DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Articolo 1
DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE
Articolo 1 | Articolo 1 |
Articolo 1-bis | |
Articolo 1-ter | |
Articolo 1-quater | |
Articolo 2 | Articolo 2 |
Articolo 3 | Articolo 3 |
Articolo 3-bis | |
Articolo 3-ter | |
Articolo 4 | Articolo 4 |
Articolo 5 | Articolo 5 |
Articolo 6 | Articolo 6 |
Articolo 7 | Articolo 7 |
Articolo 8 |
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2242
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 novembre 2019 (v. stampato Senato n. 1493)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)
dal ministro per i beni e le attività culturali
(FRANCESCHINI)
dal ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(BELLANOVA)
dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)
dal ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)
dal ministro della difesa
(GUERINI)
dal ministro dell'interno
(LAMORGESE)
dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DE MICHELI)
dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)
dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(FIORAMONTI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)
e con il ministro per la pubblica amministrazione
(DADONE)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 novembre 2019
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 104
All'articolo 1:
al comma 2:
al secondo periodo, dopo le parole: «livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;
il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
al quarto periodo, le parole: «centosessantasette posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «centonovantadue posizioni»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
al comma 6, ultimo periodo, le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 13, lettera e), le parole: «e dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «e i progetti».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali) – 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri.
Art. 1-ter. – (Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura) – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: “e al funzionamento e alla valorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione”.
4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
Art. 1-quater. – (Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino) – 1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: “Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.” sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al commissario è riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilità speciale intestata al commissario medesimo.
1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati”».
All'articolo 2:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Sono abrogati:
a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;
b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.»;
al comma 9:
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
“l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali”»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 5, le parole: “dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “delle attività produttive”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;
b) agli articoli 2 e 3, le parole: “del commercio con l'estero”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: “Ministero delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: “Ministero del commercio con l'estero” e “Ministro del commercio con l'estero”, ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” e “Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: “Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Ministro del commercio con l'estero” e “Ministero del commercio con l'estero”, ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale” e “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;
b) le parole: “dello sviluppo economico”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”»;
il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le parole: “del commercio con l'estero”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”».
All'articolo 3:
ai commi 3 e 4, le parole: «di euro 3.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 3.300.000».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. – (Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132) – 1. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.
Art. 3-ter. – (Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) – 1. La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto».
All'articolo 4:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»;
al comma 6, le parole da: «dello stanziamento» fino a: «Fondo speciale”» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”»;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali”;
b) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente”».
Sono aggiunti, in fine, l'elenco e gli allegati annessi alla presente legge.
Al titolo del decreto-legge, le parole: «e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e dopo le parole: «Forze armate» sono inserite le seguenti: «, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Elenco 1
(articolo 3-bis)
Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero |
2019 |
2020 |
2021 e successivi |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
0 |
10.000 |
10.000 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
0 |
3.000 |
3.000 |
MINISTERO DELL'INTERNO |
0 |
18.500 |
15.500 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
0 |
1.000 |
1.000 |
MINISTERO DELLA DIFESA |
0 |
28.000 |
31.000 |
Totale |
0 |
60.500 |
60.500 |
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)
Ministero Missione Programma |
2019 |
2020 |
2021 e successivi |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
0 |
10.000 |
10.000 |
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) |
0 |
8.500 |
8.500 |
1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) |
0 |
8.500 |
8.500 |
5. Ordine pubblico e sicurezza (7) |
0 |
1.500 |
1.500 |
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) |
0 |
1.500 |
1.500 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
0 |
3.000 |
3.000 |
1. Giustizia (6) |
0 |
3.000 |
3.000 |
1.1 Amministrazione penitenziaria (1) |
0 |
3.000 |
3.000 |
MINISTERO DELL'INTERNO |
0 |
18.500 |
15.500 |
3. Ordine pubblico e sicurezza (7) |
0 |
9.500 |
9.500 |
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) |
0 |
8.500 |
