PDL 2248

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2248

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LEPRI, BRUNO BOSSIO, CAMPANA, CARLA CANTONE, CIAMPI, DEL BASSO DE CARO, DE MARIA, DI GIORGI, FRAGOMELI, MARTINA, SENSI, SIANI, ZARDINI

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde,
con disabilità uditiva in genere e sordocieche

Presentata l'11 novembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge riprende il testo unificato approvato nella passata legislatura al Senato e trasmesso alla Camera (atto Camera n. 4679), il cui iter non è terminato per la scadenza della legislatura.
Negli ultimi anni si sono realizzati notevoli progressi in diverse discipline, quali la medicina, l'audiologia, la pedagogia, la logopedia, nonché nelle tecnologie, progressi che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione delle persone sorde nella società.
Dagli anni Settanta del XX secolo, inoltre, si è cominciato a vivere un cambiamento nel modo di intendere la disabilità, che è culminato in una nuova maniera di affrontare tale tema. Questi cambiamenti hanno avuto ripercussioni sia nella legislazione nazionale che nell'ambito del diritto internazionale.
Le lingue dei segni sono richiamate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18; dai princìpi di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione; dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992; dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nella sua risoluzione 48/96 del 20 dicembre 1993, alla regola 5, lettera b), punto 7, esorta a considerare l'uso della lingua dei segni nell'educazione dei bambini sordi, così come nelle loro famiglie e nella comunità. Alla stessa maniera, devono prestarsi servizi di interpretariato nella lingua dei segni per facilitare la comunicazione fra le persone sorde e le altre persone. Allo stesso tempo, al punto 6, si stabilisce l'obbligo degli Stati di utilizzare tecnologie appropriate per assicurare l'accesso all'informazione orale da parte delle persone con disabilità uditiva.
Anche l'Unione europea, attraverso la Carta dei diritti fondamentali, e il Consiglio d'Europa, attraverso la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, riconoscono il diritto di tutte le persone all'uguaglianza di fronte alla legge e alla protezione contro la discriminazione. L'Unione europea riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure che garantiscano la loro autonomia, la loro integrazione sociale e la loro partecipazione alla vita della comunità. Da parte sua, l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione degli studenti disabili, nel suo documento del 2003 sui princìpi fondamentali dell'educazione di chi ha esigenze speciali, raccomanda agli Stati di assicurare un quadro legislativo e politico che appoggi l'integrazione con dotazione di mezzi che amplifichino lo sviluppo e i processi che operano per l'inclusione.
Il Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulla tutela dei linguaggi dei segni negli Stati membri del Consiglio d'Europa, la n. 1598 del 2003, riconoscendo la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo con la capacità di promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e di facilitare il loro accesso all'educazione, all'impiego e alla giustizia. Sulla stessa linea, la raccomandazione n. 1492 del 2001 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sui diritti delle minoranze nazionali ha raccomandato agli Stati membri di riconoscere ufficialmente la lingua dei segni. Allo stesso modo, e nello stesso senso, la dichiarazione scritta del Parlamento europeo n. 1/2004 sui diritti delle persone sordocieche indica che «le persone sordocieche devono avere gli stessi diritti come tutti gli altri cittadini dell'Unione europea e che questi diritti devono essere garantiti mediante una legislazione adeguata in ogni Stato membro».
In Italia, in virtù della ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che riconoscono la lingua dei segni italiana (LIS) a livello regionale e che ne promuovono l'inclusione sociale. Ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, recante: «Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche», la sordocecità è definita come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella citata dichiarazione scritta del Parlamento europeo n. 1/2004 sui diritti delle persone sordocieche.
Le persone sorde vivono in una società formata da una maggioranza di persone udenti e normodotate, e ciò comporta la necessità di rimuovere le barriere alla comunicazione che impediscono, in ogni ambito della vita quotidiana, l'accesso all'informazione, ai servizi e, in generale, alle risorse della nostra società.
Il linguaggio è il principale strumento di comunicazione: la conoscenza e l'uso della lingua favoriscono e rendono possibili l'accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni, oltre a essere la spina dorsale delle relazioni individuali e sociali. La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, piuttosto trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita in società.
