PDL 2280

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2280

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BELLUCCI, MELONI, LOLLOBRIGIDA, RAMPELLI, ACQUAROLI, BALDINI, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di estensione della disciplina alle dipendenze patologiche

Presentata il 29 novembre 2019

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Onorevoli Colleghi! — La necessità di riformare il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nasce dall'accorata richiesta e dal fattivo contributo di numerosi professionisti nonché delle associazioni di categoria, scientifiche e dei familiari, maggiormente rappresentative a livello nazionale, che quotidianamente operano a vantaggio delle persone direttamente e indirettamente coinvolte nella problematica delle dipendenze patologiche all'interno delle numerose tipologie di servizi attivi sia nel settore pubblico che in quello privato convenzionato e accreditato.
In ventinove anni, il panorama delle dipendenze patologiche è, infatti, profondamente mutato, sia per la capillarità del fenomeno che per le specifiche caratteristiche assunte dallo stesso.
Alla luce dei dati pubblicati nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, predisposta dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018, così come nella relazione europea sulla droga, presentata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'anno 2019, emerge che l'Italia è al terzo posto in Europa per l'utilizzo della cannabis e al quarto posto per l'impiego della cocaina. Al dato relativo alla diffusione della droga si accompagna quello delle morti ufficiali ad essa conseguenti, pari a sei ogni sette giorni.
Il panorama delle sostanze stupefacenti presenti nel mercato illecito, con le costanti modifiche apportate alle formule chimiche, nel tentativo di creare nuove sostanze non ancora comprese nelle tabelle delle sostanze illegali e di evitare così le conseguenze penali derivanti dallo spaccio, è sempre più diversificato e temibile.
Allo stato attuale, infatti, sono state individuate almeno novantadue tipologie di sostanze sintetiche differenti e una conseguenza di ciò, unitamente alla costante ricerca del piacere da realizzare secondo il principio del «qui e ora», al quale la società contemporanea sembra tendere, sono i fenomeni della diffusione della polidipendenza, ovvero della contemporaneità di più dipendenze patologiche nella stessa persona, e dell'innalzamento dei casi di comorbilità, intendendo con ciò la contemporanea presenza di almeno una forma di dipendenza patologica insieme a una patologia psichiatrica, riscontrati in fase di diagnosi e di cura.
Alle dipendenze dalle droghe illegali, inoltre, si sommano i comportamenti connessi a quelle legali, come l'alcol, rispetto al quale si stima che almeno un milione e mezzo di giovani abusi di esso.
Dall'entrata in vigore del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, inoltre, si è modificata anche la società, a seguito dell'utilizzo sempre più massivo dei computer, di internet, delle nuove tecnologie e dei social che hanno portato, unitamente al progresso, alla creazione non solo di nuove forme di vendita di prodotti, il cui utilizzo distorto è in grado di produrre effetti psicostimolanti con differenti livelli di rischio e di danno, ma anche di una vera e propria rete di spaccio potenzialmente internazionale.
Alle dipendenze da sostanze, dunque, si somma spesso una serie di ulteriori dipendenze patologiche, definite comportamentali, come il disturbo da gioco d'azzardo (come definito dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali-5): a fronte dei 106,8 miliardi di euro giocati nel corso del 2018 da parte dei cittadini italiani, secondo quanto riportato nel «Libro Blu 2018» dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si registra che il gioco on line ammonta al 29,4 per cento del totale economico incassato e che sono 700.000 i giovani che manifestano una problematica di dipendenza patologica in tale settore.
Ulteriori dipendenze comportamentali patologiche hanno a che fare con le smodate quantità di ore trascorse utilizzando internet e i social network, effettuando acquisti compulsivi in rete e collegandosi a siti con contenuti pornografici.