8.500 |
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) |
0 |
1.000 |
1.000 |
6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
0 |
9.000 |
6.000 |
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) |
0 |
9.000 |
6.000 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
0 |
1.000 |
1.000 |
4. Ordine pubblico e sicurezza (7) |
0 |
1.000 |
1.000 |
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) |
0 |
1.000 |
1.000 |
MINISTERO DELLA DIFESA |
0 |
28.000 |
31.000 |
1. Difesa e sicurezza del territorio (5) |
0 |
16.000 |
13.000 |
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) |
0 |
16.000 |
13.000 |
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
0 |
12.000 |
18.000 |
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) |
0 |
12.000 |
18.000 |
Totale |
0 |
60.500 |
60.500 |
Allegato 1
(articolo 3-ter, comma 1)
«Tabella B
(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)
Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e incarichi di funzione ad essi conferibili
Dirigenti con funzioni operative
Qualifica |
Dotazione organica |
Incarichi di funzione |
Dirigente generale |
23 |
Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. |
Dirigente superiore |
63 |
Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di Direttore centrale e regionale; vicario del direttore dell'ufficio centrale ispettivo; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali - vice direttore centrale; comandante di istituto o scuola di formazione; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
Primo dirigente |
122 |
Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente del servizio antincendio boschivo presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto alla comunicazione in emergenza; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
Dirigenti sanitari
Qualifica |
Dotazione organica |
Incarichi di funzione |
Dirigente superiore sanitario |
2 |
Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute. |
Primo dirigente sanitario |
2 |
Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute. |
Dirigenti ginnico-sportivi
Qualifica |
Dotazione organica |
Incarichi di funzione |
Dirigente superiore ginnico-sportivo |
1 |
Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ufficio per le attività sportive. |
Primo dirigente ginnico-sportivo |
1 |
Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio per la formazione motoria professionale. |
Dirigenti logistico-gestionali
Qualifica |
Dotazione organica |
Incarichi di funzione |
Primo dirigente logistico-gestionale |
5 |
Dirigente, nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività amministrativo-contabili inerenti a compiti e funzioni in materia logistico-gestionale. |
Dirigente informatico
Qualifica |
Dotazione organica |
Incarichi di funzione |
Primo dirigente informatico |
1 |
Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di sistemi informatici. |
».
Allegato 2
(articolo 3-ter, comma 2)
«Tabella C
(prevista dall'articolo 262)
Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
Ruoli del personale non direttivo e non dirigente
che espleta funzioni operative
Ruolo dei vigili del fuoco
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
allievo vigile del fuoco |
19.070,65 |
5.267,28 |
|||
vigile del fuoco |
19.070,65 |
6,222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
vigile del fuoco esperto |
19.603,86 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale |
19.781,51 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
vigile del fuoco coordinatore |
19.959,30 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale |
20.128,15 |
6.222,48 |
64.62 |
98,46 |
122,77 |
Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
capo squadra |
20.832,73 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
capo squadra esperto |
21.001,60 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
capo reparto |
21.221,15 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
capo reparto esperto con scatto convenzionale |
21.674,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
Ruolo degli ispettori antincendi
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
ispettore antincendi |
21.861,07 |
7.568,88 |
84,00 |
128.00 |
159,60 |
ispettore antincendi esperto |
22.216,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale |
22.449,17 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
ispettore antincendi coordinatore |
22.635,74 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale |
26.456,06 |
9,562,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche
Ruoli delle specialità aeronaviganti
Ruolo dei piloti di aeromobile
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
pilota di aeromobile vigile del fuoco |
19.070,65 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto |
19.603,86 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale |
19.781,51 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore |
19.959,30 |
6,222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale |
20.128,15 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
pilota di aeromobile capo squadra |
20.832,73 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
pilota di aeromobile capo squadra esperto |
21.001,60 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
pilota di aeromobile capo reparto |
21.221,15 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale |
21.674,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
pilota di aeromobile ispettore |
21.861,07 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
pilota di aeromobile ispettore esperto |
22.216,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale |
22.449,17 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
pilota di aeromobile ispettore coordinatore |
22.635,74 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale |
26.456,06 |
9.562,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo degli specialisti di aeromobile
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
specialista di aeromobile vigile del fuoco |
19.070,65 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto |
19.603,86 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale |
19,781,51 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore |
19.959,30 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale |
20.128,15 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
specialista di aeromobile capo squadra |
20.832,73 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
