PDL 2313

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2313

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DI STASIO, FASSINO, MIGLIORE, CABRAS, OLGIATI, SABRINA DE CARLO, ROMANIELLO, EMILIOZZI, SURIANO, CORDA, DEIANA, ALBERTO MANCA, MARINO, PERANTONI, SCANU, LAPIA, CADEDDU

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale

Presentata il 20 dicembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – Il diritto internazionale marittimo (in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689) attribuisce agli Stati costieri il diritto di istituire una zona economica esclusiva. La presente proposta di legge prevede, quindi, l'istituzione di una zona economica esclusiva al di fuori della fascia del mare territoriale italiano.
Per comprendere l'esatta portata della presente proposta di legge è utile tenere presenti alcuni istituti del diritto internazionale marittimo codificati dalla citata Convenzione. Innanzitutto, il mare territoriale è individuato nella zona di mare adiacente alle coste sulla quale si estende la sovranità degli Stati. L'acquisto di tale sovranità è automatico e l'estensione del mare territoriale è pari a un massimo di 12 miglia marine dalla costa. Lo Stato esercita sul mare territoriale gli stessi poteri esercitati nell'ambito del territorio, con due fondamentali limitazioni: il diritto di passaggio cosiddetto «inoffensivo» o «innocente» di navi straniere e il divieto di esercitare la giurisdizione penale in ordine a fatti puramente interni alla nave straniera.
In secondo luogo, la piattaforma continentale è individuata nella parte del suolo marino contigua alle coste che costituisce un naturale prolungamento delle coste stesse e che si mantiene a una profondità costante di circa 200 metri, per poi precipitare negli abissi. Lo Stato costiero ha, anche al di fuori del mare territoriale, il diritto esclusivo di sfruttare tutte le risorse della piattaforma. Sussiste il problema di delimitare l'ambito della piattaforma tra Stati frontalieri o contigui. L'articolo 83 della citata Convenzione individua nell'accordo tra gli Stati interessati il criterio sulla base del quale procedere alla delimitazione.
La zona economica esclusiva, un istituto che negli anni recenti si è andato sovrapponendo a quello della piattaforma continentale, riconosce allo Stato costiero il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche sia minerali, per un'estensione massima di 200 miglia marine, un limite calcolato a partire dalla linea di base del mare territoriale. L'articolo 74 della citata Convenzione prevede, anche in questo caso, che alla delimitazione di tale zona tra Stati frontalieri o contigui si proceda sulla base di accordi tra gli Stati stessi.
Nello specifico, la presente proposta di legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1, al comma 1, autorizza l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano; al comma 2, prevede che tale zona sia istituita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia; al comma 3, prevede che la zona si estenda fino al limite derivante da accordi bilaterali da stipulare con gli Stati interessati e che fino alla data di entrata in vigore di tali accordi i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.
L'articolo 2, al comma 1, prevede che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia eserciti i propri diritti sovrani in materia di: esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, anche ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e con lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti; giurisdizione, in conformità alla citata Convenzione, relativamente all'installazione e all'utilizzazione di isole artificiali, di impianti e di strutture, alla ricerca scientifica marina, nonché alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino. Il comma 3 stabilisce che all'interno della zona economica esclusiva si applichino, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia.
Infine, l'articolo 3, al comma 1, dispone che l'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità alla citata Convenzione, delle libertà di navigazione e di sorvolo nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini.
La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale)

1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, di seguito denominata «Convenzione», resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. All'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

Art. 2.
(Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva)

1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i propri diritti sovrani in materia di:

a) esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, anche ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e con lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;

b) giurisdizione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, relativamente:

1) all'installazione e all'utilizzazione di isole artificiali, di impianti e di strutture;

2) alla ricerca scientifica marina;

3) alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino;

c) gli altri diritti e doveri previsti dalla Convenzione.

2. All'interno della zona economica esclusiva si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia.

Art. 3.
(Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva)

1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, delle libertà di navigazione e di sorvolo nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini.

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