In ragione di quanto esposto, nel tentativo, non certo facile, di descrivere in modo esaustivo la poliedricità del fenomeno delle dipendenze patologiche da sostanze e comportamentali, nonché delle polidipendenze, si ritiene non più procrastinabile la riforma del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, con particolare riferimento al sistema dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione, in continuità con le innovazioni apportate dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45.
La presente proposta di legge, pertanto, si fonda su tre elementi cardine: la governance, il processo integrato di presa in carico globale della persona e le risorse.
In particolare, ritenendo il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come modificato dalla citata legge n. 45 del 1999, ancora valido nei princìpi riferiti alla centralità della persona, all'integrazione dei servizi e alla garanzia delle risorse, con le modifiche proposte si intende: rafforzare il concetto di libertà di scelta della cura; assicurare una maggior attenzione per i preadolescenti e gli adolescenti; sviluppare il sistema di raccolta dei dati derivanti dalle attività svolte, per contribuire alla conoscenza e allo studio approfonditi e dettagliati del fenomeno; tenere conto dell'evoluzione delle dipendenze sia da sostanze che comportamentali al fine di rendere più efficiente l'attività dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione.
Per quanto riguarda la governance del sistema, poi, si intende garantire la priorità delle scelte di indirizzo politico effettuate dal Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e istituire l'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche, in luogo della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze, ritenuta meno efficace alla luce dell'azione svolta; l'Osservatorio avrà funzioni di raccolta dei dati e sarà composto da un'adeguata rappresentanza degli attori chiamati a interagire nei processi di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento sociale e lavorativo; inoltre, potrà essere il contesto in cui accogliere ed elaborare le diverse istanze regionali attraverso l'attiva partecipazione dei rappresentanti territoriali.
Per quanto attiene al processo integrato di presa in carico globale, si intende superare una metodologia tarata più che altro sui livelli «prestazionali» (prevenzione primaria e secondaria, presa in carico iniziale, disintossicazione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale e lavorativo), a vantaggio di un orientamento maggiormente basato sulla persona e di un inquadramento dell'intervento inteso come multidisciplinare, dunque integrato, sociale e sanitario, differenziato negli obiettivi e per le diverse fasi di un processo misurabile, inteso come unico, indivisibile e personalizzato.
Al fine di poter effettivamente rilanciare un'azione di reale contrasto delle dipendenze patologiche, la presente proposta di legge prevede la reintroduzione di un fondo nazionale specificamente dedicato a tali dipendenze (il Fondo nazionale per il contrasto delle dipendenze patologiche), superando la scelta di fare confluire le relative risorse indistintamente nel Fondo nazionale per le politiche sociali, come avvenuto con la legge 8 novembre 2000, n. 328. L'auspicio è che in tal modo possano essere individuate nuove prassi operative, come avvenuto in passato, e si possano sperimentare nuovi e importanti percorsi di prevenzione, cura e reinserimento socio-lavorativo. Il Fondo è alimentato dall'80 per cento delle somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati alla criminalità e dal 50 per cento degli importi confiscati a seguito di condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
In ultimo, si propone una razionalizzazione del sistema tariffario, che oggi rappresenta un punto debole dei servizi nei diversi territori regionali, disomogeneo e spesso insufficiente a rispondere alla necessità di garantire realmente un servizio di qualità, globale e integrato, alla luce delle nuove sfide e delle complessità sempre maggiori che i servizi devono necessariamente affrontare, a garanzia della qualità dell'intervento e dell'offerta articolata dello stesso e nel rispetto della persona da porre, sempre, al centro del loro operato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, la parola: «antidroga» è sostituita dalle seguenti: «di contrasto delle dipendenze patologiche»;