specialista di aeromobile capo squadra esperto |
21.001,60 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
specialista di aeromobile capo reparto |
21.221,15 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale |
21.674,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
specialista di aeromobile ispettore |
21.861,07 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
specialista di aeromobile ispettore esperto |
22.216,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale |
22.449,17 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
specialista di aeromobile ispettore coordinatore |
22.635,74 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale |
26.456,06 |
9.562,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo degli elisoccorritori
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
elisoccorritore vigile del fuoco |
19.070,65 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
elisoccorritore vigile del fuoco esperto |
19.603,86 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale |
19.781,51 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore |
19.959,30 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale |
20.128,15 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
elisoccorritore capo squadra |
20.832,73 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
elisoccorritore capo squadra esperto |
21.001,60 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
elisoccorritore capo reparto |
21.221,15 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale |
21.674,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
elisoccorritore ispettore |
21.861,07 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
elisoccorritore ispettore esperto |
22.216,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale |
22.449,17 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
elisoccorritore ispettore coordinatore |
22.635,74 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale |
26.456,06 |
9.562,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori
Ruolo dei nautici di coperta
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
nautico di coperta vigile del fuoco |
19.070,65 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
nautico di coperta vigile del fuoco esperto |
19.603,86 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale |
19.781,51 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore |
19.959,30 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale |
20.128,15 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
nautico di coperta capo squadra |
20.832,73 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
nautico di coperta capo squadra esperto |
21.001,60 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
nautico di coperta capo reparto |
21.221,15 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale |
21.674,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
nautico di coperta ispettore |
21.861,07 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
nautico di coperta ispettore esperto |
22.216,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale |
22.449,17 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
nautico di coperta ispettore coordinatore |
22.635,74 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale |
26.456,06 |
9.562,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo dei nautici di macchina
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
nautico di macchina vigile del fuoco |
19.070,65 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
nautico di macchina vigile del fuoco esperto |
19.603,86 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale |
19.781,51 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore |
19.959,30 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale |
20.128,15 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
nautico di macchina capo squadra |
20.832,73 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
nautico di macchina capo squadra esperto |
21.001,60 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
nautico di macchina capo reparto |
21.221,15 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale |
21.674,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
nautico di macchina ispettore |
21.861,07 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
nautico di macchina ispettore esperto |
22.216,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale |
22.449,17 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
nautico di macchina ispettore coordinatore |
22.635,74 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale |
26.456,06 |
9.562,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo dei sommozzatori
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
sommozzatore vigile del fuoco |
19.070,65 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
sommozzatore vigile del fuoco esperto |
19.603,86 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale |
19.781,51 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore |
19.959,30 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale |
20.128,15 |
6.222,48 |
64,62 |
98.46 |
122,77 |
sommozzatore capo squadra |
20.832,73 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
sommozzatore capo squadra esperto |
21.001,60 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
sommozzatore capo reparto |
21.221,15 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale |
21.674,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
sommozzatore ispettore |
21.861,07 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
sommozzatore ispettore esperto |
22.216,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale |
22.449,17 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
sommozzatore ispettore coordinatore |
22.635,74 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale |
26.456,06 |
9.562,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali
Ruolo degli operatori e degli assistenti
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
operatore |
18.301,71 |
3.383,52 |
29,08 |
44,31 |
55,25 |
operatore esperto |
19.070,65 |
3.756,48 |
32,31 |
49,23 |
61,38 |
operatore esperto con scatto convenzionale |
19.603,86 |
3.756,48 |
32,31 |
49,23 |
61,38 |
assistente |
20.655,08 |
4.207,44 |
38,77 |
59,08 |
73,66 |
assistente capo con scatto convenzionale |
21.001,60 |
4.207,44 |
38,77 |
59,08 |
73,66 |
Ruolo degli ispettori logistico-gestionali
