PDL 2270

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2270

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SIRAGUSA, SABRINA DE CARLO, DI STASIO, EHM, EMILIOZZI, OLGIATI

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero

Presentata il 25 novembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – Il recente Rapporto «Italiani nel mondo 2019», edito dalla Fondazione Migrantes, segnala come il numero degli italiani iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) abbia raggiunto la ragguardevole cifra di circa 5,3 milioni al 1° gennaio 2019, anche se secondo altre recenti stime si sarebbe arrivati a 6 milioni. Sappiamo con certezza che il numero è persino maggiore, se si considerano tutti gli italiani non iscritti all'AIRE.
Di fatto, gli italiani all'estero rappresentano la seconda regione d'Italia per numero di italiani: la Lombardia, prima regione d'Italia, ha circa dieci milioni di abitanti, ed è seguita dal Lazio con 5,8 milioni.
Il contributo fornito dalle nostre comunità all'estero è fondamentale. Gli italiani all'estero sono i primi ambasciatori della lingua e della cultura italiane oltre i confini nazionali. Inoltre, anche sul piano economico, diversi studi hanno dimostrato la correlazione tra comunità italiane all'estero ed export: l’export dei prodotti italiani è maggiore nei Paesi con grandi comunità di italiani. È quindi innegabile il grande contributo culturale ed economico fornito dai nostri connazionali, i quali possono contare su tre livelli di rappresentanza.
Il primo è costituito dai Comitati degli italiani all'estero (COMITES), istituiti dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, che rappresentano i nostri connazionali nei confronti delle autorità consolari.
Con la legge 6 novembre 1989, n. 368, modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, e dall'articolo 19-bis del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), organo consultivo del Governo sui temi dei nostri connazionali, presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la cui disciplina organizzativa è dettata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998, n. 329.
In seguito, con la legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stato riconosciuto il diritto di voto agli italiani emigrati all'estero ed è stata istituita la circoscrizione Estero. Nelle passate legislature al Senato fu istituito un Comitato per le questioni degli italiani all'estero, con il compito di approfondire il tema, i problemi e le aspettative delle nostre comunità all'estero.
Alla Camera dei deputati invece, si è in passato costituito il Comitato degli italiani all'estero, quale organismo interno alla Commissione affari esteri e comunitari.
Visto il numero ragguardevole, e destinato a crescere, degli italiani all'estero, sembra ormai restrittivo considerare l'argomento come un tema esclusivo delle Commissioni affari esteri della Camera e del Senato. Sembra invece giunto il momento di creare un luogo di confronto e approfondimento bicamerale, dove i rappresentanti eletti nella circoscrizione Estero possano confrontarsi sui temi inerenti agli italiani all'estero.
Per questo motivo, con la presente proposta di legge si vuole istituire una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, con compiti di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, nonché di indirizzo e di controllo sull'attuazione di tali politiche, e con compiti di studio, approfondimento, indirizzo e iniziativa sulle questioni degli italiani all'estero anche attraverso incontri con le comunità degli italiani all'estero, il Governo, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, di seguito denominata «Commissione», con compiti di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, nonché di indirizzo e di controllo sull'attuazione di tali politiche, e con compiti di studio e approfondimento sulle questioni riguardanti gli italiani all'estero.
2. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati nominano i componenti della Commissione su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari costituiti nelle due Camere. Ai fini della designazione, i gruppi parlamentari indicano almeno un membro eletto nella circoscrizione Estero, ove presente.
4. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro novanta giorni dall'inizio della legislatura per l'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza. In sede di prima attuazione della presente legge, la Commissione si riunisce per la prima seduta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
5. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
6. La Commissione, per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite, può ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici, nonché esponenti della comunità degli italiani all'estero. Al medesimo fine essa può compiere missioni per esaminare le condizioni degli italiani residenti all'estero e per verificare l'esistenza di eventuali criticità, avvalendosi anche della collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
7. La Commissione:

a) esamina le materie attinenti alla situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza e può trasmettere alle Camere e al Governo relazioni e segnalazioni sulle misure, anche di carattere normativo o amministrativo, che essa ritenga idonee a promuoverne la condizione e a risolvere i problemi individuati;

b) formula indirizzi al Governo in merito agli interventi di ordine economico e sociale da adottare per gli italiani residenti all'estero;

c) propone iniziative volte alla promozione e alla diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero anche attraverso il potenziamento delle scuole italiane e degli istituti italiani di cultura all'estero;

d) formula indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero;

e) elabora criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative delle regioni a favore dei rispettivi cittadini emigrati all'estero;

f) individua le modalità per favorire la partecipazione delle comunità italiane all'estero alle iniziative volte all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

g) può segnalare al Governo l'opportunità di promuovere accordi internazionali volti a facilitare intese e scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri per la realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione riguardanti gli italiani residenti all'estero.

8. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.
9. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
10. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

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