizzano fanghi caldi sia naturali sia preparati artificialmente, limi, muffe e simili, e si sfrutta la presenza di grotte in particolari condizioni di temperatura e di umidità. Il benessere termale va inteso come superamento e integrazione della distinzione e della contrapposizione tra la concezione termale tradizionale e quella del benessere. In Italia i centri termali presenti ad oggi sono circa 380, distribuiti in tutte e venti le regioni e in 170 comuni. Nel contesto mondiale, il settore termale italiano occupa una posizione di primaria importanza, ma nonostante questo si trova ad affrontare una grave crisi, dovuta in particolar modo alla mancanza di investimenti, che impedisce la riqualificazione delle strutture presenti nel territorio; a questo si aggiunge un quadro normativo poco aggiornato, che necessita pertanto di una urgente revisione.
In sintesi, l'intervento normativo previsto dalla presente proposta di legge ha l'obiettivo di porre le basi per il rilancio del settore termale attraverso l'istituzione di un Fondo per la riqualificazione degli stabilimenti termali, anche dal punto di vista della riqualificazione energetica delle strutture.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede l'introduzione dell'articolo 5-bis della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il cui comma 1 dispone l'istituzione del Fondo, con una dotazione annua di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al fine di garantire il rilancio del settore termale attraverso la realizzazione di progetti di riqualificazione, anche energetica, degli stabilimenti termali. Il comma 2 dell'articolo 5-bis, invece, prevede la modalità per l'utilizzo del Fondo e per la sua ripartizione, fra le regioni interessate, sulla base di appositi progetti di riqualificazione individuati attraverso un decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Al comma 3 del medesimo articolo 5-bis si stabilisce che il medesimo decreto definisca le modalità di cumulo delle agevolazioni erogate a valere sulle risorse del Fondo con gli incentivi alla riqualificazione energetica previsti dalla normativa vigente.
L'articolo 2 della proposta di legge reca la copertura finanziaria.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per la riqualificazione degli stabilimenti termali)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – (Fondo per la riqualificazione degli stabilimenti termali)1. Al fine di promuovere il rilancio del settore termale attraverso la realizzazione di progetti di riqualificazione, anche energetica, degli stabilimenti termali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la riqualificazione degli stabilimenti termali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e per la loro ripartizione tra le regioni, che è effettuata sulla base di progetti di riqualificazione presentati secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, definite le modalità di cumulo tra gli incentivi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e gli altri incentivi per la riqualificazione energetica previsti dalla normativa vigente».

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

torna su