2) al comma 5, dopo le parole: «della politica generale» sono inserite le seguenti: «di presa in carico globale della persona con problemi di dipendenza patologica nonché»;

3) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche è istituito l'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche, che verifica l'andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche secondo le disposizioni del comma 8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio.
7-bis. L'Osservatorio è composto dai membri del Comitato o da loro delegati, dal capo del Dipartimento per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, da nove rappresentanti degli enti accreditati o delle loro reti di rilevanza nazionale, con esperienza riconosciuta nel campo della prevenzione delle dipendenze e in quello dei servizi di cura e riabilitazione dalle medesime, da sei rappresentanti dei servizi per le dipendenze patologiche, da un rappresentante di ogni regione o degli osservatori regionali sulle dipendenze, ove istituiti, da quattro esperti della materia o docenti universitari in rappresentanza di ciascuna area del territorio nazionale suddiviso in nord, centro, sud e isole maggiori, da un rappresentante del Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità e da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche»;

4) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. L'Osservatorio individua criteri omogenei per la raccolta dei dati sui risultati delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione svolte dai servizi pubblici e dagli enti autorizzati o accreditati e, sulla base delle direttive e dei criteri adottati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sull'entità della popolazione con dipendenza patologica, anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e delle problematiche inerenti alle dipendenze comportamentali, e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope o l'insorgenza di altre dipendenze comportamentali;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati autorizzati o accreditati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale, compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena, nelle caserme e in altri luoghi pubblici che l'Osservatorio ritiene di monitorare; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private autorizzate o accreditate;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di farmaci agonisti e antagonisti, nei servizi di cui alla lettera b), sull'epidemiologia delle patologie correlate nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope e sull'evoluzione e sulle diverse tipologie delle dipendenze comportamentali patologiche;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e di prevenzione e sulle forme illegali di attività inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;

e) sulle fonti e sui canali del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle attività illecite inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;

f) sull'attività svolta dalle Forze di polizia nel settore della prevenzione e della repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e delle attività illecite inerenti alle dipendenze comportamentali patologiche;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle dipendenze patologiche e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

8-bis. L'Osservatorio, inoltre, ha il compito di:

a) promuovere il carattere integrato socio-sanitario del processo terapeutico individualizzato, psico-socio-riabilitativo ed educativo, di cura e di prossimità, nonché le attività di prevenzione attivate dai servizi pubblici e dagli enti privati autorizzati o accreditati;

b) fornire un parere sulle linee guida sulle dipendenze patologiche predisposte a cura del Ministero della salute;

c) proporre protocolli di intesa tra le amministrazioni, compresa quella penitenziaria, per coordinare le modalità della continuità dei percorsi terapeutici al momento della scarcerazione dei detenuti beneficiari di misure alternative;

d) proporre i contenuti della Conferenza nazionale di cui al comma 15 e verificarne l'applicazione»;

5) al comma 12, le parole: «promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere dell'Osservatorio, promuove campagne informative sugli effetti negativi e sui danni alla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sulle dipendenze comportamentali patologiche e sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze e del fenomeno relativo alle dipendenze comportamentali patologiche»;

6) al comma 13, le parole: «lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro annui a valere sulla quota del Fondo nazionale per il contrasto delle dipendenze patologiche destinata agli interventi previsti dall'articolo 127» e le parole: «risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche» sono sostituite dalle seguenti: «risorse finanziarie tra i più idonei operatori telematici, la stampa quotidiana e periodica e le emittenti radiofoniche»;

7) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato, tenuto conto dei contenuti proposti dall'Osservatorio, deve convocare una Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e delle dipendenze comportamentali patologiche, nonché sul sistema dei servizi per le dipendenze patologiche, alla quale invita, oltre a rappresentanti del mondo accademico del settore, i soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati che esercitano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura delle dipendenze patologiche. Le conclusioni della Conferenza sono comunicate alle Camere anche al fine di individuare eventuali modifiche da apportare alla legislazione vigente in materia di contrasto delle dipendenze patologiche alla luce dell'esperienza applicativa»;

8) nella rubrica, la parola: «antidroga» è sostituita dalle seguenti: «di contrasto delle dipendenze patologiche»;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) determina, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per le attività di prevenzione delle dipendenze patologiche nonché per la cura e il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza patologica;

a-bis) determina ogni triennio, sentito l'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il sistema tariffario nazionale per la prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche, per i servizi ordinari e specialistici nonché per la presa in carico delle misure alternative alla detenzione, stabilendo il minimo e il massimo delle tariffe su base giornaliera e pro capite, in relazione ai requisiti funzionali e strutturali di accreditamento dei servizi ambulatoriali, di prossimità, semiresidenziali, residenziali e specialistici, tenuto conto della popolazione residente, della popolazione con problemi di dipendenza e della carenza dei servizi al fine di rendere omogenea la loro distribuzione nel territorio nazionale. Nella programmazione triennale non si può procedere a una diminuzione delle risorse rispetto al triennio precedente, tranne nel caso che la diminuzione della popolazione affetta da dipendenze patologiche sia comprovata da dati oggettivi e scientificamente rilevabili;

a-ter) promuove, sentito l'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di percorsi e progetti terapeutici individualizzati e integrati per la presa in carico globale della persona e per la determinazione delle relative risorse economiche e professionali, anche attraverso intese con le altre amministrazioni centrali dello Stato;

a-quater) verifica l'adempimento e l'applicazione omogenea nel territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza relativi alle dipendenze patologiche»;

2) alla lettera c), le parole: «unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «aziende sanitarie locali, concernente le dipendenze patologiche»;

3) alla lettera e), numero 2), le parole: «e l'Istituto superiore di sanità» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Istituto superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche»;

4) alla lettera h), le parole: «tra tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «tra persone con dipendenza patologica»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera b), le parole: «dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

