PDL 2242-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 03
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Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 23

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2242-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 novembre 2019 (v. stampato Senato n. 1493)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

dal ministro per i beni e le attività culturali
(FRANCESCHINI)

dal ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo

(BELLANOVA)

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

dal ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

dal ministro della difesa
(GUERINI)

dal ministro dell'interno
(LAMORGESE)

dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DE MICHELI)

dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(FIORAMONTI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

e con il ministro per la pubblica amministrazione
(DADONE)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 novembre 2019

(Relatrice: SURIANO )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XIII (Agricoltura) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 14 novembre 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2242, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2242.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2242 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, originariamente composto da 8 articoli, ripartiti in 38 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 13 articoli complessivi, suddivisi in 60 commi, ai quali vanno aggiunte due estese tabelle, concernenti la dotazione organica dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il trattamento economico del personale del medesimo Corpo, anch'esse inserite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento; le finalità del provvedimento sono puntualmente indicate nel preambolo dell'atto originario – sia per quanto concerne le amministrazioni interessate sia per quanto riguarda gli ambiti materiali coinvolti, fatta eccezione per i contenuti di cui all'articolo 6, recante interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non contemplati neanche nel titolo dell'atto – e rispondono all'esigenza di riorganizzare funzioni e competenze di alcuni Ministeri, in coincidenza con l'insediamento del nuovo Governo, e di procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché alla proroga delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; potrebbe suscitare perplessità, sotto il profilo della riconducibilità alle finalità del provvedimento e al contenuto del testo originario, la disposizione di cui all'articolo 1-quater concernente il Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che nove dei 60 commi rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; si tratta in particolare di 6 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 2 modifiche di statuti e un decreto ministeriale; due commi prevedono un'entrata in vigore differita al 1° gennaio 2020;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

andrebbe chiarita l'effettiva cogenza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 1, che lascia al Governo la possibilità di scegliere se procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al passaggio di funzioni dal Ministero delle politiche agricole al Ministero dei beni culturali con la legge di bilancio di previsione per il 2020 «ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia»;

i commi 7 e 9 dell'articolo 2 disciplinano procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più Ministeri, utilizzando il termine «d'intesa», in difformità da quanto previsto dal paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, in base al quale il termine «intesa» deve essere utilizzato per indicare la manifestazione concorde di volontà da parte di soggetti pubblici appartenenti a enti diversi (ad esempio tra Stato, regioni e altri enti territoriali) mentre il termine «concerto» deve essere utilizzato per indicare quando tale volontà concorde si manifesta tra soggetti appartenenti ad uno stesso ente (ad esempio tra diversi Ministri);

al comma 2 dell'articolo 4 – relativo all'istituzione di una struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – andrebbe chiarito il richiamo all'articolo 30 del decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di istituzione degli organismi indipendenti di valutazione della performance, poiché tale articolo prevede norme transitorie e abrogative che hanno già esaurito i loro effetti;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

più disposizioni del testo presentano profili problematici per quel che attiene all'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

in particolare, due disposizioni (l'articolo 2, comma 3, e l'articolo 4, comma 5) prevedono l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta di singoli ministri e di concerto con ulteriori ministri; al riguardo, il Comitato ribadisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto dei ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto e in quel fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito «fuga dal regolamento», probabilmente indotta dalla complessità e dai tempi delle procedure necessarie per l'adozione di norme regolamentari;

inoltre, alcune disposizioni, mediante richiamo della procedura di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, prevedono la possibilità di adottare, entro una certa data, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, compresi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con una deroga – che peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; tale procedimento prevede in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia; la disposizione alla quale si rinvia non prevede invece il parere delle Commissioni parlamentari competenti e rende facoltativa la previsione del parere del Consiglio di Stato; si prevede il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione agli articoli 1, comma 4 (riordino dell'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo), 2, comma 16 (modifiche all'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico), nonché agli articoli 5, comma 2 (riordino dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente), e 6, comma 1, lettera b) (adeguamento dell'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca); in occasione dell'esame del citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 e in altre precedenti occasioni, il Comitato per la legislazione aveva segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinariamente avente contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988;

il provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa né dell'analisi di impatto della regolamentazione, o della forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dell'AIR ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 7; dell'articolo 2, commi 7 e 9, e dell'articolo 4, comma 2;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

approfondire l'effettiva necessità, all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 4, comma 5, di fare ricorso all'uso del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta di singoli ministri di concerto con ulteriori ministri, in sostituzione della fonte regolamentare di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988;

approfondire l'effettiva necessità di ricorrere, agli articoli 1, comma 4, 2, comma 16, 5, comma 2, e 6, comma 1, lettera b), ad una disciplina derogatoria all'ordinaria procedura di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato dal Senato (C. 2242 Governo);

esaminate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento, che trasferiscono al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni – con le relative risorse umane e strumentali – fin qui esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo del Paese;

apprezzata la motivazione sottesa al provvedimento, correlata alla necessità di conferire una visione unitaria alla promozione dell'interesse nazionale all'estero;
condivisa, pertanto, l'opportunità che siano annoverate fra le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quelle relative alla definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo del Paese;

evidenziato che il citato articolo 2 attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i poteri di vigilanza e di controllo sull'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (comma 6) e sulla Società italiana per le imprese all'estero (comma 10);

evidenziato, altresì, che ulteriori disposizioni del medesimo articolo 2 trasferiscono dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze sulle autorizzazioni per le esportazioni di materiali rientranti nella Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche e per le esportazioni di materiali a duplice uso (commi 14 e 15),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ridenominare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al fine di comprendervi la menzione delle nuove competenze in tema di commercio con l'estero;

b) valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di disporre l'istituzione di una direzione generale ad hoc presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, distinta da quella attualmente competente in materia di promozione del sistema Paese;

c) valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di provvedere affinché al trasferimento delle nuove competenze corrisponda un adeguato riassetto delle strutture e delle risorse umane al fine di assicurare continuità di funzioni e professionalità adeguate.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, approvato dal Senato (C. 2242 Governo);

rilevato, con riferimento alle disposizioni di competenza della Commissione difesa, che:

l'articolo 3 provvede, ai commi da 1 a 5, a rideterminare e a rimodulare gli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di garantire la copertura finanziaria dell'attuazione della delega prevista dalla legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, per l'adozione – entro il 30 settembre 2019 – dei decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia i cui schemi sono attualmente all'esame del Parlamento;

l'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, incrementa di ulteriori 60,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, il fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, provvedendo a reperire le relative risorse mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni finanziarie delle spese di alcuni ministeri;

il comma 6 del predetto articolo 3 a sua volta incrementa il monte orario medio di lavoro straordinario svolto dal personale delle Forze armate impegnato nell'operazione «Strade sicure», per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, portandolo dalle attuali 14,5 a 21 ore mensili, con la premessa, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, di ulteriori interventi normativi che consentano il pieno soddisfacimento dell'esigenza (almeno 38 ore mensili);

l'articolo 3-ter sostituisce le tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relative alle qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle misure dello stipendio tabellare, delle indennità e dell'assegno di specificità del personale del medesimo Corpo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato dal Senato (C. 2242 Governo);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo delle funzioni svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non comporterà un aumento degli oneri complessivi riferiti al personale trasferito, in coerenza con quanto previsto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 18 del medesimo articolo 1;

gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati con finalità di copertura dagli articoli 1, commi 2 e 3-ter, 1-bis, comma 3, 1-ter, comma 2, e 4, comma 6, presentano le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto, da un lato, delle risorse rese indisponibili a valere sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, e, dall'altro, del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato dal Governo al Senato (S. 1586), pur in presenza delle risorse rese indisponibili dagli articoli 72 e 74 del medesimo disegno di legge a valere sul richiamato programma «Fondi di riserva e speciali» per gli anni 2020-2022;