Non si può parlare di una partecipazione reale ed effettiva della cittadinanza nell'ambito di un sistema democratico senza l'accesso all'informazione e alla comunicazione e senza l'espressione di idee e volontà attraverso una lingua.
La presente legge ha l'obiettivo di individuare gli strumenti primari per rimuovere tali barriere alla comunicazione, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, e per promuovere l'accesso all'informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordocieche e con problemi uditivi in genere, al contempo ribadendo il principio della libertà di scelta: le persone sorde, o i loro familiari nel caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità. Pertanto vanno sostenuti, tutelati e diffusi tutti gli strumenti per la comunicazione, gli ausili e le metodologie che garantiscono azioni di prevenzione e cura, integrazione e autonomia, nel rispetto delle scelte delle persone e delle famiglie: screening neonatale, protesizzazione digitale precoce, bilinguismo, metodo oralista, riconoscimento e promozione della LIS e della LIS tattile.
Una vera integrazione sociale si realizza, però, non solo nella determinazione di un insieme di misure rivolte direttamente alle persone con disabilità, ma deve proiettarsi anche sul resto della cittadinanza, garantendo la diffusione e l'utilizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di comunicazione in tutte le istituzioni ed entità nelle quali si svolge un servizio pubblico, realizzando così il godimento reale ed effettivo dei diritti fondamentali.
Al recupero di una piena padronanza linguistica scritta e orale deve tendere l'intervento di tutte le strutture pubbliche: da quelle sanitarie, chiamate ad attivare, attraverso lo screening neonatale, tempestivi interventi che evitino di consegnare nei primi decisivi mesi di vita i bambini a un isolamento che inciderebbe pesantemente sui futuri percorsi cognitivi; fino alle istituzioni scolastiche e universitarie, in cui si gioca, come sappiamo, la chance della piena cittadinanza di ciascuno di noi.
La presente proposta di legge garantisce lo sviluppo delle capacità individuali delle persone sorde, sordocieche e disabili dell'udito, nel rispetto della dignità umana, sulla base delle differenti esigenze e in relazione allo specifico percorso di vita, al deficit uditivo, a scelte personali. Questo implica che alcune persone possono optare per la comunicazione attraverso la lingua dei segni, mentre altre per l'utilizzo di strumenti che potenzino e rendano possibile la comunicazione orale (protesizzazione, sottotitolazione); infine, molti optano per strumenti misti.
La presente proposta di legge riconosce il diritto di scelta circa gli strumenti di comunicazione, i percorsi educativi e gli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona ai principali interessati, ossia le persone con disabilità uditiva e sordocieche, o i loro genitori o tutori quando si tratta di minori.
L'auspicio è che in futuro le nuove tecnologie permettano a tutti i bambini nati sordi in Italia di superare pienamente il loro deficit e la proposta di legge va in questa direzione. Ma crediamo sia giusto riconoscere che, per decine di migliaia di persone adulte, oggi la LIS è uno strumento fondamentale di cittadinanza attiva e che studi scientifici italiani e internazionali confermano che il bilinguismo LIS-italiano può essere un valore aggiunto anche per i più giovani.
Il ritardo di venti anni accumulato dall'Italia nel dare piena attuazione a tali princìpi ci induce ad auspicare una sollecita approvazione della presente proposta di legge, superando il triste primato di essere l'ultimo Paese in Europa che non ha ancora una legge che riconosca pienamente i diritti essenziali delle persone sorde, in particolare di quelle che utilizzano la lingua dei segni. Una legge cornice, che punta ad allargare il campo dei diritti per il pieno esercizio del diritto di cittadinanza da parte di tutti i sordi italiani, oralisti e segnanti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.
2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità, nonché gli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio come definiti, rispettivamente, all'articolo 3, commi 1 e 4. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS), in un'ottica di bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile. Promuove la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, inclusione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 2. Promuove, altresì, la ricerca scientifica e tecnologica sulla sordità e sulla sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.
3. Per le finalità di cui alla presente legge, nella provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.