2.2) alla lettera c), le parole: «attivi nel settore delle droghe e dell'alcool» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati o accreditati che si occupano delle dipendenze patologiche»;

3) nella rubrica, le parole: «dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

2) al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque» e le parole: «all'alcoolismo e al tabagismo» sono sostituite dalle seguenti: «all'alcoolismo, al tabagismo e alle dipendenze comportamentali,»;

3) nella rubrica, le parole: «dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

e) all'articolo 6, comma 3, le parole: «ogni due anni» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;

f) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole: «di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono inserite le seguenti: «nonché per il contrasto delle dipendenze comportamentali patologiche,» e le parole: «del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n. 121» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

2) al comma 2, dopo le parole: «di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono inserite le seguenti: «nonché nel contrasto delle dipendenze comportamentali patologiche,» e le parole: «il Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione»;

3) al comma 3, le parole: «Il Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione» e la parola: «antidroga» è sostituita dalle seguenti: «di contrasto delle dipendenze patologiche, sia da sostanze che comportamentali»;

4) al comma 4, le parole: «del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

5) al comma 5, le parole: «del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche» e le parole: «1990-1992, 6.800 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «2020-2022, 10 milioni di euro»;

6) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

g) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: «Direzione centrale per i servizi antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il contrasto delle dipendenze comportamentali patologiche»;

2) al comma 2, le parole: «Direzione centrale per i servizi antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

3) al comma 3, le parole: «la Direzione centrale per i servizi antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «nonché nel contrasto delle dipendenze comportamentali patologiche, la Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

4) al comma 4, le parole: «Direzione centrale per i servizi antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

5) al comma 5, le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro» e le parole: «relativamente al 1990» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente al 2020»;

6) nella rubrica, la parola: «antidroga» è sostituita dalle seguenti: «per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

h) all'articolo 12, comma 1, le parole: «prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto della diffusione delle dipendenze patologiche, nonché delle relative azioni di prevenzione, cura e recupero socio-sanitario»;

i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «e l'Istituto superiore di sanità» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Istituto superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche»;

l) all'articolo 15, comma 1, le parole: «i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presìdi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie» sono sostituite dalle seguenti: «i metodi di cura delle dipendenze patologiche, l'elenco dei presìdi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione e alla cura delle medesime dipendenze»;

m) all'articolo 52, comma 4, le parole: «al Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

n) all'articolo 53, comma 3, le parole: «il Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

o) all'articolo 57, comma 1, le parole: «al Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

p) all'articolo 70, comma 7, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche antidroga, al Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno» sono sostituite dalle seguenti: «al Dipartimento per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche del Ministero dell'interno»;

q) all'articolo 73:

1) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche»;

2) al comma 5-bis, le parole: «da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «da persona con problemi di dipendenza patologica»;

r) all'articolo 75, comma 2, le parole: «servizio pubblico per le tossicodipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «servizio pubblico per le dipendenze patologiche»;

s) all'articolo 80, comma 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f) se l'offerta o la cessione è finalizzata a ottenere prestazioni sessuali da parte della persona con problemi di dipendenza patologica;

g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, compresi gli istituti professionali e le università, di centri di aggregazione giovanili o sportivi, di caserme, di carceri, di ospedali, di strutture per la cura e la riabilitazione delle persone con dipendenza patologica o aventi particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette, di cimiteri e/o di camere mortuarie»;

t) all'articolo 82, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone minorenni ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di centri di aggregazione giovanili o sportivi o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali o sanitari, compresi i cimiteri e le camere mortuarie»;

u) all'articolo 84, comma 3, le parole: «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

v) all'articolo 87, comma 1, le parole: «al Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

z) all'articolo 88, comma 1, le parole: «Il Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

aa) all'articolo 89:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «persona con problemi di dipendenza patologica che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per le dipendenze patologiche» e, al terzo periodo, le parole: «il tossicodipendente o l'alcooldipendente» sono sostituite dalle seguenti: «la persona con problemi di dipendenza patologica»;

2) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Se una persona con problemi di dipendenza patologica, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi a un programma di recupero presso i servizi pubblici per le dipendenze patologiche, ovvero presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata la certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le dipendenze patologiche o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dall'articolo 116, comma 2, lettera d), attestante lo stato di dipendenza patologica e la procedura con la quale questa è stata accertata, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura»;

3) al comma 5-bis, la parola: «socio-riabilitativo» è sostituita dalla seguente: «psico-socio-riabilitativo»;

