PDL 2323

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2323

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEREGO DI CREMNAGO

Divieto di detenzione degli animali nei centri zoologici

Presentata il 30 dicembre 2019

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Onorevoli Colleghi! — In Italia ci sono migliaia di animali detenuti in apposite strutture al solo fine dell'esposizione al pubblico o del suo intrattenimento e i centri zoologici, comunemente denominati zoo, sono una di queste strutture. La mancanza di libertà è la prima conseguenza drammatica della detenzione in tali centri, alla quale si accompagnano condizioni di vita che non potranno mai soddisfare i bisogni etologici degli animali e il loro sfruttamento a fini commerciali. Questo tipo di detenzione e di sfruttamento è chiaramente un retaggio del passato: basti pensare che l'ultimo sondaggio dell'EURISPES (2016) ha rilevato che il 54,9 per cento degli italiani è contrario agli zoo. È, quindi, chiaro come nella società contemporanea non ci siano più i presupposti per giustificare la detenzione o l'esposizione di animali in centri zoologici. A ciò si aggiunga che nell'ambito dell’«Indagine sui giardini zoologici degli Stati membri dell'UE – 2016», svolta nell'estate 2015, è stato esaminato un campione di undici zoo italiani. Tale indagine segue un più ampio progetto paneuropeo volto alla valutazione dell'efficacia e dello stato di attuazione e di applicazione della direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, negli Stati membri dell'Unione europea, l’«Indagine sui giardini zoologici degli Stati membri dell'UE – 2011». Adottando una metodologia analoga, l'indagine in esame ha cercato di individuare gli eventuali cambiamenti intervenuti nella regolamentazione degli zoo italiani nell'ultimo quinquennio, nonché di definire i settori in cui potrebbero essere concentrati ulteriori sforzi al fine di migliorarne gli standard. Sono state raccolte informazioni su numerosi aspetti chiave delle attività svolte in ciascuno degli zoo esaminati nel periodo considerato, fra cui la partecipazione ad attività di conservazione, l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la sicurezza dei visitatori e il benessere degli animali. Tali parametri sono stati valutati rispetto ai requisiti della direttiva 1999/22/CE e del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 75, di attuazione della stessa direttiva. I principali elementi emersi dall'indagine meritano una particolare riflessione. I risultati, infatti, rilevano che le ispezioni presso gli zoo risultano limitate, incoerenti e inefficaci. La maggior parte degli zoo visitati, compresi quelli dotati di licenza, presentavano criticità rispetto ai requisiti richiesti ai giardini zoologici dalla normativa e ciò sembra implicare che le ispezioni e l'applicazione dei requisiti di legge rimangono inadeguati e non conformi agli articoli 3, 4 e 6 della direttiva. Le autorità italiane hanno confermato di non disporre dell'esperienza e della competenza necessarie per assicurare l'adempimento, da parte degli zoo, dei requisiti in materia di «misure di conservazione» (articolo 3 della direttiva), per applicare sanzioni, per procedere alla chiusura degli zoo e assicurare la successiva gestione degli animali ivi custoditi e per valutare le esigenze di sistemazione, di cura e di custodia degli animali in cattività, né di disporre delle conoscenze necessarie per verificare la conformità degli zoo ai requisiti di legge. I risultati dell'indagine hanno evidenziato, inoltre, che molti degli zoo visitati mettevano a rischio l'incolumità o la salute dei visitatori: oltre il 50 per cento delle presentazioni delle specie e degli animali o delle esibizioni, infatti, incoraggiavano il contatto diretto fra i visitatori e gli animali, spesso appartenenti a specie pericolose o notoriamente portatrici di zoonosi. Nessuno degli zoo visitati sembrava disporre di un programma organico di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e i cartelli informativi sulle specie, disponibili presso i recinti degli animali, sono risultati spesso inesatti, illeggibili o completamente assenti. I cartelli esistenti riportavano di rado tutte le informazioni sulle specie ritenute necessarie secondo i criteri definiti dallo EU Zoos Directive Good Practices Document, del 2015. I commenti fatti durante le visite guidate, le presentazioni delle specie e degli animali e le esibizioni avevano uno scarso valore didattico e omettevano i dati biologici essenziali sulla specie, sul suo habitat naturale e sul suo stato di conservazione. Oltre la metà degli zoo esaminati presentava i propri animali nel corso di spettacoli, costringendoli ad assumere comportamenti innaturali, spesso in ambienti inappropriati e con accompagnamento musicale. La maggior parte dei recinti valutati mancava di attrezzature e di arredi idonei o di arricchimenti ambientali che rispondessero alle esigenze fisiche e comportamentali delle specie ospitate. Numerosi animali apparivano in cattivo stato di salute: alcuni sembravano affetti da patologie cutanee; gli ungulati avevano zoccoli eccessivamente cresciuti; altri animali apparivano obesi o malnutriti; altri ancora mostravano stereotipie, segni di automutilazione (autodeplumazione) e una spiccata aggressività nei confronti dei loro compagni di gabbia.
Considerato che le condizioni degli animali negli zoo italiani rimangono al di sotto degli standard e che, in taluni casi, le attività ivi svolte mettono a serio rischio la salute e la sicurezza degli animali e del pubblico, la presente proposta di legge si prefigge di vietare la detenzione degli animali nei centri zoologici, nella profonda convinzione che si debba assolutamente impedire la loro detenzione per mere attività commerciali e con il solo intento di trarre profitto dalla loro esposizione al pubblico (articolo 1). La proposta di legge prevede, di conseguenza, che i centri zoologici operanti nel territorio nazionale debbano essere riconvertiti in centri di ricovero con l'esclusiva finalità della cura e del mantenimento degli animali per i quali non sia possibile il rilascio in natura, tenuto conto delle difficoltà di adattamento all'ambiente naturale dopo un prolungato periodo di detenzione in cattività. È altresì previsto che qualora i centri zoologici non siano riconvertiti entro quattordici mesi dall'entrata in vigore della legge, essi siano chiusi. In caso di chiusura, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché, a spese del centro interessato, gli animali siano trasferiti, entro sei mesi dall'adozione del provvedimento che dispone la chiusura, presso altri centri di ricovero (articolo 2).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto di detenzione degli animali
nei centri zoologici)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato detenere animali in centri zoologici, comunque denominati, al fine di perseguire finalità commerciali e ricreative.

Art. 2.
(Riconversione dei centri zoologici
in centri di ricovero)

1. I centri zoologici sono riconvertiti in centri di ricovero aventi l'esclusiva finalità della cura e del mantenimento degli animali ospitati per i quali non è possibile il rilascio in natura.
2. Qualora i centri zoologici non si adeguino a quanto previsto dal comma 1 entro quattordici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ne ordina la chiusura. In caso di chiusura, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinché, entro sei mesi dalla data dell'adozione del provvedimento che ha disposto la chiusura, gli animali siano trasferiti, a spese del centro zoologico interessato, presso altri centri di ricovero.

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