PDL 2309

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2309

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MAGI, DAVIDE AIELLO, BENEDETTI, BRESCIA, BRUNO BOSSIO, LUCIANO CANTONE, CASA, CECCONI, CILLIS, CIMINO, CORNELI, CUNIAL, DAGA, D'ARRANDO, DI LAURO, DONNO, FICARA, FORCINITI, GAGNARLI, GALIZIA, GIACHETTI, GIARRIZZO, GIORDANO, GIULIODORI, GRIBAUDO, LICATINI, LOMBARDO, GABRIELE LORENZONI, MAGLIONE, MANZO, MARTINCIGLIO, MIGLIORE, MISITI, MURONI, OLGIATI, ORFINI, PALAZZOTTO, PAPIRO, PARENTELA, PASTORINO, PENNA, PERANTONI, PERCONTI, PIGNATONE, PINI, RAFFA, RIZZO NERVO, ANDREA ROMANO, SAITTA, SARLI, SARTI, SCUTELLÀ, SERRITELLA, FRANCESCO SILVESTRI, SODANO, TASSO, TERMINI, TRANO, ELISA TRIPODI, UNGARO, VIZZINI

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, trasformazione e immissione in commercio della canapa e dei prodotti da essa derivati

Presentata il 19 dicembre 2019

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Onorevoli Colleghi! — A giugno del 2019 i tavoli di crisi aperti al Ministero dello sviluppo economico erano 158. Per nessuna delle aziende coinvolte, a parte ArcelorMittal, la possibile ricaduta occupazionale dell'eventuale fallimento o della chiusura delle attività coinvolge un numero di addetti pari a quello dei lavoratori che la sentenza n. 30475 del 2019 delle sezioni unite penali della Cassazione rischia di «licenziare» da un giorno all'altro, avendo stabilito che la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina ottenuti dalla coltivazione di cannabis sativa L non rientra nell'ambito di applicazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e deve dunque considerarsi illecita. Da tale interpretazione inoltre discende che la vendita dei succitati prodotti integra il reato di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento, laddove residui una potenziale «efficacia drogante».
Le sezioni unite hanno così risolto l'apparente contrasto tra il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e la legge n. 242 del 2016, che aveva comportato a valle incertezze interpretative e contrasti giurisprudenziali anche tra diverse sezioni della Suprema Corte. Al legislatore, in questo quadro, non spetta di «correggere» l'interpretazione della Cassazione, che peraltro rispetto ad alcuni precedenti appare particolarmente restrittiva, ma di correggere i presupposti dei contrasti interpretativi che stanno alla base della sentenza delle sezioni unite, le quali peraltro riconoscono, e in qualche misura suggeriscono, l'opportunità di un nuovo intervento del legislatore, «così da delineare una diversa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L».
Non esiste oggi alcun interesse che giustifichi il sacrificio di un settore economico in crescita, che occupa 10.000 addetti e in cui operano circa 3.000 imprese. Un settore legale, peraltro, grazie a cui, come dimostrato da uno studio pubblicato sulla European Economic Review, si sono ridotti sensibilmente sia i volumi (-14 per cento), sia i profitti (da 90 a 170 milioni in meno) del mercato criminale. La parziale sostituzione di hashish e marijuana illegali con un succedaneo di fatto privo di «effetto drogante» ha inoltre avuto ricadute positive sotto il profilo sanitario.
Secondo quanto stimato dalla Coldiretti, gli ettari destinati alla coltivazione di cannabis sativa sono passati da poco meno di 400 nel 2013 a più di 4.000 nel 2018, ma le produzioni, con la chiusura degli shop di cannabis light, non potranno essere assorbite dalle altre destinazioni rimaste lecite dopo la sentenza delle sezioni unite (cosmetica, alimenti, forniture per industria e costruzioni, florovivaismo, materiali per uso agricolo e ambientale).
Dal 2016 ad oggi, la gran parte degli operatori coinvolti in questo mercato ha interpretato la legge n. 242 del 2016 in un modo che sembrava pacifico, vista la proliferazione (non repressa e non sanzionata) di centinaia e centinaia di punti vendita che oggi, dopo la sentenza della Cassazione, le autorità di sicurezza e giudiziarie sono autorizzate a considerare dediti a un'attività illecita. Sulla base di questa interpretazione sono state fatte scelte economiche e investimenti e assunti impegni e obbligazioni giuridiche. Sarebbe irresponsabile per il legislatore lasciare che questa interpretazione venga da un giorno all'altro ribaltata e un mercato di sostanze che, al di là della classificazione giuridica, non ha alcun senso scientifico considerare stupefacenti sia reso illegale neppure da una scelta del legislatore, ma per via giurisdizionale.
La presente proposta di legge, in analogia a quella già presentata dalla senatrice Emma Bonino al Senato (atto Senato n. 1466), serve dunque a ripristinare un principio su cui decine di migliaia di investitori, imprenditori e lavoratori avevano fatto razionalmente affidamento, e cioè che la disciplina introdotta dalla legge n. 242 del 2016, rendendo lecita la coltivazione della cannabis contenente THC in misura non superiore allo 0,6 per cento, consente la commercializzazione di tutti i prodotti da essa derivati, comprese le infiorescenze.
Poiché le sezioni unite penali della Cassazione hanno affermato che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016 va inteso come un elenco tassativo delle attività e delle finalità consentite per l'uso dei prodotti derivanti dalla cannabis sativa L, l'intervento legislativo che si propone risulta sufficiente per ripristinare l'operatività di un settore oggi paralizzato.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, modifica la legge n. 242 del 2016 al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore. In particolare vengono modificati l'articolo 1, che individua le finalità lecite della coltivazione della canapa, e l'articolo 2, che elenca i prodotti che possono lecitamente essere ottenuti dalla canapa coltivata, aggiungendo i prodotti e i preparati destinati a qualsiasi uso contenenti cannabidiolo il cui contenuto di THC non sia superiore allo 0,5 derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli.
L'articolo 2 modifica il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Si interviene in primo luogo sull'articolo 14, lettera a), che elenca le sostanze stupefacenti da includere nella tabella I, sopprimendo il numero 6), che fa riferimento alle «sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo». Inoltre si modifica la lettera b) dello stesso articolo 14, che indica i prodotti da inserire nella tabella II, sostituendo il numero 1) con il seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».
L'articolo 3 è relativo all'entrata in vigore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l'integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla coltivazione, alla trasformazione e all'immissione in commercio»;

b) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli».

Art. 2.

1. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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