4) nella rubrica, le parole: «dei tossicodipendenti o alcooldipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con problemi di dipendenza patologica»;

bb) all'articolo 90, comma 1, le parole: «al proprio stato di tossicodipendente» sono sostituite dalle seguenti: «al proprio stato di dipendenza patologica diagnosticata»;

cc) all'articolo 91, comma 2, le parole: «per le tossicodipendenze» sono sostituite dalle seguenti: «per le dipendenze patologiche» e le parole: «è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «è stata accertata la dipendenza patologica»;

dd) all'articolo 94:

1) al comma 1, le parole: «persona tossicodipendente o alcooldipendente» sono sostituite dalle seguenti: «persona con problemi di dipendenza patologica» e le parole: «attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche» sono sostituite dalle seguenti: «attestante la diagnosi di dipendenza patologica, la procedura con la quale è stata accertata»;

2) al comma 3, le parole: «deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio» sono sostituite dalle seguenti: «deve altresì accertare la diagnosi di dipendenza patologica o l'esecuzione del programma di recupero laddove non siano preordinati al conseguimento del beneficio»;

3) al comma 4, le parole: «il tossicodipendente o l'alcooldipendente» sono sostituite dalle seguenti: «la persona con problemi di dipendenza patologica»;

4) al comma 6-ter, la parola: «socio-riabilitativo» è sostituita dalla seguente: «psico-socio-riabilitativo»;

ee) l'articolo 95 è sostituito dal seguente:

«Art. 95. – (Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona con problemi di dipendenza patologica)1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al suo stato di dipendenza patologica deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e psico-socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro della giustizia si provvede all'acquisizione di apposite strutture da destinare alle persone con problemi di dipendenza patologica condannate con sentenza anche non definitiva»;

ff) all'articolo 96:

1) al comma 1, le parole: «di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «di dipendenza patologica o sia ritenuto dall'autorità sanitaria affetto da problemi di dipendenza patologica»;

2) al comma 2, le parole: «al tossicodipendente non ammesso» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona con problemi di dipendenza patologica non ammessa»;

3) al comma 3, le parole: «detenuti tossicodipendenti o alcoolisti» sono sostituite dalle seguenti: «detenuti con problemi di dipendenza patologica»;

4) al comma 6-bis, le parole: «Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti» sono sostituite dalle seguenti: «Per i minori con problemi di dipendenza patologica diagnosticata, o con condotte similari, anche in comorbilità psichiatrica», la parola: «socio-riabilitative» è sostituita dalla seguente: «psico-socio-riabilitative» e la parola: «socio-riabilitativo » è sostituita dalla seguente: «psico-socio-riabilitativo»;

5) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

«6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

6) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prestazioni socio-sanitarie per detenuti con problemi di dipendenza patologica»;

gg) all'articolo 99:

1) al comma 1, le parole: «nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla» sono sostituite dalle seguenti: «nave nazionale, un'imbarcazione da diporto o un natante, che si sospetti essere adibiti al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarli, sottoporli a visita e a perquisizione del carico, catturarli e condurli»;

2) al comma 2, dopo le parole: «su navi» sono inserite le seguenti: «, imbarcazioni da diporto e natanti»;

hh) all'articolo 100:

1) la parola: «antidroga», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «di contrasto delle dipendenze patologiche»;

2) al comma 3, dopo le parole: «dei veicoli,» sono inserite le seguenti: «delle navi, delle imbarcazioni,»;

3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Possono altresì essere assegnati, a richiesta, a enti del Terzo settore che si occupano di prevenzione delle dipendenze patologiche o di recupero e di reinserimento di persone con problemi di dipendenza patologica»;

4) al comma 5, dopo le parole: «per essere riassegnate,» sono inserite le seguenti: «per l'80 per cento, al Fondo nazionale per il contrasto delle dipendenze patologiche di cui all'articolo 127 e, per il rimanente 20 per cento,»;

ii) all'articolo 101:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle finalità del Fondo nazionale per il contrasto delle dipendenze patologiche di cui all'articolo 127»;

2) ai commi 2 e 3, le parole: «del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

3) al comma 4, le parole: «Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono, per almeno il 50 per cento, al Fondo nazionale per il contrasto delle dipendenze patologiche di cui all'articolo 127 e, per la restante parte,»;

ll) all'articolo 104:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero della salute, acquisito il parere dell'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche, promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui rischi e sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e dalle dipendenze comportamentali, nonché dalle patologie correlate»;

