PDL 2298

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2298

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SIANI, SPORTIELLO, VISCOMI, LACARRA, RIZZO NERVO, ROSTAN, ANNIBALI, PINI, UBALDO PAGANO, TOPO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Presentata l'11 dicembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – Gli interventi previsti dalla presente proposta di legge sono finalizzati all'eliminazione dei profili problematici che sono emersi in sede di applicazione della legge n. 62 del 2011, recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori». L'entrata in vigore di quella legge, infatti, purtroppo non ha sortito gli effetti sperati a causa di alcune limitazioni giuridiche ed economiche contenute nel testo allora approvato dal Parlamento. Con le modifiche previste dall'iniziativa in esame ci si propone di superare quelle criticità, senza modificare l'impianto essenziale della legge e perseguendo lo spirito di quella riforma, finalizzato ad impedire che bambini varchino la soglia del carcere. In particolare si persegue quella finalità valorizzando l'esperienza delle case famiglia, considerate da tutti la vera soluzione al problema. Anche gli istituti di custodia attenuata per detenute madri (ICAM), infatti, per loro stessa natura mantengono una connotazione tipicamente detentiva, con evidenti conseguenze lesive per i minori in essi ospitati. Pur senza escludere il ricorso agli ICAM nei casi più gravi, si mira a promuovere il modello delle case famiglia, in primo luogo mediante l'eliminazione dei vincoli economici contenuti nella legge n. 62 del 2011. Secondo quella legge, infatti, la realizzazione delle case famiglia protette deve avvenire senza oneri per lo Stato.
Più in particolare, all'articolo 1 si prevedono alcune modifiche al codice di procedura penale.
Si interviene in primo luogo sul comma 4 dell'articolo 275 del codice, eliminando ogni riferimento alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Contemporaneamente si interviene sull'articolo 285-bis, che disciplina la custodia cautelare negli ICAM, stabilendo che il giudice possa disporre tale misura cautelare nel caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In questo modo si sancisce il principio secondo cui mai un bambino potrà varcare la soglia di un carcere. La misura di riferimento per l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di donne (o uomini in casi residuali) con figli minori di sei anni diventa quindi la casa famiglia protetta. Solo in ipotesi residuali, ove le esigenze di cautela siano ritenute particolarmente intense, il giudice può disporre la custodia cautelare negli ICAM.
Si interviene infine sulle norme che regolano le fasi esecutive delle misure cautelari e delle pene definitive. Nella pratica capita di frequente, infatti, che l'autorità procedente sia informata della presenza di minori solo dopo l'esecuzione della misura, con la conseguenza di ritardare l'applicazione delle normative speciali a tutela dei minori e di determinare comunque l'accesso in carcere, sia pure spesso per poco tempo, di donne con figli minori. Si interviene pertanto sull'articolo 293 del codice, che disciplina le modalità esecutive delle misure cautelari. Con la modifica in questione si prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria incaricati di eseguire la misura debbano inserire nel verbale di arresto l'eventuale presenza di circostanze che potrebbero determinare il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere, sulla base di quanto previsto dall'articolo 275, comma 4. Si prevede quindi che il verbale venga trasmesso senza ritardo, e comunque prima di trasferire l'arrestato nell'istituto di pena, all'autorità che ha emesso il provvedimento. In questo modo si consente all'autorità giudiziaria di valutare immediatamente l'elemento di novità e, se del caso, modificare la misura cautelare applicata. Analogamente si interviene sull'articolo 656 del codice, il quale disciplina l'esecuzione delle condanne definitive. Anche in questo caso si prescrive che l'autorità che cura l'esecuzione della sentenza debba immediatamente avvisare il magistrato di sorveglianza della sussistenza di ipotesi di possibile differimento obbligatorio della pena. La norma riguarda in particolare le donne incinte o con prole inferiore ai tre anni. In questo modo il magistrato di sorveglianza è posto immediatamente in condizione di applicare l'articolo 684, evitando l'ingresso in istituto di donne in evidente condizione di incompatibilità con il regime penitenziario.
All'articolo 2 si prevedono modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale, che disciplinano i casi di differimento obbligatorio e facoltativo della pena. All'articolo 146 si innalza a tre anni (oggi è uno) la soglia di età del minore al di sotto della quale è stabilita l'incompatibilità assoluta con il regime detentivo per la madre (o il padre). All'articolo 147 si prevede un'ipotesi di differimento facoltativo della pena nel caso in cui il minore abbia un'età compresa tra tre e sei anni. In entrambi i casi si prevede che il tribunale di sorveglianza, qualora rilevi la sussistenza di un concreto pericolo di commissione di delitti, possa stabilire che il differimento della pena possa essere disposto nelle forme della custodia in un ICAM o in una casa famiglia protetta. In questo modo il sistema previsto per la custodia cautelare in carcere viene sostanzialmente riproposto per le donne con condanne definitive.
All'articolo 3, infine, modificando la legge n. 62 del 2011, si elimina il vincolo normativo connesso alla realizzazione delle case famiglia protette senza oneri per lo Stato. In questo modo si prevede la possibilità (e non l'obbligo) per l'amministrazione centrale di finanziare, anche solo parzialmente, la realizzazione di nuove case famiglia protette. Si prevede poi un obbligo (e non più una facoltà) per l'amministrazione di stipulare convenzioni con gli enti locali per l'individuazione di luoghi da destinare a case famiglia protette. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette si fa fronte con i fondi della cassa delle ammende che, tra gli scopi istituzionali individuati dalla legge istitutiva, ha quello di finanziare progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie (articolo 4, comma 2, della legge 9 maggio 1932, n. 547). Si inserisce infine un comma ai sensi del quale i comuni ove hanno sede case famiglia protette sono tenuti a prendere in carico, attraverso i propri servizi sociali, le persone presenti nelle strutture.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono soppresse.
2. All'articolo 285-bis, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» sono sostituite dalle seguenti: «ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza».
3. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena».

4. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:

«4-quinquies. Qualora, nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all'articolo 684, comma 2, del presente codice».

Art. 2.
(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, numero 2), le parole: «anni uno» sono sostituite dalle seguenti: «anni tre»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta, ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri qualora sussista un pericolo rilevante».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, numero 3), le parole: «di età inferiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra tre e sei anni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi previsti dal numero 3) del primo comma, se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta, ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri qualora sussista un pericolo rilevante».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette.
2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglie protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».

2. All'articolo 5 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si provvede a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547».

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