PDL 2292

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2292

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
VARCHI, MASCHIO, FERRO, GALANTINO, DEIDDA

Modifiche al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e altre disposizioni in favore dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra, nonché estensione dei benefìci ad altre categorie di grandi invalidi

Presentata il 10 dicembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – Nel lontano 11 maggio 2000, in occasione dell'esame parlamentare che portò all'approvazione della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra», il Governo si impegnò, accogliendo un ordine del giorno, a reperire le risorse necessarie per «elevare in maniera significativa l'assegno supplementare previsto per le vedove dei grandi invalidi di guerra».
Ciò nonostante, tale impegno non ha avuto nessun seguito, neppure in occasione dell'approvazione della successiva legge finanziaria.
Il tema, particolarmente delicato, riguarda le vedove dei grandi invalidi, cioè coloro che, nel ruolo di mogli di uomini gravemente invalidi (ciechi, amputati degli arti superiori o inferiori, ciechi-sordi, amputati dei quattro arti o affetti da paraplegia), hanno dedicato la propria vita ad assisterli, con rinunce di vario genere.
È una pagina, quella delle mogli dei grandi invalidi, tutta da scrivere, che meriterebbe un'attenzione maggiore rispetto a quella che le è stata dedicata finora.
Tali donne, spesso, devono affrontare anche notevoli difficoltà economiche perché, costrette a rinunciare al lavoro per assistere i mariti, hanno come unico cespite la pensione di reversibilità e l'assegno supplementare.
A tale stato di disagio corre l'obbligo di provvedere prontamente, non solo come atto di doverosa riconoscenza nei confronti di quelle donne che, con sacrificio personale, hanno offerto una testimonianza di solidarietà umana, ma anche per il diritto che a loro spetta di fruire di un trattamento di reversibilità decoroso, al pari degli analoghi trattamenti a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o dello Stato.
Con la presente proposta di legge si intende dare piena attuazione all'impegno, assunto dal Governo nel 2000, di garantire miglioramenti pensionistici in favore delle vedove dei grandi invalidi di guerra.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, si propone, alla lettera a), numero 1), di rideterminare le pensioni spettanti alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi di guerra in misura pari al 60 per cento della pensione di categoria, in luogo dell'attuale 55 per cento circa, e prevede, al numero 2) della medesima lettera, a favore delle vedove dei grandi invalidi di guerra, oltre all'assegno supplementare e all'assegno di superinvalidità, già previsti, anche l'assegno di cumulo percepito in vita dal grande invalido.
La lettera b) estende il trattamento vedovile al familiare o ad altra persona convivente, sempre che tali soggetti dimostrino di avere prestato assistenza al grande invalido in vita. Sconcerta, infatti, dover rilevare come, a differenza di quanto è previsto in favore dei figli delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e dei figli delle vedove degli invalidi dalla 2a all'8a categoria, a tali soggetti non sia riconosciuta alcuna forma di pensione di reversibilità; mentre la lettera c) vuole estendere, ancorché in misura ridotta rispetto a quanto riconosciuto ai figli delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice, il beneficio economico corrisposto come assegno supplementare ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra. Si tratta di soggetti che, a causa della loro totale inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, non sono in grado di procurarsi un proprio reddito.
L'articolo 2 ripristina un trattamento speciale temporaneo, limitato a un anno, per le vedove e gli orfani totalmente inabili dei grandi invalidi deceduti dopo la data di entrata in vigore della legge. Tragica è, infatti, la condizione in cui vengono attualmente lasciate le famiglie dei grandi invalidi deceduti, proprio nel momento di maggiore bisogno e difficoltà.
Si chiede, pertanto, anche se per una sola annualità, l'estensione ai coniugi superstiti o agli orfani dei grandi invalidi di guerra di quanto previsto in favore dei superstiti delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice.
Il successivo articolo 3 mira a estendere al coniuge e agli orfani dei grandi invalidi di guerra il beneficio dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, beneficio già riconosciuto dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, agli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice.
L'articolo 4 estende i benefìci della legge anche ai superstiti dei grandi invalidi per servizio militare di leva e di quelli previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 437 (ora articoli 1906 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66), in quanto vittime di incidenti provocati dall'esplosione di ordigni abbandonati dalle Forze armate durante le esercitazioni in tempo di pace.
Complessivamente, il presente provvedimento si rivolge a poco più di 10.000 fra vedove e orfani, che da anni attendono il riconoscimento del diritto che spetta loro per aver servito la Patria, assistendo, attraverso un'umile e quotidiana abnegazione, chi ha subìto le più gravi invalidità a causa della guerra.
Un intervento che comporta, peraltro, un modesto impegno finanziario che il Paese non può esimersi dal sostenere.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915)

1. Al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38:

1) al primo comma, dopo le parole: «la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G» sono inserite le seguenti: «, maggiorata in misura pari al sessanta per cento dell'importo della pensione di 1° categoria di cui all'annessa tabella C,»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al sessanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido e un assegno per cumulo di infermità pari al sessanta per cento della misura indicata dalla tabella F. Tali assegni competono purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza»;

b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.(Riconoscimento del trattamento di reversibilità ad altri familiari o conviventi)1. Il trattamento di reversibilità previsto in favore del coniuge superstite e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o altra persona convivente che dimostri di avere convissuto con il dante causa prestandogli assistenza nel corso degli ultimi cinque anni di vita»;

c) all'articolo 45, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«I figli e gli orfani maggiorenni di cui al primo comma hanno diritto, in assenza del coniuge superstite del grande invalido di guerra, a percepire anche l'assegno supplementare di cui all'articolo 38, quarto comma. L'assegno supplementare spetta, altresì, agli orfani minorenni nonché, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, agli orfani maggiorenni iscritti all'università o a istituti di istruzione secondaria di secondo grado».

Art. 2.
(Trattamento speciale in favore del coniuge e degli orfani dei grandi invalidi di guerra)

1. Al coniuge superstite del grande invalido di guerra deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o, in sua assenza, agli orfani maggiorenni totalmente inabili, in stato di disagio economico, spetta, per la durata di dodici mesi, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivamente percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori, ad eccezione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dal primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Alla scadenza dei dodici mesi, agli aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente.

Art. 3.
(Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano anche al coniuge superstite e agli orfani minorenni o totalmente inabili, in stato di disagio economico, dei grandi invalidi di guerra.

Art. 4.
(Estensione dei benefìci ai grandi invalidi per servizio militare di leva o vittime di ordigni bellici in tempo di pace)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai coniugi superstiti e agli orfani totalmente inabili, in stato di disagio economico, dei grandi invalidi per servizio militare di leva nonché ai coniugi superstiti e agli orfani totalmente inabili, in stato di disagio economico, dei grandi invalidi vittime di ordigni bellici in tempo di pace, di cui all'articolo 1906 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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