2) al comma 4:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) degli aspetti preventivi, in relazione sia agli effetti e ai danni derivanti dalle dipendenze patologiche sia agli approcci ritenuti scientificamente più accreditati per svolgere gli interventi di prevenzione»;

2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dell'incentivazione di attività volte a favorire l'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado, unitamente all'incentivazione degli elementi valoriali e culturali specifici della propria nazione e, in generale, di quelli ritenuti universali, nonché delle attività di carattere ricreativo e sportivo, da svolgere eventualmente anche all'esterno della scuola»;

2.3) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e secondaria»;

3) al comma 6, la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

mm) all'articolo 105:

1) le parole: «scuola media», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «scuola secondaria di primo grado»;

2) al comma 2, la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

3) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di enti accreditati e del mondo accademico che si occupano di dipendenze patologiche»;

4) al comma 5, al primo periodo, le parole: «e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli» sono sostituite dalle seguenti: «, sull'educazione all'intelligenza emotiva, sui rischi e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli informativi» e, al secondo periodo, le parole: «istituti di ricerca ed enti» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di ricerca ed enti accreditati con esperienza nella prevenzione e nella cura delle dipendenze patologiche»;

5) al comma 7, dopo la parola: «enti» sono inserite le seguenti: «autorizzati o accreditati»;

6) al comma 8, la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

nn) all'articolo 106:

1) al comma 1, le parole: «ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone con problemi di dipendenza patologica, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie di primo e di secondo grado»;

2) al comma 3, la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

oo) all'articolo 113, comma 1:

1) all'alinea, la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le attività di prevenzione e di intervento per il contrasto delle dipendenze patologiche siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l'assistenza alle persone con problemi di dipendenza patologica e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale»;

3) alla lettera b), la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

4) alla lettera d), i numeri da 1) a 4) sono sostituiti dai seguenti:

«1) analisi delle condizioni cliniche e socio-sanitarie della persona con problemi di dipendenza patologica anche nei rapporti con la famiglia;

2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di dipendenza patologica effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;

3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo all'individuazione precoce di quelle correlate allo stato di dipendenza patologica;

4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e psico-socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta della cura, della struttura nonché del luogo di trattamento espresso dal diretto interessato o da un suo delegato, relativamente all'intero territorio nazionale»;

pp) all'articolo 114, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «e recupero dei tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e riabilitazione delle persone con problemi di dipendenza patologica»;

2) alla lettera c), le parole: «del tossicodipendente» sono sostituite dalle seguenti: «della persona con problemi di dipendenza patologica»;

qq) all'articolo 115:

1) al comma 1, la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche» e le parole: «assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità» sono sostituite dalle seguenti: «promozione dell'agio, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento delle persone con problemi di dipendenza patologica, ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di supporto e sviluppo psico-socio-culturale della personalità»;

2) al comma 2, dopo le parole: «reinserimento sociale» sono inserite le seguenti: «e lavorativo»;

rr) all'articolo 116:

1) al comma 1, al primo periodo, la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche» e, al secondo periodo, le parole: «a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché educativa e riabilitativa, a favore di persone con problemi di dipendenza patologica»;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera d), le parole: «alla tossicodipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «alle dipendenze patologiche», le parole: «di tossicodipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «di dipendenze patologiche» e le parole: «della tossicodipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «delle dipendenze patologiche»;

2.2) alla lettera e), le parole: «dei tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con dipendenza patologica»;

3) al comma 5, le parole: «dei tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con dipendenza patologica»;

4) nella rubrica, dopo le parole: «di scelta» sono inserite le seguenti: «della cura da parte»;

ss) all'articolo 117:

1) al comma 1, le parole: «attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «attestante lo stato di dipendenza patologica, recupero e riabilitazione di persone con problemi di dipendenza patologica»;

2) al comma 2, le parole: «dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con problemi di dipendenza patologica»;

tt) all'articolo 118:

1) la parola: «tossicodipendenze», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

2) al comma 2, lettera b), le parole: «nei tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «nelle persone con problemi di dipendenza patologica»;

3) al comma 4, lettera a), le parole: «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

uu) all'articolo 119:

1) al comma 1, le parole: «ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone di nazionalità italiana con problemi di dipendenza patologica che si trovano all'estero»;

