PDL 2318

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2318

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BELLUCCI, MELONI, LOLLOBRIGIDA, RAMPELLI, ACQUAROLI, BALDINI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di parchi giochi accessibili per la fruizione da parte dei bambini con disabilità

Presentata il 23 dicembre 2019

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Onorevoli Colleghi! — Il gioco è un diritto previsto dall'articolo 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che recita: «1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali».
Ma non basta che i diritti siano sanciti sulla carta: essi devono essere garantiti nella pratica ed essere realizzati nella vita quotidiana, non solo a scuola – prima frontiera di inclusione sociale – ma anche attraverso il tempo libero, il gioco e lo sport.
Compito di uno Stato di diritto è proprio la tutela dei più deboli, che significa tradurre in servizi e in reali opportunità i princìpi democratici sanciti dalla Costituzione. Il grado di civiltà di una nazione si misura anche in base al livello di attenzione che essa ha nei confronti delle persone con disabilità e ai servizi concreti che assicura a queste persone.
In Italia, invece, i parchi giochi inclusivi, cioè privi di barriere architettoniche e accessibili da parte di tutti i bambini, sono solo 234, sono concentrati prevalentemente al centro-nord e spesso, nonostante la loro definizione, non sono accessibili per i bambini con disabilità intellettiva o con disturbi dello spettro autistico.
È pertanto necessario un cambiamento culturale. Servono un'adeguata formazione e una forte sensibilizzazione delle famiglie, degli insegnanti, degli operatori e dei professionisti che lavorano con bambini e ragazzi. Ma non solo. Per favorire una vera inclusione occorre partire dai bambini, che devono essere educati all'accoglienza e al riconoscimento della diversità e stimolati all'apertura e alla solidarietà. Bisogna insegnare loro a guardare il mondo da angolature diverse, a creare relazioni autentiche basate sul rispetto dell'altro. Invece, spesso i ragazzi con disabilità hanno un vissuto di solitudine, sperimentato sin da piccoli nel giocare da soli.
Il gioco è, di fatto, la base attraverso la quale arrivare a un sano e armonioso sviluppo affettivo, cognitivo e sociale. È attraverso il gioco, infatti, che i bambini apprendono l'esistenza e la complessità del mondo circostante e, mediante tali esperienze, costruiscono il loro mondo interno. Il bambino, nel giocare, impara ad essere creativo, a sviluppare le sue capacità e a relazionarsi con l'altro reale e immaginario.
Il gioco, quindi, è un diritto fondamentale per la crescita e per lo sviluppo di una società civile; un diritto, purtroppo, non ancora di tutti!
Andare al parco giochi, giocare con gli amici o con fratelli e sorelle, condividere lo stesso spazio di gioco con i compagni di scuola: azioni semplici, che dovrebbero appartenere alla quotidianità di tutti i bambini. Purtroppo, spesso, troppo spesso, non è così.
Pensiamo ai parchi giochi delle nostre città: i migliori sono attrezzati con strutture moderne e colorate, ma spesso sono inaccessibili, costruiti su più livelli, con scalini e appigli.
In Italia sono pochissimi i parchi giochi davvero accessibili ai bambini con disabilità, intendendo per parchi giochi accessibili le aree gioco usufruibili anche da parte dei bambini con disabilità, non solo motorie, ma anche neuro-sensoriali: parchi dove tutti i bambini, anche quelli con disabilità, possono esercitare il loro diritto al gioco. Sono parchi privi di barriere architettoniche, dove sono installati giochi il più possibile accessibili e fruibili da parte di bambini che, ad esempio, usano la sedia a rotelle, sono ipovedenti o hanno una disabilità motoria lieve, ma anche da parte di bambini normodotati. Sono parchi in cui ci sono strutture per il gioco con rampe al posto delle scale, con tunnel giganti accessibili anche per chi è in sedia a rotelle e con giostre girevoli che possono essere utilizzate da tutti.
Attualmente il nostro ordinamento è privo di una normativa di riferimento per la realizzazione di parchi giochi inclusivi e tutte le iniziative portate avanti in questo ambito sono lasciate all'intraprendenza e alla sensibilità di alcune amministrazioni pubbliche ed alla beneficenza di privati e del Terzo settore.
A conferma di quanto poco le istituzioni italiane abbiano fatto sul tema, il 3° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, pubblicato nella versione italiana il 20 novembre 2017, in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza, ha evidenziato forti criticità per quanto concerne la tutela del diritto al gioco dei minori. In particolare, sono state rilevate la mancanza di una cultura del diritto al gioco e la carenza di spazi in cui giocare e fare sport liberamente e a titolo gratuito. Non basta che gli spazi per il gioco siano accessibili, ma devono essere anche inclusivi: questo significa assicurare al maggior numero di bambini, inclusi quelli con disabilità, la possibilità di utilizzare tali spazi «insieme agli altri», indipendentemente dalle proprie capacità e abilità.
In Italia manca, peraltro, un'anagrafe dei parchi giochi e, in particolare, di quelli inclusivi. Esiste soltanto un blog – «Parchi per tutti» – che ha un elenco basato su ricerche proprie o su segnalazioni. La lista suddivide i parchi in tre categorie: parchi dotati di altalene accessibili per le carrozzine (più di 400), parchi giochi inclusivi (poco meno di 60) e parchi nei quali l'accessibilità in autonomia non è garantita a tutti.
Non ci si può esimere dalla responsabilità di far crescere ogni bambino con uguali diritti.
Il gioco è un'attività umana insostituibile e inalienabile anche per un bambino disabile: la sua limitazione o assenza è particolarmente dannosa per lo sviluppo. Ogni bambino, per sviluppare le sue potenzialità e gettare le basi per una crescita sana e armoniosa, ha il bisogno e il diritto di sperimentarsi attraverso il gioco, in ogni suo aspetto e declinazione.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge è volta a individuare un livello minimo di diffusione territoriale dei parchi giochi inclusivi e accessibili, in modo da rendere effettivo il diritto al gioco di tutti i bambini, così come sancito dal citato articolo 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dall'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. La presente proposta di legge, inoltre, prevede l'istituzione di un organismo paritetico per l'elaborazione di linee guida per la realizzazione di spazi gioco inclusivi, fermo restando che i soggetti responsabili del monitoraggio e della verifica della realizzazione dei parchi sono, ovviamente, i comuni, ai quali competono la pianificazione urbanistica, la progettazione e la gestione degli spazi pubblici.
L'articolo 6 prevede l'introduzione nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, del criterio della progettazione universale tra i criteri da applicare per la valutazione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di selezione pubblica per la realizzazione o la modifica di spazi ed edifici, con specifico riferimento agli avvisi pubblici per la realizzazione di parchi giochi; mentre l'articolo 7, al fine di finanziare i progetti di parchi giochi inclusivi, prevede che la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale (attualmente destinata a progetti per i rifugiati, all'edilizia scolastica, a progetti per la salvaguardia dei beni culturali eccetera) possa essere destinata anche alla realizzazione o all'adeguamento di parchi giochi accessibili anche da parte di bambini con disabilità.
La presente proposta di legge è «pensata» a misura di bambino, al fine di garantire a tutti i bambini, nel rispetto del principio dell'inclusività, di vivere momenti ludici nelle aree gioco pubbliche extra-scolastiche, perché tutti hanno il diritto di usufruire di un parco pubblico, senza nessuna eccezione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 31 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, dall'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dall'articolo 3 della Costituzione, reca disposizioni per assicurare ai bambini con disabilità la fruibilità dei parchi giochi, in modo da consentire la loro completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intende per:

a) «parchi giochi», gli spazi attrezzati, custoditi o incustoditi, destinati all'attività ludica dei bambini, che sono di proprietà pubblica e liberamente fruibili a titolo gratuito e che non prevedono la presenza obbligatoria di operatori professionisti;

b) «parchi giochi inclusivi», i parchi giochi pienamente fruibili anche da parte dei bambini con disabilità;

c) «progettazione universale», la progettazione di prodotti, opere, edifici e ambienti in modo tale che siano utilizzabili da tutti, comprese le persone con disabilità, nella più larga misura possibile, senza necessità di adattamenti.

Art. 3.
(Delega al Governo in materia
di parchi giochi inclusivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per favorire la realizzazione di parchi giochi inclusivi in tutto il territorio nazionale, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare un livello minimo di diffusione dei parchi giochi inclusivi in relazione a ciascun ambito territoriale;

b) stabilire le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione e per la riqualificazione dei parchi giochi, ai fini dell'individuazione e dell'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità per ogni tipo di disabilità;

c) stabilire i criteri di accessibilità e di inclusività dei parchi giochi;

d) prevedere incentivi economici per i comuni che intendono realizzare, in forma singola o associata, parchi giochi inclusivi;

e) armonizzare, riordinare e semplificare, per i fini di cui alle lettere da a) a d), le disposizioni vigenti in materia di disabilità, di accessibilità e di diritto alla mobilità.

Art. 4.
(Istituzione della Commissione
per l'inclusività)

1. A fine di supportare l'azione del Governo volta all'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, è istituita, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la Commissione per l'inclusività.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità, scelto nell'ambito delle associazioni che si occupano di diritti dei bambini, e da un rappresentante degli enti del Terzo settore.
3. La Commissione di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura dell'accessibilità e dell'inclusività dei parchi giochi;

b) svolgere azioni di supporto e di orientamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati per la realizzazione di parchi giochi inclusivi, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di apposite linee guida, che sono periodicamente aggiornate e la cui attuazione è monitorata dalla Commissione stessa;

c) monitorare l'attuazione delle norme che definiscono i livelli minimi di diffusione dei parchi giochi inclusivi nel territorio nazionale, in collaborazione con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

d) promuovere l'introduzione, nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università a indirizzo socio-pedagogico e scientifico, di insegnamenti relativi alla progettazione universale, che forniscano agli studenti competenze specifiche in materia di progettazione di spazi accessibili e inclusivi nonché di tipo educativo e pedagogico, funzionali alla realizzazione di parchi giochi inclusivi.

Art. 5.
(Monitoraggio e verifica)

1. I comuni, in quanto soggetti responsabili della pianificazione urbanistica, della progettazione, della riqualificazione e della gestione degli spazi pubblici, assicurano l'attuazione delle disposizioni in materia di realizzazione dei parchi giochi inclusivi e provvedono al monitoraggio delle condizioni dei parchi giochi esistenti o di nuova realizzazione.

Art. 6.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«ggggg-duodecies) “progettazione universale”, la progettazione di prodotti, opere, edifici e ambienti in modo tale che siano utilizzabili da tutti, comprese le persone con disabilità, nella più larga misura possibile, senza necessità di adattamenti»;

b) all'articolo 95:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o sulla base del criterio della progettazione universale»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. I contratti relativi alla realizzazione e alla riqualificazione di parchi giochi pubblici fruibili anche da parte dei bambini con disabilità sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio della progettazione universale».

Art. 7.
(Destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale)

1. Nell'ambito degli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale sono compresi gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi parchi giochi inclusivi e all'adeguamento dei parchi giochi esistenti al fine di renderli fruibili anche da parte dei bambini con disabilità, progettati in base ai criteri della progettazione universale.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le modifiche necessarie al suo adeguamento a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

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