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
ispettore logistico-gestionale |
21.099,28 |
4.207,44 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore logistico-gestionale esperto |
21.747,10 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale |
21.915,83 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore logistico-gestionale coordinatore |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale |
26.456,06 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
Ruolo degli ispettori informatici
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
ispettore informatico |
21.099,28 |
4.207,44 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore informatico esperto |
21.747,10 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale |
21.915,83 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore informatico coordinatore |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale |
26.456,06 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
ispettore tecnico-scientifico |
21.099,28 |
4.207,44 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore tecnico-scientifico esperto |
21.747,10 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale |
21.915,83 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore tecnico-scientifico coordinatore |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale |
26.456,06 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
Ruolo degli ispettori sanitari
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
ispettore sanitario |
21.099,28 |
4.207,44 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore sanitario esperto |
21.747,10 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale |
21.915,83 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore sanitario coordinatore |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale |
26.456,06 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente
Ruoli della banda musicale
Ruolo degli orchestrali
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
orchestrale |
21.001,60 |
4.207,44 |
38,77 |
59,08 |
73,66 |
orchestrale esperto |
21.099,28 |
4.207,44 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
orchestrale esperto con scatto convenzionale |
21.747,10 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
orchestrale superiore |
21.915,83 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,60 |
orchestrale superiore con scatto convenzionale |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
Ruolo del maestro direttore
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
maestro direttore |
21.099,28 |
4.207,44 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
maestro direttore con primo scatto convenzionale |
21.747,10 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
maestro direttore con secondo scatto convenzionale |
21.915,83 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
maestro direttore con terzo scatto convenzionale |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
maestro direttore con quarto scatto convenzionale |
26.456,06 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
atleta |
21.001,60 |
4.207,44 |
38,77 |
59,08 |
73,66 |
atleta con primo scatto convenzionale |
21.099,28 |
4.207,44 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
atleta con secondo scatto convenzionale |
21.747,10 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
atleta con terzo scatto convenzionale |
21.915,83 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
atleta con quarto scatto convenzionale |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative
Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184.15 |
direttore vicedirigente |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109.85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
primo dirigente |
42.628,60 |
19.104,02 |
|||
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
42.955,72 |
19.104,02 |
|||
dirigente superiore |
44.547,88 |
23.879,96 |
|||
dirigente generale |
54.512,34 |
33.431,97 |
Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta
funzioni tecnico-professionali
Ruolo dei direttivi logistico-gestionali
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore logistico-gestionale |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
direttore logistico-gestionale |
24.185,99 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale |
26.156,06 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
primo dirigente logistico-gestionale |
42.628,60 |
19.104,02 |
|||
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
42.955,72 |
19.104,02 |
Ruolo dei direttivi informatici
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore informatico |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
direttore informatico |
24.185,99 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente informatico |
26.456,06 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
Ruolo dei dirigenti informatici
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
primo dirigente informatico |
42.628,60 |
19.104,02 |
|||
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
42.955,72 |
19.104,02 |
Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore tecnico-scientifico |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
direttore tcnico-scientifico |
24.185,99 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico |
26.456,06 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
Ruolo dei direttivi sanitari
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore sanitario |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
direttore sanitario |
24.185,99 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente sanitario |
26.456,06 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
Ruolo dei dirigenti sanitari
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
primo dirigente sanitario |
42.628,60 |
19.104,02 |
|||
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni |
42.955,72 |
19.104,02 |
|||
dirigente superiore sanitario |
44.547,88 |
23.879,96 |
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore ginnico-sportivo |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
direttore ginnico-sportivo |
24.185,99 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo |
26.456,06 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
28.416,33 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
primo dirigente ginnico-sportivo |
42.628,60 |
19.104,02 |
|||
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni |
42.955,72 |
19.104,02 |
|||
dirigente superiore ginnico-sportivo |
44.547,88 |
23.879,96 |
Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore aggiunto |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore aggiunto |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore coordinatore |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento
Ruolo dei vigili del fuoco AIB
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vigile del fuoco AIB |
19.070,65 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
vigile del fuoco esperto AIB |
19.603,86 |
6.222,48 |
58,15 |
88,61 |
110,49 |
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale |
19.781,51 |
6.222.48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
vigile del fuoco coordinatore AIB |
19.959,30 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale |
20.128,15 |
6.222,48 |
64,62 |
98,46 |
122,77 |
Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
capo squadra AIB |
20.832,73 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
capo squadra esperto AIB |
21.001,60 |
7.206,84 |
77,54 |
118,15 |
147,32 |
capo reparto AIB |
21.221,15 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale |
21.674,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
Ruolo degli ispettori antincendi AIB
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
ispettore antincendi AIB |
21.861,07 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
ispettore antincendi esperto AIB |
22.216,50 |
7.568,88 |
84,00 |
128,00 |
159,60 |
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale |
22.449,17 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
ispettore antincendi coordinatore AIB |
22.635,74 |
8.260,80 |
90,46 |
137,85 |
171,88 |
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale |
26.456,06 |
9.562,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo dei direttivi AIB
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore AIB |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore AIB |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore vicedirigente AIB |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo dei dirigenti AIB
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
primo dirigente AIB |
42.628,60 |
19.104,02 |
|||
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
42.955,72 |
19.104,02 |
|||
dirigente superiore AIB |
44.547,88 |
23.879,96 |
Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore speciale antincendi AIB |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore speciale antincendi AIB |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167.38 |
208,71 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore speciale |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore speciale |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167.38 |
208,71 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante
Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
pilota di aeromobile vice direttore speciale |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
pilota di aeromobile direttore speciale |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
specialista di aeromobile vice direttore speciale |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
specialista di aeromobile direttore speciale |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale e 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
elisoccorritore vice direttore speciale |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
elisoccorritore direttore speciale |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali
del personale specialista nautico
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
nautico di coperta vice direttore speciale |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
nautico di coperta direttore speciale |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
nautico di macchina vice direttore speciale |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
nautico di macchina direttore speciale |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
sommozzatore vice direttore speciale |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
sommozzatore direttore speciale |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184,5 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore speciale logistico-gestionale |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
direttore speciale logistico-gestionale |
24.185,99 |
5.224,56 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale |
26.456,06 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore speciale informatico |
22.635,74 |
4.919,76 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
direttore speciale informatico |
24.185,99 |
5.224,56 |
42,00 |
64,00 |
79,80 |
direttore coordinatore speciale informatico |
26.456,06 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
5.224,56 |
48,46 |
73,85 |
92,08 |
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore medico |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore medico |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore medico vicedirigente |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
primo dirigente medico |
42.628,60 |
19.104,02 |
|||
primo dirigente medico con scatto 26 anni |
42.955,72 |
19.104,02 |
|||
dirigente superiore medico |
44.547,88 |
23.879,96 |
Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
vice direttore ginnico-sportivo |
22.723,82 |
8.286,24 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore ginnico-sportivo |
24.279,95 |
8.868,12 |
96,92 |
147,69 |
184,15 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente |
26.558,90 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni |
28.416,33 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208,71 |
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni |
29.913,83 |
9.592,20 |
109,85 |
167,38 |
208.71 |
Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi
QUALIFICA |
STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) |
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) |
ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile) |
||
anzianità pari o maggiore di 14 anni |
anzianità pari o maggiore di 22 anni |
anzianità pari o maggiore di 28 anni |
|||
primo dirigente ginnico-sportivo |
42.628,60 |
19.104,02 |
|||
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni |
42.955,72 |
19.104,02 |
|||
dirigente superiore ginnico-sportivo |
44.547,88 |
23.879,96 |
».
Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019. |
|
TESTO
|
TESTO
|
Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. |
Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
|
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; |
|
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; |
|
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed al conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri; |
|
Ritenuto altresì necessario ed urgente attribuire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia di definizione delle politiche commerciali e promozionali con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, al fine di conferire una visione unitaria della promozione dell'interesse nazionale all'estero; |
|
Ritenuto inoltre necessario ed urgente, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare il sistema dei controlli interni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituendo un'apposita struttura tecnica; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare l'organizzazione del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza che il Presidente e i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti, nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti; |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2019; |
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dei beni e delle attività culturali, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; |
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emana il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1.
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Articolo 1.
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1. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, secondo le modalità di cui al comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. |
1. Identico. |
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale. |
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centonovantadue posizioni di livello non generale. |
3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. |
3. Identico. |
3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020. |
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3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. |
4. Identico. |
5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. |
5. Identico. |
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. |
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. |
7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati. |
7. Identico. |
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali. |
8. Identico. |
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
9. Identico. |
10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. |
10. Identico. |
11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. |
11. Identico. |
12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate. |
12. Identico. |
13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: |
13. Identico: |
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;» e il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;»; |
a) identica; |
b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) è abrogata; |
b) identica; |
c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»; |
c) identica; |
d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo e sport» sono sostituite dalle seguenti: «, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»; |
d) identica; |
e) all'articolo 53, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»; |
e) all'articolo 53, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»; |
f) all'articolo 54, comma 1, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventisette». |
f) identica. |
14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: |
14. Identico. |
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo»; |
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b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo». |
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15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6: |
15. Identico. |
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo»; |
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b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo». |
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16. La denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali». La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo». |
16. Identico. |
17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. |
17. Identico. |
18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
18. Identico. |
Articolo 1-bis.
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1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva. |
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2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale. |
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3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri. |
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Articolo 1-ter.
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1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021. |
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2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «e al funzionamento e alla valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione». |
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4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa. |
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Articolo 1-quater.
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1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 1, lettera d), le parole: «Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.» sono soppresse; |
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b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
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«1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al commissario è riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilità speciale intestata al commissario medesimo. |
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1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati». |
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Articolo 2.
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Articolo 2.
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1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3. |
1. Identico. |
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitré posizioni di livello non generale. |
2. Identico. |
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. |
3. Identico. |
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: |
4. Identico. |
a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»; |
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b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) è abrogata; |
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c) all'articolo 28: |
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1) al comma 1, la lettera b) è abrogata; |
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2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;». |
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5. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è abrogato. |
5. Sono abrogati: a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12; b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. |
6. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: |
6. Identico. |
a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»; |
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b) al comma 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; |
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c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione» a «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto è individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero può essere notificato»; |
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d) al comma 25, quinto periodo, le parole «dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis». |
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7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE è modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico. |
7. Identico. |
8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale». |
8. Identico. |
9. All'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: |
9. Identico: |
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni»; |
a) identica; |
a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: |
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«l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali»; |
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b) ai commi 5 e 7, ovunque ricorrono le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»; |
b) al comma 5, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; |
c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e». |
c) identica. |
10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico è trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
10. Identico. |
10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) le parole: «delle attività produttive», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; |
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b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». |
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10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale». |
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10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale». |
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10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «Ministero del commercio con l'estero» e «Ministro del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale». |
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10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale». |
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10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
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11. All'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico». |
11. Identico. |
11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero» e «Ministero del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; |
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b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». |
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12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e». |
12. Identico. |
13. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e». |
13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518. |
13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». |
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14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le seguenti modificazioni: |
14. Identico. |
a) all'articolo 3, comma 2, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; |
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b) all'articolo 3, comma 3, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico»; |
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c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente: |
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«4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.»; |
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d) all'articolo 4, le parole «del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». |
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15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: |
15. Identico. |
a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale –» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»; |
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b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: |
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«3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto dal direttore dell'unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; |
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c) all'articolo 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale». |
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16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. |
16. Identico. |
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
17. Identico. |
18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
18. Identico. |
Articolo 3.