2) nella rubrica, le parole: «ai tossicodipendenti italiani all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «alle persone di nazionalità italiana con problemi di dipendenza patologica che si trovano all'estero»;

vv) nella rubrica del titolo X, la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

zz) all'articolo 120:

1) al comma 1, le parole: «Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque manifesta un problema legato alle dipendenze patologiche» e la parola: «socio-riabilitativo» è sostituita dalla seguente: «psico-socio-riabilitativo»;

2) al comma 3, dopo le parole: «i medici,» sono inserite le seguenti: «gli psicologi,»;

3) al comma 4, le parole: «dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «con problemi di dipendenza patologica»;

4) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Ogni regione o provincia autonoma provvede a elaborare un modello di scheda sanitaria della persona con problemi di dipendenza patologica, sentiti gli Ordini professionali delle figure professionali operanti nei servizi per le dipendenze patologiche e i referenti di tali servizi, nonché gli esperti del settore del mondo accademico e gli enti autorizzati o accreditati, in modo che il modello di scheda risulti calibrato per ciascuna tipologia di servizio erogato rispetto alle diverse dipendenze patologiche. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di scheda sanitaria di cui al comma 8 deve essere realizzato tramite l'utilizzazione di un apposito software, che generi un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e consenta di registrare i dati relativi all'attività svolta da ciascun servizio che si occupa delle persone con dipendenza patologica»;

aaa) all'articolo 121:

1) al comma 2, le parole: «che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «con problemi di dipendenza patologica» e la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

2) al comma 3, la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche» e la parola: «socio-riabilitativo» è sostituita dalla seguente: «psico-socio-riabilitativo»;

3) nella rubrica, la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

bbb) all'articolo 122:

1) al comma 1, dopo le parole: «strutture private autorizzate» sono inserite le seguenti: «o accreditate», dopo le parole: «da un medico» sono inserite le seguenti: «o da uno psicologo», la parola: «socio-riabilitativo» è sostituita dalla seguente: «psico-socio-riabilitativo» e le parole: «psicofisiche del tossicodipendente lo consentano» sono sostituite dalle seguenti: «psicofisiche della persona con problemi di dipendenza patologica lo consentano, il ricorso all'attività lavorativa quale parte integrante del percorso terapeutico riabilitativo e»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dignità della persona» sono inserite le seguenti: «e del principio della libertà di cura»;

3) al comma 3, dopo le parole: «del medico» sono inserite le seguenti: «o dello psicologo»;

4) al comma 4, dopo le parole: «strutture private autorizzate» sono inserite le seguenti: «o accreditate»;

5) al comma 5, la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche» e la parola: «socio-riabilitativo» è sostituita dalla seguente: «psico-socio-riabilitativo»;

6) nella rubrica, la parola: «socio-riabilitativo» è sostituita dalla seguente: «psico-socio-riabilitativo»;

ccc) all'articolo 122-bis, comma 1, le parole: «politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «politiche di contrasto delle dipendenze patologiche, acquisito il parere dell'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche,», la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche» e le parole: «dai tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone con problemi di dipendenza patologica»;

ddd) all'articolo 123, comma 1, le parole: «con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «con la quale è stata accertata la diagnosi di dipendenza patologica»;

eee) all'articolo 124:

1) al comma 1, le parole: «di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza » sono sostituite dalle seguenti: «ai quali viene diagnosticata una dipendenza patologica» e la parola: «socio-assistenziali» è sostituita dalla seguente: «psico-socio-assistenziali»;

2) al comma 2, parole: «I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità» sono sostituite dalle seguenti: «I lavoratori, familiari di una persona con problemi di dipendenza patologica, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e psico-socio-riabilitativo della persona con problemi di dipendenza patologica qualora il servizio per le dipendenze patologiche ne attesti la necessità»;

3) nella rubrica, la parola: «tossicodipendenti» è sostituita dalle seguenti: «con problemi di dipendenza patologica»;

fff) all'articolo 125:

1) al comma 1, la parola: «tossicodipendenza» è sostituita dalle seguenti: «uno stato di dipendenza patologica»;

2) al comma 3, la parola: «tossicodipendenza» è sostituita dalle seguenti: «dipendenza patologica»;

3) nella rubrica, la parola: «tossicodipendenza» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

ggg) all'articolo 126:

1) al comma 1, le parole: «il tossicodipendente» sono sostituite dalle seguenti: «la persona con problemi di dipendenza patologica»;

