PDL 2259

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2259

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MANZATO, MOLINARI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI,
GUIDESI, LIUNI, LOLINI, LOSS, BADOLE, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BONIARDI, BORDONALI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, DARA, DI MURO, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, GERARDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TOMBOLATO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, ZICCHIERI, ZORDAN

Modifica all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
in materia di accordi integrati di filiera

Presentata il 19 novembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – La filiera alimentare è costituita da una fitta rete di rapporti che si sviluppano in senso sia orizzontale che verticale, fondati su strumenti contrattuali che ne connotano la disciplina e il funzionamento, richiamando l'idea di un sistema preordinato al raggiungimento di determinati fini.
La richiesta di prodotti di base da parte delle grandi industrie alimentari, delle imprese che curano la distribuzione nonché delle imprese intermediarie che curano il trasferimento dei prodotti dagli agricoltori alle industrie alimentari o alle imprese di distribuzione si è conformata a standard di qualità ben precisi, che hanno costituito i presupposti fondamentali di un mercato fortemente competitivo. Il produttore agricolo è vincolato al rispetto di precisi obblighi derivanti da schemi contrattuali quasi sempre predisposti in via unilaterale dal contraente forte, ossia dall'industria alimentare o dall'impresa di distribuzione, cui sono stati riconosciuti i poteri di controllo e di vigilanza sull'adempimento degli obblighi stessi a discapito dell'indipendenza e dell'autonomia nell'esercizio del potere di organizzazione e di gestione propri dell'imprenditore agricolo. Tali obblighi rappresentano, peraltro, una contropartita dei vantaggi, relativi soprattutto alla riduzione dei rischi, che tale sistema garantisce allo stesso agricoltore.
L'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha istituito, per la prima volta nell'ordinamento, i «contratti di filiera e di distretto», al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate. Successivamente, la legge 3 febbraio 2011, n. 4, e, in particolare, l'articolo 1 ha operato l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale. Tali contratti costituiscono attuazione del principio di collaborazione tra pubblico e privato nella realizzazione degli interventi che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie in capo alle amministrazioni pubbliche (statali, regionali, delle province autonome e degli enti locali).
La nozione di contratto di filiera dipende da quella di filiera agroalimentare, che riconduce ad essa l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, fasi la cui realizzazione è rimessa ai soggetti della filiera, ossia gli imprenditori che concorrono direttamente alla produzione, alla raccolta, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e gli imprenditori che forniscono servizi e mezzi di produzione.
Il contratto di filiera, quindi, è quello stipulato tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzato alla realizzazione, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale e avente rilevanza nazionale, che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppa nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale.
Il mercato è costituito da una fitta rete negoziale, fonte di rapporti plurimi e complessi, la cui disciplina si rivela strumentale alla garanzia dell'efficienza del mercato stesso. Se è vero che alla formazione del contratto di filiera concorrono anche le singole imprese individuali, le quali possono essere beneficiarie degli effetti prodotti dal contratto stesso, emerge chiaramente, però, il ruolo fondamentale assunto dai soggetti collettivi fortemente rappresentativi, che conferma il carattere verticistico del sistema agroalimentare.
Una disciplina innovativa e più adeguata alle modificate esigenze del mercato, soprattutto per quanto riguarda l’export, con rapporti contrattuali tra soggetti diversi ma ugualmente protagonisti, conferirebbe una maggiore competitività alle aziende agricole, anche di piccole dimensioni, e garantirebbe altresì una migliore sicurezza alimentare per il consumatore finale.
La presente proposta di legge introduce un elemento innovativo di grande importanza nella disciplina dei contratti di filiera, modificandoli, per il futuro, dal punto di vista sostanziale e offrendo uno strumento di crescita della capacità produttiva e innovativa, del livello qualitativo, della sostenibilità e della competitività sul mercato dei prodotti made in Italy.
