PDL 2308

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2308

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PIGNATONE, DAVIDE AIELLO, CANCELLERI, CASA, CILLIS, DEL SESTO, D'ORSO, LICATINI, LOMBARDO, MAGLIONE, MARTINCIGLIO, NAPPI, PARENTELA, VILLANI

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni per lo spostamento del tribunale di Agrigento dal distretto della corte di appello di Palermo al distretto della corte di appello di Caltanissetta e la rideterminazione del circondario del tribunale di Sciacca

Presentata il 19 dicembre 2019

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Onorevoli Colleghi! — All'interno del panorama giudiziario italiano garantire l'efficienza nella gestione del servizio giustizia rappresenta un obiettivo di primaria importanza.
Per tale motivo, al fine di realizzare modelli virtuosi di amministrazione della giustizia appare opportuno provvedere ad un'adeguata distribuzione della «geografia giudiziaria».
La vicinanza della giustizia al territorio risponde alla necessità di garantire ai cittadini un sistema giudiziario di qualità, che sia altresì accessibile in un'ottica di prossimità e di agevole raggiungibilità dei vari uffici giudiziari.
L'analisi di tutte le criticità presenti nel nostro territorio e, in particolar modo, in quello siciliano, la cui estensione e il cui sistema viario non consentono di raggiungere agevolmente le varie sedi giudiziarie, sono alla base della presente proposta di legge che si prefigge l'obiettivo di trasferire il tribunale di Agrigento dal distretto di corte di appello di Palermo a quello di Caltanissetta, ampliando, di tal guisa, i confini territoriali di questo importante presidio di legalità della Sicilia centrale, oltre che rafforzandone la rilevanza, stante la peculiarità dei procedimenti giudiziari di cui è titolare.
Attualmente il distretto di corte di appello di Palermo è costituito dai circondari dei tribunali di Palermo, Trapani, Termini Imerese, Marsala, Sciacca ed Agrigento, e serve una popolazione di oltre 2 milioni di persone.
Il comprensorio del tribunale di Agrigento conta una popolazione di oltre 330.000 residenti, distribuita in 28 comuni.
Da un'analisi della conformazione geografica dei territori delle province siciliane, in particolare di quelle in oggetto (Palermo, Caltanissetta ed Agrigento), si può notare, ictu oculi, la contiguità territoriale tra le ultime due province.
La corte di appello di Caltanissetta dista poco più di 50 chilometri dal tribunale di Agrigento, a fronte dei 131 chilometri che lo separano, invece, dalla città di Palermo.
A ciò aggiungasi che il sistema viario della regione non agevola i collegamenti e gli spostamenti fra la sede giudiziaria di Agrigento e quella di Palermo, comportando circa 113 minuti di percorrenza.
A tal riguardo giova rilevare che, invece, la nuova strada statale n. 640 Agrigento-Caltanissetta ed i progetti che sono stati avviati per l'adeguamento delle infrastrutture ferroviarie garantiscono tempi di percorrenza notevolmente inferiori verso Caltanissetta per i comuni del comprensorio del tribunale di Agrigento.
Appare, dunque, di solare evidenza che la proposta di spostamento del tribunale di Agrigento all'interno del distretto di corte di appello di Caltanissetta non può che giovare ai suoi utenti in termini di più agevole accessibilità alle sedi giudiziarie.
Orbene, anche la CEPEJ (Commissione europea per l'efficienza della giustizia), nel dettare le proprie linee guida, richiamando l'attenzione sulle problematiche legate alle infrastrutture ed alle difficoltà dei collegamenti viari, ha ribadito che le eventuali riforme in materia di giustizia non devono in alcun modo incidere negativamente sul diritto ad un equo accesso dei cittadini alla giustizia, anche in termini di raggiungibilità delle sedi giudiziarie.
Il distretto di corte di appello di Caltanissetta comprende, allo stato attuale, i circondari dei tribunali di Caltanissetta, Gela ed Enna, con un bacino di utenza di gran lunga inferiore a quello gestito dalla corte di appello di Palermo.
Ragion per cui, il previsto trasferimento non potrebbe che migliorare l'efficienza nell'amministrazione della giustizia di entrambi i distretti di corte di appello in questione.
Il prospettato spostamento del tribunale di Agrigento nel distretto di corte di appello di Caltanissetta, pertanto, non andrebbe ad appesantire né tanto meno a rallentare l'operato e l'efficienza della corte di appello nissena, che risulta già dotata di adeguate strutture (aula bunker, tribunale per i minorenni, casa circondariale, uffici giudiziari ristrutturati e in fase di ampliamento) in grado di sopportare la consistenza e l'entità della mole di lavoro che siffatto accorpamento potrebbe ingenerare a seguito dell'assorbimento dei carichi di lavoro del circondario agrigentino.
L'approvazione della presente proposta di legge consentirebbe, dunque, un agevole accesso alla giustizia nell'ottica della realizzazione di una maggiore prossimità degli utenti alle varie sedi giudiziarie, e favorirebbe una risposta più celere nella lotta alla criminalità organizzata e no.
Più nello specifico l'articolo 1 della proposta di legge prevede la modifica della tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, spostando il tribunale di Agrigento dal distretto di corte di appello di Palermo a quello di Caltanissetta.
Conseguentemente, l'articolo 2 apporta modifiche alla tabella A della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ordine alla competenza territoriale degli uffici di sorveglianza e l'articolo 3 prevede modifiche alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, ed alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, con riferimento rispettivamente alle corti di assise di appello ed agli uffici del giudice di pace.
L'articolo 4 detta la disciplina transitoria, escludendo dal trasferimento i procedimenti pendenti, tranne quelli penali per i quali non è stata esercitata ancora l'azione penale.
L'articolo 5 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale preordinato alla rimodulazione delle piante organiche delle due corti di appello interessate dagli interventi della presente proposta di legge.
L'articolo 6, infine, prevede che la legge entri in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. Alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella voce: «Corte di appello di Caltanissetta», al capoverso: «Tribunale di Caltanissetta» è premesso il seguente:

«TRIBUNALE DI AGRIGENTO – Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana»;

b) nella voce: «Corte di appello di Palermo», il capoverso: «Tribunale di Agrigento» è soppresso.

Art. 2.
(Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel distretto di Caltanissetta è inserito l'ufficio di sorveglianza di Agrigento, con competenza per la circoscrizione del tribunale di Agrigento;

b) nel distretto di Palermo:

1) l'ufficio di sorveglianza di Agrigento è soppresso;

2) il tribunale di Sciacca è aggiunto all'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Trapani.

Art. 3.
(Modifiche alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, le variazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.
2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella voce: «Corte di appello di Caltanissetta», al capoverso: «Circondario di Caltanissetta» è premesso il seguente:

«CIRCONDARIO DI AGRIGENTO

Giudice di pace di Agrigento – Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana

Giudice di pace di Licata – Licata»;

b) nella voce: «Corte di appello di Palermo», il capoverso: «Circondario di Agrigento» è soppresso.

Art. 4.
(Disciplina dei procedimenti pendenti)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

Art. 5.
(Rimodulazione delle piante organiche)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le necessarie modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari delle corti di appello di Palermo e di Caltanissetta.

Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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