PDL 2314

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2314

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( DI MAIO )

di concerto con il ministro dell'interno
( LAMORGESE )

con il ministro della giustizia
( BONAFEDE )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( GUALTIERI )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019

Presentato il 20 dicembre 2019

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Onorevoli Deputati! – L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Roma l'11 aprile 2019, ha ad oggetto il trasferimento delle persone condannate.
La scelta di sottoscrivere una convenzione bilaterale tra l'Italia e il Kosovo è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al fine suddetto, non avendo tale Paese aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983.
L'Accordo consente che i cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, siano trasferiti nel proprio Paese di origine per l'esecuzione di detta sentenza nel luogo che, in ragione dei rapporti personali e degli interessi di varia natura ivi mantenuti, appaia il più idoneo a favorirne la riabilitazione e il reinserimento sociale.
Il trasferimento può essere richiesto dallo «Stato di condanna», dallo «Stato di esecuzione» o dal diretto interessato (ovvero da «parti terze», ossia dal «rappresentante legale» del condannato: sono infatti definite parti terze i soggetti che «ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata») (articolo 6).
Presupposto indefettibile del trasferimento è la concorde volontà sia dei due Stati (indicati nell'Accordo come «Stato di condanna» e «Stato di esecuzione») sia del diretto interessato (o del suo «rappresentante legale»).
Il consenso della persona condannata non è richiesto nell'ipotesi prevista dall'articolo 11 dell'Accordo, ossia nel caso in cui «un cittadino di uno dei due Stati contraenti», destinatario di «una pena inflitta nel territorio dell'altro Stato» con sentenza definitiva «cerca di evitare l'esecuzione o l'ulteriore esecuzione della pena nello Stato di condanna fuggendo nel territorio del primo Stato prima di aver espiato la pena»: in tal caso «lo Stato di condanna può chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena».
Può altresì prescindersi dal consenso della persona condannata nel caso in cui «la pena inflittale, o una decisione amministrativa, comprende un provvedimento di espulsione o qualsiasi altra misura per effetto della quale detta persona non sarà più autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione» (articolo 12, paragrafo 1).
In tale ultima ipotesi, il soggetto trasferito «non può essere perseguito penalmente, né essere condannato, né essere detenuto per dare esecuzione a una pena o a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, rispetto a un reato commesso prima del proprio trasferimento e diverso da quello per il quale è stata inflitta la pena da eseguirsi; inoltre, la sua libertà personale non può essere limitata per alcun motivo», fatta eccezione per i seguenti casi:

a) quando lo Stato di condanna lo autorizzi (articolo 12, paragrafo 4, lettera a);

b) quando la persona condannata, «pur avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo ha fatto entro i 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, oppure se ha fatto ritorno in tale territorio dopo averlo lasciato» (articolo 12, paragrafo 4, lettera b).

Conformemente ad altri accordi internazionali stipulati in tale materia dall'Italia, il presente Accordo, all'articolo 4, prevede quali ulteriori condizioni del trasferimento:

a) che il condannato risulti, al momento della richiesta, cittadino dello Stato di esecuzione;

b) che la sentenza di condanna sia passata in giudicato;

c) che l'entità della pena ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (salvi casi eccezionali) o si tratti di pena «a tempo indeterminato»;

d) che il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato di esecuzione.