Con queste disposizioni viene consentito di accedere alle risorse pubbliche, gestite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tramite la stipula di un nuovo istituto contrattuale denominato «accordo integrato di filiera», agli appartenenti a un gruppo di imprenditori, riferiti a diversi segmenti della filiera (primario, della trasformazione, della commercializzazione), in relazione ai prodotti agricoli e agroalimentari che intendano produrre e commercializzare.
Caratteristica del negozio giuridico tra privati, che la presente proposta di legge introduce e declina nei suoi contenuti essenziali, è quella di essere un accordo imprenditoriale, ritenuto virtuoso, finalizzato a produrre, trasformare e commercializzare uno specifico prodotto, individuabile con un marchio privato, nuovo o già esistente. Tale segno di riconoscimento dovrà essere idoneo a rendere evidente, anche al consumatore finale, il percorso e il valore di ciascun apporto da parte dei diversi segmenti imprenditoriali. In tal modo, il sostegno pubblico si focalizzerà, concretamente e utilmente, sulle iniziative imprenditoriali strutturate che coinvolgono vari settori produttivi, con il risultato di rafforzarli qualitativamente e quantitativamente.
L'opportunità che viene data ai soggetti della filiera agricola mira a un migliore posizionamento del prodotto nel mercato nazionale, ma soprattutto in quello estero, al miglioramento della qualità del prodotto e del lavoro e all'incremento dei livelli di garanzia dei prodotti e dei processi in relazione alla sicurezza alimentare.
Tramite la presente proposta di legge si intende migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari italiani, passando dalla «commodity», ovvero prodotti per i quali esiste una domanda, ma che sono offerti senza differenze qualitative sul mercato e pertanto completamente fungibili (il prodotto è lo stesso indipendentemente da chi lo produce), alla «speciality», ovvero a prodotti che costituiscono le eccellenze del territorio e che contribuiscono a valorizzare il made in Italy, molto apprezzato all'estero. Questi prodotti, insieme ai prodotti con denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta, sono la dimostrazione della grande qualità delle nostre produzioni e del forte legame che unisce le eccellenze agroalimentari italiane al territorio di origine.
A sostegno degli investimenti nella filiera agricola e agroalimentare italiana sono messi a disposizione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, circa 500 milioni di euro. Risulta, quindi, molto importante questo nuovo istituto contrattuale come strumento di sviluppo territoriale e per una più equa distribuzione delle risorse lungo tutta la filiera. Tramite gli accordi integrati i protagonisti della filiera potranno accedere ai fondi destinati agli investimenti per la produzione primaria, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, fino alla promozione e alla pubblicità dei prodotti di qualità certificata o biologici, nonché alla ricerca e alla sperimentazione, al pari dei contratti di filiera che, comunque, continueranno a essere lo strumento principale.
L'obiettivo è quello di trasformare l'agricoltura in un'agricoltura importante e di qualità, ma anche moderna e, soprattutto, volta ad aumentare la redditività delle aziende agricole. Negli ultimi anni, infatti, si sono verificati sempre più spesso fenomeni di crisi di interi settori, perché il prezzo del prodotto pagato ai produttori è troppo basso, tale da non riuscire a coprire i costi di produzione; grazie a pochi centesimi concessi agli agricoltori si può assicurare la sopravvivenza delle aziende e della filiera del made in Italy.
Troppo spesso gli agricoltori sottoscrivono contratti di filiera con multinazionali straniere, che magari hanno acquisito i marchi italiani, a un prezzo non redditizio per il produttore. Essi poi si vedono disdire unilateralmente o non rinnovare i contratti e, quindi, sono costretti a un ribasso del prezzo per vendere il prodotto. Bisogna guardare all'agricoltura come a un settore strategico su cui investire a tutti i livelli della filiera. Il futuro dell'agricoltura passa necessariamente attraverso una filiera sana, virtuosa, di eccellenza e redditizia.
La presente proposta di legge si compone di un solo articolo, che modifica l'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare e accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività dei prodotti nazionali sul mercato, è istituito l'accordo integrato di filiera.
1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, comprese le imprese costituite in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura e all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola e di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano, altresì, a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.
1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, a pena di nullità, ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale accordo ha una durata minima di quarantotto mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato e alle prestazioni cui è tenuto.
1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies».

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