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Articolo 3.
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1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono determinate in euro 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni per l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. |
1. Identico. |
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire copertura finanziaria all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024. |
2. Identico. |
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022. |
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022. |
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede: |
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede: |
a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000 per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro 7.000.000 per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1; |
a) identica; |
b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro 11.000.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
b) identica. |
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
5. Identico. |
6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come incrementato dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019. |
6. Identico. |
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. |
7. Identico. |
Articolo 3-bis.
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1. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. |
|
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. |
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Articolo 3-ter.
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1. La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. |
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2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto. |
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Articolo 4.
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Articolo 4.
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1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione, è istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e denominata Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato. |
1. Identico. |
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma 1 svolge le seguenti attività: |
2. Identico. |
a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché i parametri del controllo interno secondo i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità anche al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa; |
|
b) sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e con l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila e svolge verifiche di audit interno, anche a campione, sulla conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai princìpi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
|
3. In deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui al comma 1 sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. |
3. Identico. |
4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
4. Identico. |
5. All'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, si procede, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. |
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021». |
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021». |
6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali»; |
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b) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente». |
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Articolo 5.
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Articolo 5.
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1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Identico. |
2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. |
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Articolo 6.
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Articolo 6.
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1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche: |
Identico. |
a) al primo periodo le parole «di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché» sono soppresse, e le parole «due posti dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti «un posto dirigenziale»; |
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b) il secondo periodo è soppresso e sostituito dai seguenti «Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.». |
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Articolo 7.
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Articolo 7.
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1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. |
Identico. |
Art. 8.
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Dato a Napoli, addì 21 settembre 2019. |
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MATTARELLA |
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Conte,
Presidente del Consiglio dei ministri
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Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
Elenco 1 |
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(articolo 3-bis) |
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Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri |
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(migliaia di euro) |
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Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri |
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(migliaia di euro) |
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Allegato 1 |
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(articolo 3- ter , comma 1) |
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«Tabella B |
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(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189) |
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Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
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Dirigenti con funzioni operative |
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Dirigenti sanitari |
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Dirigenti ginnico-sportivi |
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Dirigenti logistico-gestionali |
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Dirigente informatico |
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». |
Allegato 2 |
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(articolo 3-ter, comma 2) |
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«Tabella C |
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(prevista dall'articolo 262) |
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Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco |
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Ruoli del personale non direttivo e non dirigente
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Ruolo dei vigili del fuoco |
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Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto |
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Ruolo degli ispettori antincendi |
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Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche |
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Ruoli delle specialità aeronaviganti |
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Ruolo dei piloti di aeromobile |
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Ruolo degli specialisti di aeromobile |
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Ruolo degli elisoccorritori |
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Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori |
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Ruolo dei nautici di coperta |
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Ruolo dei nautici di macchina |
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Ruolo dei sommozzatori |
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Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali |
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Ruolo degli operatori e degli assistenti |
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Ruolo degli ispettori logistico-gestionali |
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Ruolo degli ispettori informatici |
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Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici |
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Ruolo degli ispettori sanitari |
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Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente |
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Ruoli della banda musicale |
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Ruolo degli orchestrali |
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Ruolo del maestro direttore |
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Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse |
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Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative |
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Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative |
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Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative |
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Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta
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Ruolo dei direttivi logistico-gestionali |
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Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali |
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Ruolo dei direttivi informatici |
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Ruolo dei dirigenti informatici |
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Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici |
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Ruolo dei direttivi sanitari |
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Ruolo dei dirigenti sanitari |
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Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi |
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Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi |
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Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative |
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Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento |
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Ruolo dei vigili del fuoco AIB |
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Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB |
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Ruolo degli ispettori antincendi AIB |
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Ruolo dei direttivi AIB |
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Ruolo dei dirigenti AIB |
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Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB |
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Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative |
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Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante |
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Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile |
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Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile |
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Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore |
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Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali
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Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta |
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Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina |
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Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore |
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Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali |
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Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali |
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Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche |
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Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici |
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Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici |
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Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi |
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Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi |
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