PDL 2246

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2246

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIAMPI, CARLA CANTONE, MURA, PEZZOPANE, SENSI

Modifica all'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di oneri per la sistemazione e il ripristino delle aree pubbliche interessate da interventi di posa e manutenzione di reti di comunicazione elettronica, nonché di gestione dei siti idonei all'installazione degli impianti

Presentata l'8 novembre 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di limitare le enormi difficoltà in cui si sono venuti a trovare i comuni a seguito delle novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Questi due interventi hanno infatti determinato una notevole riduzione degli introiti derivanti ai comuni dalla locazione di aree pubbliche da destinare all'installazione di impianti per la telefonia mobile e le tecnologie assimilabili.
Nonostante un quadro normativo che consente, in termini generali, di realizzare strumenti di pianificazione e governo del territorio, dal 2010 in poi le norme riguardanti questo settore, strategico non solo dal punto di vista dello sviluppo della comunicazione e delle tecnologie, ma anche in maniera significativa dal punto di vista dell'impatto ambientale e paesaggistico, si sono arricchite di interventi tutti rivolti verso una semplificazione amministrativa ed economica, spesso a favore delle compagnie operanti nel settore.
Si parla in particolare di un comparto economico che, nonostante la congiuntura economica generale non favorevole, riesce a mantenere elevati livelli di produttività e bilanci positivi.
Nello specifico, l'articolo 64 della citata legge n. 221 del 2015 ha apportato modifiche all'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per quanto concerne gli oneri a carico dei gestori per l'installazione di nuove infrastrutture.
Successivamente l'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2016 ha interpretato le disposizioni contenute nell'articolo 93 nel senso che esso comporta l'esclusione da ogni altro onere (ad eccezione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche) per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico interessato.
Diverso è il caso dei luoghi e delle aree appartenenti al patrimonio disponibile: l'ente locale li detiene a titolo di proprietà privata e su di loro può stipulare contratti di locazione di tipo privatistico.
Questa differenziazione crea una confusione gestionale tra le proprietà dell'ente locale che, in fase di regolamentazione delle reti di telecomunicazioni (facoltà assegnata ai comuni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36), uniforma di fatto la destinazione d'uso delle aree ritenute idonee per l'installazione di impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili. Conseguentemente queste ultime non sono infatti più classificabili come proprietà indisponibili per l'ente.
La presente proposta di legge si pone quindi l'obiettivo, nella direzione auspicata di ridurre al minimo le cause di contrasti tra compagnie private e comuni, di valorizzare la gestione delle aree pubbliche per la localizzazione degli impianti delle telecomunicazioni al fine di assicurare agli enti locali oneri di concessione in linea con i valori di mercato: risorse che possono essere impiegate a sostegno della collettività.
Nello specifico il provvedimento è composto da un articolo che modifica il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. Il nuovo comma 2 dell'articolo 93 sancisce che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica, a differenza di quanto accade oggi, debbano sostenere le spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e siano inoltre eventualmente obbligati a ripristinare le aree dismesse. Con il comma 2-bis vengono inoltre assegnati ai comuni che adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, i siti appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, individuati come idonei alle installazioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti:

«2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica sostengono le spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e sono obbligati, una volta dismesso l'impianto, a ripristinare le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale competente.
2-bis. I siti individuati come idonei alle installazioni di cui al comma 2, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, sono trasferiti al patrimonio disponibile dei competenti comuni, purché abbiano adottato il regolamento previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36».

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