2) nella rubrica, le parole: «del tossicodipendente» sono sostituite dalle seguenti: «della persona con problemi di dipendenza patologica»;

hhh) all'articolo 127:

1) al comma 1, le parole: «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per il contrasto delle dipendenze patologiche», le parole: «dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata» sono sostituite dalle seguenti: «dalle dipendenze patologiche» e le parole: «della tossicodipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «delle dipendenze patologiche»;

2) al comma 2, le parole: «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per il contrasto delle dipendenze patologiche» e la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

3) al comma 3, le parole: «dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata» sono sostituite dalle seguenti: «dalle dipendenze patologiche» e le parole: «dei tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con problemi di dipendenza patologica»;

4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni provvedono, altresì, a inviare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e all'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131»;

5) al comma 5:

5.1) all'alinea, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e le parole: «dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata» sono sostituite dalle seguenti: «dalle dipendenze patologiche»;

5.2) alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) alla promozione dei processi psico-socio-educativi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo, con particolare attenzione al percorso di autonomia e di vita indipendente durante e alla fine del percorso terapeutico, progettato e programmato come dimensione integrata del percorso di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento»;

6) al comma 7:

6.1) all'alinea, la parola: «sentite» è sostituita dalla seguente: «sentita» e le parole: «e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132» sono soppresse;

6.2) alle lettere b) e d), le parole: «dei tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con problemi di dipendenza patologica»;

6.3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada e i servizi a bassa soglia, e realizzazione di un portale di informazione sui rischi e sui danni delle dipendenze patologiche nonché di un servizio di consulenza e di orientamento mediante un apposito numero verde e una casella di posta elettronica dedicata»;

6.4) le lettere f), g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

«f) inserimento, gestione, analisi e trasmissione dei dati, attraverso la realizzazione di un apposito software, tra i soggetti che operano nel settore delle dipendenze patologiche a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle dipendenze patologiche, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute e all'intelligenza emotiva;

h-bis) promozione e finanziamento di borse lavoro, di iniziative imprenditoriali, di azioni di sistema o di altri strumenti similari per l'inserimento lavorativo delle persone con problemi di dipendenza patologica prese in carico dalla rete dei servizi durante e al termine del percorso riabilitativo e psico-socio-educativo»;

7) al comma 11, la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche»;

iii) all'articolo 128:

1) al comma 1, le parole: «Per la costruzione, l'ampliamento» sono sostituite dalle seguenti: «Per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, l'adeguamento»;

2) al comma 2, le parole: «decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «ventennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per persone con problemi di dipendenza patologica»;

3) al comma 3, le parole: «numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132» sono sostituite dalle seguenti: «numero di persone con problemi di dipendenza patologica assistite sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio nazionale permanente sulle dipendenze patologiche»;

4) al comma 4, le parole: «anni 1990, 1991 e 1992» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022»;

lll) all'articolo 129, comma 1, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «ventennale» e le parole: «di tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «di persone con problemi di dipendenza patologica»;

mmm) all'articolo 130, comma 1, le parole: «dei tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con problemi di dipendenza patologica»;

nnn) all'articolo 131, comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile», la parola: «tossicodipendenze» è sostituita dalle seguenti: «dipendenze patologiche» e le parole: «prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo delle persone con problemi di dipendenza patologica»;

ooo) l'articolo 132 è abrogato;

ppp) all'articolo 134, le parole: «di tossicodipendenti», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di persone con problemi di dipendenza patologica»;

qqq) all'articolo 135, comma 1, le parole: «dei tossicodipendenti detenuti» sono sostituite dalle seguenti: «dei detenuti con problemi di dipendenza patologica»;

rrr) nel titolo, le parole: «dei relativi stati di tossicodipendenza» sono sostituite dalle seguenti: «degli stati di dipendenza patologica».

2. Alla legge 15 gennaio 1991, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1 e 2, le parole: «Direzione centrale per i servizi antidroga», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale per il contrasto delle dipendenze patologiche»;

b) nel titolo, la parola: «antidroga» è sostituita dalle seguenti: «per il contrasto delle dipendenze patologiche».

3. Il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, assume la denominazione di «Dipartimento per le politiche di contrasto delle dipendenze patologiche» e continua a svolgere i compiti previsti dal medesimo articolo 17, intendendo sostituito il riferimento alle politiche antidroga con quello alle politiche di contrasto delle dipendenze patologiche, e dalle disposizioni di cui alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il citato articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

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