PDL 2315

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2315

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifiche agli articoli 2, 9, 41 e 44 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

Presentata il 20 dicembre 2019

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Onorevoli Deputati! — La presente proposta di legge costituzionale è finalizzata a introdurre nella Costituzione i princìpi della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Quando l'Assemblea costituente svolgeva il suo lavoro, sul pianeta viveva meno di un terzo degli attuali 7,6 miliardi di persone, che si stima diventeranno 9,5 miliardi nel 2045.
In parallelo con l'impetuoso incremento demografico, il progresso economico e sociale in questi ultimi settant'anni è stato straordinario; tuttavia, sia dal punto di vista ambientale che sociale, ci troviamo di fronte a sfide che i Costituenti non potevano immaginare e di cui solo oggi abbiamo piena consapevolezza. Gli attuali modelli di produzione e consumo hanno portato l'uso di risorse e territorio a livelli che erano imprevedibili nell'immediato dopoguerra: corriamo perciò il rischio di compromettere la possibilità non solo delle generazioni future, ma anche di quelle presenti, di avere le stesse opportunità che hanno avuto le generazioni precedenti. Nello scenario descritto, la tutela dell'ambiente, la sostenibilità dello sviluppo e una prospettiva di responsabilità intergenerazionale diventano condizioni imprescindibili.
Secondo una ormai classica definizione, lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Nel linguaggio delle costituzioni democratiche contemporanee è sostenibile lo sviluppo economico che non pone in discussione i diritti cosiddetti di prima generazione (le libertà classiche), di seconda generazione (ossia i diritti sociali) e di terza generazione (vale a dire i diritti alla pace, all'ambiente salutare e alla conservazione del patrimonio comune dell'umanità). Peraltro, nessuno Stato nazionale è in grado di affrontare da solo le sfide dello sviluppo sostenibile. L'integrazione europea appare in questo senso lo strumento indispensabile per assicurare una dimensione territoriale e un peso politico per interventi adeguati. Il principio dello sviluppo sostenibile, recepito dall'articolo 2 del Trattato di Amsterdam e dall'articolo 1 del Trattato di Lisbona, indica che tutte le politiche di sviluppo devono essere improntate al concetto di sostenibilità. Quindi è tempo che l'Italia, al pari di altri Paesi dell'Unione, come Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Polonia, recepisca nella propria Costituzione il principio dello sviluppo sostenibile, a tutela dell'ambiente e della salute umana.
Il tema della sostenibilità è troppo spesso eluso, nonostante gli impegni presi a livello internazionale, in particolare con riguardo ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, nonostante qualche significativo miglioramento in alcuni settori, la situazione generale in Italia resta preoccupante. Dall'Annuario dei dati ambientali, presentato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel 2018, emerge, ad esempio, un costante consumo di suolo, a cui si accompagna un grave dissesto idrogeologico.
Con questa proposta, si vuole portare all'attenzione di tutti la questione delle prossime generazioni e dell'Italia che vogliamo lasciare ai nostri figli, inserendo nella Carta costituzionale i presupposti per un vero e proprio patto generazionale, basato sulla tutela dell'ambiente e sullo sviluppo sostenibile.
In questo senso si inquadra la proposta di integrare l'articolo 2 della Costituzione esplicitando l'estensione di diritti e doveri fondamentali anche alle generazioni future. L'assenza di un esplicito riconoscimento del «diritto all'ambiente» quale principio fondamentale del nostro ordinamento induce a considerare anche l'opportunità di una revisione dell'articolo 9 della Costituzione, che oggi si limita alla «tutela del paesaggio e dei beni culturali». Si propongono inoltre alcune integrazioni agli articoli 41 e 44, stabilendo che l'iniziativa economica si debba svolgere in modo da non recare danno all'ambiente e possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e di sviluppo sostenibile. Il principio di sostenibilità viene poi applicato anche allo sfruttamento del suolo.
La presenza dei concetti di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile nella Costituzione rafforzerebbe tutta la produzione normativa successiva, sottraendo il legislatore alla tentazione di ricercare soluzioni e consenso con interventi a impatto immediato, ma con ricadute negative nel medio-lungo termine.
È necessario che la legge fondamentale vincoli il legislatore in modo che la produzione normativa tenga conto degli effetti che le diverse scelte possono avere per le generazioni future.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Partendo dalla constatazione che l'incremento demografico e il progresso economico e sociale registrati negli ultimi settant'anni hanno reso sempre più complesso e difficile lo scenario, portando con loro complesse e importanti sfide in materia di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, in una prospettiva di responsabilità intergenerazionale, il progetto di legge costituzionale in esame intende introdurre nella Costituzione i princìpi della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, proponendo di integrare l'articolo 2 della Costituzione nella direzione di esplicitare l'estensione di diritti e doveri fondamentali anche alle generazioni future, aggiungendo dopo le parole «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» le parole: «anche nei confronti delle generazioni future».
Inoltre, in assenza di un esplicito riconoscimento del «diritto all'ambiente» quale principio fondamentale nell'ordinamento italiano, il provvedimento propone una revisione dell'articolo 9 della Costituzione aggiungendo, dopo il secondo comma («Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»), i seguenti commi: «Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»; «Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile».
Ancora, il progetto di legge costituzionale intende modificare l'articolo 41 della Costituzione, stabilendo che l'iniziativa economica si debba svolgere in modo da non recare danno all'ambiente e possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e di sviluppo sostenibile: propone perciò la sostituzione del secondo comma con «Essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana», nonché l'aggiunta alla fine del terzo comma delle parole «e di sviluppo sostenibile».
Il progetto di legge costituzionale propone infine di applicare il principio di sostenibilità anche allo sfruttamento del suolo mediante l'aggiunta all'articolo 44, dopo le parole «Al fine di conseguire il razionale», delle parole «e sostenibile».
Si reputa che le modifiche alla Carta costituzionale proposte dal presente provvedimento non comportino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della Costituzione)

1. All'articolo 2 della Costituzione, dopo le parole: «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» sono aggiunte le seguenti: «anche nei confronti delle generazioni future».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 9 della Costituzione)

1. All'articolo 9 della Costituzione, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 41 della Costituzione)

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana».

b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di sviluppo sostenibile».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 44 della Costituzione)

1. All'articolo 44, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Al fine di conseguire il razionale» sono inserite le seguenti: «e sostenibile».

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