PDL 2268

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2268

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PIASTRA, FERRARI , BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMENCINI, COVOLO, DARA, DI MURO, DONINA, DURIGON, FOGLIANI, FOSCOLO, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TONELLI, ZICCHIERI, ZORDAN

Delega al Governo per l'istituzione, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e di assistenza in situazioni di emergenza

Presentata il 22 novembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – Nel 2012 la Croce Rossa italiana è stata trasformata in associazione di diritto privato e negli anni successivi è stata smilitarizzata. Dal 1° gennaio 2018 non vi è più personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa in servizio attivo.
Con la presente proposta di legge ci proponiamo quindi di restituire a queste persone, che ammontano a circa 150.000 volontari, ai quali si aggiungono più di 29.000 appartenenti alle componenti ausiliarie delle Forze armate, il ruolo fondamentale che ricoprivano. Tutti i volontari che hanno svolto con passione e impegno il loro ruolo nel Corpo militare volontario della Croce Rossa, che non esiste più, sono al momento privi di un punto di riferimento specifico nella struttura militare della quale facevano parte. Il rischio è che le competenze accumulate in anni di addestramento vadano perse.
Si tratta di risorse da valorizzare ed è necessario dare la possibilità a queste persone di rendersi utili al Paese, soprattutto in attività di supporto sanitario alle Forze armate e alle Forze dell'ordine, sia per interventi straordinari a fronte di calamità naturali, sia per esigenze relative ad emergenze, da svolgere comunque sempre e solo nel territorio nazionale.
Il personale che faceva parte del Corpo militare volontario della Croce Rossa è altamente qualificato ed ha una formazione di elevato livello in campo sanitario: si è sempre distinto in tutte le attività di pronto soccorso e nelle situazioni di emergenza che hanno spesso funestato il nostro Paese.
È evidente che tali professionalità possono risultare molto utili in supporto alle Forze armate, alle Forze dell'ordine e a tutto il sistema della protezione civile, una volta organizzate in una struttura che sia pronta a intervenire nel momento in cui ne sia richiesta la mobilitazione.
Da qui la proposta di istituire un'apposita Riserva ausiliaria dello Stato, che può dimostrarsi particolarmente efficace, soprattutto se organizzata con una struttura ancorata al territorio.
Per questo motivo si è pensato di creare un collegamento tra la Riserva ausiliaria dello Stato e i reparti operativi delle Forze armate dislocati sul territorio, sotto il comando dei reggimenti territoriali.
A tali fini, la presente proposta di legge delega il Governo a definire lo stato giuridico e la disciplina di impiego di quanti presteranno l'attività di volontariato, garantendo loro incentivi chiaramente individuati e una formazione continua e qualificata, al fine di mantenere costanti nel tempo adeguati livelli di efficienza nello svolgimento dei loro compiti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Riserva ausiliaria
dello Stato)

1. Al fine di riorganizzare le attività di volontariato già svolte dai volontari del Corpo militare della Croce rossa italiana e di valorizzare le relative risorse umane e strumentali presenti nelle diverse aree del Paese, è istituita, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa, la Riserva ausiliaria dello Stato.
2. La Riserva ausiliaria dello Stato è costituita da personale volontario ed è organizzata in nuclei operativi regionali posti alle dipendenze dei reggimenti delle Forze armate italiane competenti per territorio.

Art. 2.
(Compiti e modalità di esercizio
delle funzioni)

1. La Riserva ausiliaria dello Stato collabora con le autorità militari e civili nelle operazioni di soccorso sanitario ed emergenziale in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da altre emergenze.
2. I servizi amministrativi, logistici e operativi necessari per consentire al personale volontario della Riserva ausiliaria dello Stato di svolgere i compiti di cui al comma 1 sono garantiti dall'Amministrazione della difesa attraverso i reggimenti delle Forze armate italiane.
3. Per l'attuazione del comma 2, l'Amministrazione della difesa si avvale anche delle uniformi, dei mezzi e dei materiali già in dotazione al Corpo militare della Croce rossa italiana.

Art. 3.
(Stato giuridico e disciplina d'impiego)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, uno o più decreti legislativi per disciplinare lo stato giuridico militare riconosciuto al personale volontario della Riserva ausiliaria dello Stato, le modalità di reclutamento e gli incentivi da attribuire al personale stesso nonché le modalità di costituzione e di funzionamento dei nuclei operativi di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare, ai fini dell'arruolamento, della definizione dello stato giuridico e degli incentivi economici, le modalità attraverso le quali riconoscere e valorizzare le esperienze, le professionalità e i ruoli ricoperti dal personale volontario già appartenente alle componenti ausiliarie delle Forze armate;

b) definire una struttura organizzativa che preveda la presenza capillare e omogenea dei nuclei operativi della Riserva ausiliaria dello Stato nelle singole regioni, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del suo impiego operativo nel territorio nazionale.

2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

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