Si è previsto che le persone cui l'Accordo possa essere applicato (o, se del caso, il loro «legale rappresentante») debbano essere informate dallo Stato di condanna del contenuto dell'Accordo medesimo nonché delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento (articolo 5, paragrafo 1).
Al riguardo va altresì ricordato come l'Accordo preveda espressamente che lo Stato di condanna garantisca che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano e che lo Stato di esecuzione, ove lo richieda, debba esser messo in condizione di verificare dette circostanze (articolo 8).
Su loro richiesta, i soggetti sopra indicati hanno inoltre diritto a ricevere informazioni scritte circa ogni attività intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione con riferimento alla domanda di trasferimento. Devono essere, infine, in ogni caso messi al corrente della decisione finale assunta da ciascuno Stato (articolo 5, paragrafo 2).
La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto da uno degli Stati contraenti, dalla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza ovvero da «parti terze che ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata» (articolo 6).
Al riguardo, le Autorità centrali competenti a ricevere e a trasmettere le richieste di trasferimento sono state individuate nel Ministero della giustizia per l'Italia e nel Ministria e drejtësisë per la Repubblica del Kosovo (articolo 2).
Al medesimo fine e – in particolare – con lo specifico intento di prevenire la necessità di richieste di informazioni supplementari o di chiarimenti, è stata concordata una disciplina particolarmente analitica della documentazione e delle informazioni che debbono accompagnare la richiesta di trasferimento (da fornirsi, a seconda dei casi, ad opera dello Stato di condanna ovvero dello Stato di esecuzione: articolo 7).
La richiesta di trasferimento e i documenti a supporto sono stati esclusi dalle formalità di legalizzazione, certificazione o autenticazione (articolo 21, paragrafo 2), con l'unica eccezione concernente la sentenza definitiva di condanna, che deve essere trasmessa in copia «debitamente autenticata» (articolo 7, paragrafo 2, lettera f).
Con le stesse finalità della massima semplificazione della procedura e del contenimento dei costi, «Lo scambio delle informazioni e della documentazione a sostegno (...) non ha luogo se uno degli Stati interessati dichiara immediatamente che non acconsente al trasferimento» (articolo 7, paragrafo 4).
Ai fini della decisione da assumere circa il trasferimento, le autorità degli Stati interessati dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, «la gravità del reato e le sue conseguenze, eventuali precedenti penali o procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata, nonché eventuali legami sociali e familiari che quest'ultima ha conservato nel proprio ambiente sociale di origine, il suo stato di salute e le eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato» (articolo 9, paragrafo 1).
La decisione potrà essere condizionata al pagamento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, disposizioni risarcitorie e, comunque, all'adempimento delle eventuali prescrizioni poste a carico del condannato; potrà altresì richiedersi la prestazione di idonea garanzia per l'adempimento di detti obblighi, salva – in entrambi i casi – la necessità di tener conto delle condizioni economiche del condannato e, comunque, della concreta possibilità di adempiere da parte di quest'ultimo (articolo 9, paragrafo 2).
Nel riconoscimento della sentenza, secondo le regole proprie del regime della cosiddetta «continuazione dell'esecuzione» (già previsto dagli articoli 9, paragrafo 1, lettera a, e 10 della Convenzione di Strasburgo del 1983), le autorità competenti dello Stato di esecuzione sono tenute al rispetto «della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale determinata nella sentenza dello Stato di condanna» (articolo 15, paragrafo 1).
Ove la pena, per la sua natura o durata, risulti incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può, con il consenso dello Stato di condanna, adeguarla alla pena prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La pena così adattata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta con la sentenza dello Stato di condanna. In ogni caso, la pena così adattata non deve: a) aggravare, per natura o durata, la pena inflitta nello Stato di condanna; b) eccedere il massimo della pena prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; c) essere contraria ai princìpi fondamentali dello Stato di condanna (articolo 15, paragrafo 3).
Qualora la legge dello Stato di esecuzione non consenta di dare esecuzione a una particolare misura inflitta a una persona che nello Stato di condanna è stata giudicata non responsabile penalmente per il reato commesso a causa delle sue condizioni mentali, i due Stati si consultano per concordare il tipo di misura o di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di esecuzione (articolo 15, paragrafo 4).