Art. 2.
(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie affinché le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche possano liberamente fare uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati.
2. Nessuna persona può essere discriminata né sottoposta a trattamenti diseguali, direttamente o indirettamente, per l'esercizio del suo diritto di opzione all'uso della LIS, della LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato.

Art. 3.
(Prevenzione e identificazione precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo)

1. La Repubblica promuove l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. La Repubblica promuove nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la costituzione di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste dal presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
4. La Repubblica promuove l'accessibilità di strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche al fine di consentire loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio, nonché di ausili informatici aventi le medesime finalità, con particolare riguardo alle situazioni in cui le condizioni di svantaggio comportano un maggiore impatto sulla persona sorda, con disabilità uditiva o sordocieca, nonché all'età evolutiva e alle pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

Art. 4.
(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, ivi compresi oggetti, strumenti, utensili e dispositivi, affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.
2. La Repubblica promuove l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tale fine promuove l'implementazione negli edifici di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo nonché di sistemi di automazione e domotica.
3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione e attualità, a film, fiction e documentari, ai messaggi promozionali e a ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private.
4. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici sono resi accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità.
5. La Repubblica promuove l'accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili; promuove altresì l'accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali.
6. La Repubblica promuove, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, e di ogni strumento tecnico o informatico, accessibile e inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, ivi inclusi smartphone, tablet e analoghi dispositivi. Promuove altresì la prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini.
7. La Repubblica promuove la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

Art. 5.
(Inclusione scolastica)

1. Nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017, i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo, con disabilità uditiva in genere o sordocieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione nel caso di alunni sordi e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione nel caso di alunni sordociechi, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze d'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, prevedendo azioni nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, tenuto conto delle competenze definite dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito un gruppo di esperti nominati dal medesimo Ministro, che comprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità, sono determinati gli standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso a tali professionalità e definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del gruppo di esperti di cui al primo periodo non spetta alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 6.
(Formazione universitaria
e post-universitaria)

1. La Repubblica promuove per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria mediante tutti gli strumenti e i servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti quali la stenotipia, il riconoscimento automatico del parlato per la produzione di testi scritti, la LIS, la LIS tattile e ogni altra metodologia, idonei ad assicurare pari opportunità e autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate dall'interessato.
2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream, l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile nonché di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 7.
(Inclusione lavorativa
e formazione permanente)

1. Al fine di realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro, la Repubblica promuove pari opportunità e accessibilità ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, chat, email e videoconferenze.

Art. 8.
(Tutela della salute)

1. La Repubblica promuove l'accesso alle strutture preposte alla tutela della salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e di cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, nonché attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione e ogni altro supporto idoneo a tale fine.

Art. 9.
(Arte, cultura, tempo libero)

1. La Repubblica promuove la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale italiano in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, quali formazione del personale, visite guidate con interpretariato in LIS e LIS tattile, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e ogni altra modalità idonea a migliorare la fruibilità delle attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art. 10.
(Partecipazione politica)

1. La Repubblica promuove le misure atte a garantire l'accessibilità e la piena fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, veicolando la comunicazione e l'informazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

Art. 11.
(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore, di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 10 della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 12.
(Monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, avvalendosi del gruppo di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, provvede al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono designati tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e della sordocecità.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone la relazione sullo stato di attuazione della presente legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche volti a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 13.
(Attuazione e monitoraggio)

1. Il Governo, attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità, provvede a monitorare l'attuazione delle disposizioni della presente legge e trasmette ogni due anni una relazione alle Camere.

Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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