all'articolo 1-bis, in materia di servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali, gli oneri assunzionali e per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali ivi indicati devono comunque intendersi come limiti massimi di spesa;

le risorse rivenienti dalla legislazione vigente e impiegate con finalità di copertura, rispettivamente, al comma 2 dell'articolo 1-ter, in materia di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura, al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dell'articolo 1-quater, recante modifiche alla disciplina del Commissario straordinario per le finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3, relativo alla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere, al comma 7 del medesimo articolo 3, in materia di lavoro straordinario del personale impegnato nell'operazione «Strade sicure», nonché al comma 6 dell'articolo 4, concernente la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non appare comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

il comma 3 dell'articolo 2, recante attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) delle competenze in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema Paese, disciplina l'ipotesi in cui il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico al MAECI goda nell'amministrazione di provenienza di un trattamento economico fondamentale e accessorio superiore a quello previsto dall'amministrazione di destinazione, prevedendo la conservazione dello stesso fino al suo integrale riassorbimento, in coerenza con le dotazioni finanziarie trasferite da un dicastero all'altro, che già risultano comprensive del citato trattamento, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'ipotesi in cui, invece, il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dall'amministrazione di destinazione risulti superiore rispetto a quello applicato dall'amministrazione di provenienza all'atto del trasferimento concretamente non si pone, in considerazione dei contratti integrativi in essere nei due Ministeri interessati dall'operazione di trasferimento del personale;

all'articolo 3-bis, comma 2, le riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di taluni Ministeri, riportate nell'elenco 1 allegato al presente provvedimento e poste a copertura dell'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis, non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse in questione e saranno comunque realizzate nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009;

all'articolo 3-ter, le modifiche apportate alle tabelle B e C allegate al decreto legislativo n. 217 del 2005, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono finalizzate ad apportare mere correzioni ad errori materiali e non risultano suscettibili di incidere su aspetti retributivi o comunque di presentare implicazioni di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2242 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo;

presi in esame gli articoli 4 e 5, che intervengono sull'organizzazione interna rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

evidenziato, in particolare, che il citato articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la Struttura tecnica per il controllo interno, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare regolamenti di riorganizzazione dei propri uffici e, infine, integra alcune disposizioni riferite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

ricordato che l'articolo 5 ridefinisce l'organizzazione del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare e autorizza l'adozione di un regolamento di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (termine peraltro già scaduto);

segnalato che la relazione illustrativa afferma che la norma, sopprimendo la figura del Segretario generale, istituisce due dipartimenti (sebbene la formulazione normativa si limiti a prevedere un numero «non superiore» a due), con una nuova direzione generale interamente dedicata ai cambiamenti climatici, e che i due dipartimenti saranno rispettivamente dedicati alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile, articolazione che tuttavia non appare evincersi esplicitamente dalla formulazione della disposizione in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato dal Senato (C. 2242 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2242, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato dal Senato (C. 2242 Governo);

preso atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento;

condiviso il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo già esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, disposto dall'articolo 1, con il contestuale adeguamento delle dotazioni organiche dei due Dicasteri;

apprezzata, all'articolo 1-bis, l'autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura selettiva, centocinquanta unità di personale non dirigenziale, da destinare, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, ai servizi di accoglienza e assistenza al pubblico nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione;

osservato che l'articolo 1-ter autorizza, per le medesime finalità, il Ministero, in caso di impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, ad avvalersi della società Ales S.p.a., società in house partecipata al 100 per cento dal Ministero medesimo;

considerato che l'articolo 2 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni già esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche dei due dicasteri;

rilevato che l'articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato e, in deroga alla dotazione organica del Ministero, con una dotazione di quindici unità di personale, sotto il controllo diretto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

apprezzata la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disposta dall'articolo 5, che ne prevede l'articolazione in due dipartimenti, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale e all'economia circolare e l'altro ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato dal Senato (C. 2242 Governo);

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell’iter al Senato, nella seduta del 10 ottobre 2019;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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