È stato stabilito, infine, che qualsiasi decisione assunta nelle procedure in esame (sia essa di accettazione, differimento o rifiuto) dovrà essere comunicata senza indugio all'altro Stato; in caso di rifiuto, la decisione deve essere motivata (articolo 9, paragrafo 3).
A seguito della decisione e del conseguente trasferimento, le cui modalità operative sono rimesse all'accordo delle parti (articolo 10), lo Stato di esecuzione curerà l'esecuzione della sentenza e adotterà le relative decisioni (ivi compreso il riconoscimento di eventuali benefìci o particolari modalità di esecuzione) applicando la propria legislazione nazionale (articolo 15, paragrafi 1 e 2).
L'operatività della legislazione nazionale dello Stato di esecuzione costituisce un principio generale della materia del trasferimento, praticamente recepito in tutte le convenzioni, multilaterali e bilaterali, che se ne occupano.
In caso di evasione, è unicamente lo Stato di esecuzione a dover assumere i provvedimenti conseguenti, potendo lo Stato di condanna procedere alla cattura e alla sottoposizione del condannato all'esecuzione della residua pena (quale, peraltro, determinata nella decisione di riconoscimento dello Stato di esecuzione) solo ed esclusivamente nel caso in cui egli si trovi nel suo territorio (articolo 15, paragrafo 5).
È previsto inoltre che ciascuno Stato possa concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione e alle proprie leggi, informando lo Stato di condanna su ogni decisione adottata (articolo 16).
Spetta in via esclusiva allo Stato di condanna il diritto di decidere sulle istanze di revisione delle sentenze (articolo 17).
Oggetto di apposita disciplina è l'ipotesi di transito, ove uno dei due Stati abbia concluso con Stati terzi accordi per il trasferimento delle persone condannate (articolo 20).
In relazione alle spese, è previsto che le stesse siano sostenute dallo Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna e di quelle relative al trasporto della persona condannata fino al confine dello Stato di esecuzione, oppure, in caso di trasporto aereo, fino alla destinazione finale del viaggio; gli Stati possono accordarsi in modo specifico su casi singoli (articolo 21, paragrafo 3).
La stipulazione dell'Accordo non impedisce agli Stati contraenti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui siano entrambi parte (articolo 22).
Le questioni di interpretazione e applicazione dell'Accordo formeranno oggetto di consultazione fra le Autorità centrali, essendo rimessa ai negoziati diplomatici la risoluzione di qualsiasi controversia che non sia stata composta attraverso tali consultazioni (articolo 23).
Apposita disciplina regola l'entrata in vigore, la modifica e l'estinzione dell'Accordo (articolo 24).
Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di livelli di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri conseguenti all'applicazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate.
L'intendimento dell'Accordo è di rafforzare e migliorare i rapporti e la cooperazione tra i due Paesi in materia penale al fine di permettere ai condannati di scontare la pena nel Paese di loro cittadinanza in osservanza dei princìpi umanitari e dei diritti fondamentali dell'uomo, contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione.
Tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo che stabilisce un'azione comune in materia di reati la cui antigiuridicità sia riconosciuta dagli ordinamenti giuridici penali di entrambi i Paesi e alle condizioni che vengono indicate nelle disposizioni dell'Accordo.
Ai fini di una stima prudenziale dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici di questo Ministero relativamente alle richieste di estradizione nonché al numero dei cittadini italiani detenuti nel Kosovo.
Attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per espiare la condanna definitiva, quarantadue cittadini kosovari; invece risulta ristretto nel Kosovo un cittadino italiano, che sta scontando una pena a seguito di sentenza definitiva.
Premesso quanto sopra, a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro potranno trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia, in conformità a quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti, due condannati all'anno.
Gli oneri derivanti dal trasferimento di persone condannate ai sensi degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo sono quantificati come segue: considerato che il passaggio aereo di sola andata dal Kosovo (capitale Pristina) verso l'Italia è pari mediamente a euro 120 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 condannati

