PDL 2321

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2321

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
BELLUCCI, MELONI, LOLLOBRIGIDA, RAMPELLI, ACQUAROLI, BALDINI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifica dell'articolo 3 della Costituzione in materia di riconoscimento del diritto alla felicità

Presentata il 23 dicembre 2019

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Onorevoli Colleghi! — Il 20 marzo di ogni anno si celebra la giornata internazionale della felicità, istituita dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nel giugno 2012, con la risoluzione A/RES/66/281.
Nel documento si legge: «L'Assemblea generale [...] consapevole che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell'umanità, [...] riconoscendo inoltre la necessità di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l'eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della Felicità, invita tutti gli Stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse le organizzazioni non governative e i singoli individui, a celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza pubblica».
L'Italia, secondo il World Happiness Report 2019 dell'ONU, è al trentaseiesimo posto nella lista dei 156 Paesi più felici, che vede come capolista la Finlandia. Sul podio anche la Danimarca, seguita dalla Norvegia.
La nostra posizione risulta ben lontana da quella di alcuni stati geograficamente molto vicini. Oltre ai tre paesi nordici, nelle posizioni di testa risultano infatti anche Islanda, Olanda e Svizzera.
L'Italia occupa però una buona posizione (la nona) per quanto riguarda l'aspettativa di vita, che in media si è innalzata da 70 anni a 72,8 anni nell'arco di quindici anni (dal 2000 al 2015).
Il World Happiness Report misura fattori di benessere come reddito, salute, istruzione, lavoro, aspettativa di vita, condizioni sociali, ma anche dati negativi come la percezione della corruzione; per la prima volta, quest'anno, l'indagine è stata estesa anche alla felicità degli immigrati.
In forza di ciò, è lecito chiedersi se esista il diritto alla felicità. Tutti coloro che hanno affrontato l'argomento hanno fondato le loro considerazioni sulla famosa Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, del 4 luglio 1776, nella quale si legge «che tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità».
Si tratta di un'affermazione forte, esplicita, che attribuisce alla felicità individuale delle persone, quasi impossibile da declinare in maniera univoca, la natura di diritto inviolabile costituzionalmente garantito.
Peraltro, la storia insegna che Benjamin Franklin inviò la bozza della Dichiarazione d'indipendenza al filosofo napoletano Gaetano Filangieri che sostituì l'espressione proposta del «diritto alla proprietà» con quella, poi accolta, del «diritto alla felicità».
Se assumiamo le definizioni dei dizionari, la «felicità» viene inquadrata come lo stato d'animo positivo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri, o come la compiuta esperienza di ogni appagamento.
In sostanza, la felicità è un insieme di emozioni e sensazioni del corpo e dell'intelletto in grado di procurare benessere e gioia per un periodo più o meno lungo della nostra vita, e che si raggiungerebbero anche attraverso l'accettazione del «diverso» e la tranquillità nello stare insieme con gli altri. Riconoscere questo vincolo solidale ci completa e realizza come persone e ci consente di raggiungere quella felicità individuale che porta alla felicità collettiva di cui parlava Filangieri, indicandola come scopo delle leggi e dei governi.
Una felicità, quindi, che non assumerebbe solo i connotati di un diritto, ma anche quelli di un dovere verso noi stessi e verso gli altri.
Tale declinazione del concetto di felicità trova conferma anche nelle parole dell'allora Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, che ha ricordato come «Felicità è aiutare gli altri. Quando con le nostre azioni contribuiamo al bene comune, noi stessi ci arricchiamo. È la solidarietà che promuove la felicità».
Nella nostra Costituzione non c'è traccia della parola «felicità», essendo sparito anche l'ultimo riferimento alla «Nazione [...] felice» contenuto nello Statuto Albertino, promulgato il 4 marzo 1848 e rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1947.
Nell'ordinamento italiano, però, tale diritto possiamo considerarlo implicitamente richiamato nell'articolo 3 della Costituzione, più precisamente laddove si fa riferimento al «pieno sviluppo della persona umana»; esso inoltre è stato menzionato in sporadiche occasioni dalla Corte di cassazione in via incidentale (vedi ad esempio Cassazione, sezione II, sentenza n. 4570/2014, e Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 25767/2015).
In termini più generali potremmo considerare il diritto ad essere felici come limite al potere dello Stato di guidare i nostri destini, come rivendicazione del più sacrosanto dei diritti di personalità, quello di essere se stessi e di essere liberi di realizzare le proprie ambizioni.
Del resto, che la ricerca della felicità sia lo scopo della vita dell'uomo è una posizione filosofica decisamente diffusa e dalle origini nobili e antiche.
La presente proposta di legge si propone, pertanto, di introdurre esplicitamente il diritto alla felicità quale diritto inviolabile, riconosciuto e garantito dalla nostra Carta costituzionale.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 3 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – Tutti i cittadini hanno diritto di essere felici, hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno godimento del diritto alla felicità, lo sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

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