euro 120 (passaggio aereo sola andata) x 2 (numero annuo di condannati) = euro 240 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun condannato e una diaria di euro 93,07 (colonna D della tabella B del decreto ministeriale 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006), da ridurre ulteriormente di un terzo (rimborso delle spese di albergo) per un importo di euro 62,05 (93,07 – 31,02). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'esecuzione delle attività di accompagnamento su tratte internazionali, come nel caso del Kosovo, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.
Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di euro 51,65: pertanto, euro 62,05 – 51,65 = euro 10,40;

su tale quota di euro 10,40 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58, determinando un importo imponibile pari a euro 16,43, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 per cento (24,20 per cento per oneri sociali + 8,50 per cento per IRAP), determinando un importo pari a euro 5,37;

si è proceduto a sommare la diaria di euro 62,05 e gli importi per oneri sociali e IRAP a carico dello Stato, pari ad euro 5,37, determinando un importo complessivo di euro 67,42, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in euro 67,42.
Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo che prevede almeno uno scalo e che implica una durata superiore a cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrato dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economica, unitamente alla persona condannata.
Il costo del biglietto aereo di andata e ritorno per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa euro 600 (prezzo viaggio di andata in classe business) ed euro 120 (prezzo viaggio di ritorno in classe economica), per un totale pari a euro 720. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973: l'importo totale ammonta quindi a euro 756.
Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di tre giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, in considerazione della durata del viaggio, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due trasferimenti all'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

biglietto aereo Roma-Pristina e ritorno: euro 756;

spese di viaggio euro 756 x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 2 missioni annue = euro 3.024; (oneri valutati)

spese di missione per gli accompagnatori: euro 67,42 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 3 giorni di missione = euro 809,04 (euro 810 in cifra tonda); (oneri valutati)

spese di soggiorno per gli accompagnatori: euro 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 2 notti = euro 1.040; (oneri valutati)

TOTALE SPESE DI MISSIONE euro 3.024 + 810 + 1.040 = euro 4.874 (oneri valutati)

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione, nello specifico campo dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria, vengono considerate quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.
Si precisa che dal transito dei condannati (articolo 20) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle Forze di polizia.

Spese di traduzione di atti e documenti (articoli 7 e 21)

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfetariamente quantificate in euro 4.000 (oneri autorizzati).
Complessivamente l'Accordo di trasferimento tra Italia e Kosovo determina oneri annui quantificati in euro 9.114.

RIEPILOGO

L'onere totale derivante dall'Accordo di trasferimento ammonta a euro 9.114 annui (in cifra tonda) a decorrere dall'anno 2019. Di questi, euro 5.114 hanno natura di oneri valutati ed euro 4.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese per viaggio di trasferimento di un condannato
(onere valutato)

euro

240

Spese per viaggio degli accompagnatori
(onere valutato)

euro

3.024

Spese di missione per gli accompagnatori
(onere valutato)

euro

810

Spese di pernottamento per gli accompagnatori
(onere valutato)

euro

1.040

Spese per la traduzione di atti
(onere autorizzato)

euro

4.000

TOTALE

euro

9.114

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'Accordo con il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata nel proprio Paese di origine.
In questo modo cittadini italiani, reclusi in carceri del Kosovo, potranno tornare in Italia evitando di essere verosimilmente sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure.
Analogamente ad altri consimili strumenti convenzionali internazionali, il presente Accordo mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo quest'ultimo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò quella «pena nella pena» rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e di socializzazione che incontra chi sia detenuto fuori del proprio Paese di origine.
Tale strumento negoziale bilaterale appare coerente con il programma di Governo, che prevede il rafforzamento della cooperazione internazionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 del codice di procedura penale, che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli da 730 a 746 del codice di procedura penale, che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; leggi 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate nonché dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

L'Accordo rispetta i princìpi costituzionali (articoli 10 e 27 della Costituzione). La ratifica dell'Accordo avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non pendono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, al quale non sono attribuite competenze nella materia regolamentata.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non pendono giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, apparendo, dunque, conforme ai modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In ragione della natura dell'atto in esame, non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione implicita di disposizioni dell'atto normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il presente Accordo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe, neppure di carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, eccezion fatta per la ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 3, 10 e 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.114 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 21 del medesimo Accordo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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