PDL 2235

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2235

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAROLO, MOLINARI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMENCINI, COVOLO, DARA, DURIGON, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, GASTALDI, GERARDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MURELLI, PANIZZUT, PATASSINI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TOMBOLATO, TONELLI, ZICCHIERI, ZORDAN

Legge quadro per lo sviluppo dei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026

Presentata il 31 ottobre 2019

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Onorevoli Colleghi! – I Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 non solo rappresentano una straordinaria occasione di sviluppo, promozione e tutela dei territori coinvolti, ma, più in generale, potranno offrire una «vetrina» internazionale per tutto il Paese.
Le attività più strettamente connesse allo svolgimento dell'evento, sia organizzative che di promozione, saranno disciplinate con appositi provvedimenti del Governo e delle regioni interessate.
Con la presente proposta di legge si intende, invece, prevedere un programma di sviluppo organico e di lunga durata dei territori montani situati nelle regioni interessate dall'evento, un programma che definisca, da un lato, le opere strutturali da realizzare nel breve e medio periodo e, dall'altro, gli obiettivi di sviluppo a lungo termine, guardando, per loro intrinseca natura, anche oltre la data delle Olimpiadi.
I Giochi olimpici del 2026, infatti, non possono ridursi alla mera organizzazione e promozione dell'evento sportivo: se così dovesse accadere, potremmo parlare di un'occasione persa. Essi devono, invece, diventare il volàno per avviare, sin da subito, un progetto ambizioso di sviluppo dei territori montani, attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità locali e delle forze imprenditoriali, contando sui punti di forza specifici delle aree interessate, quali la bellezza del paesaggio, l'agricoltura di qualità, l'artigianato tipico, le specialità enogastronomiche. Tutti elementi, questi, che, se adeguatamente supportati anche attraverso un idoneo percorso di crescita culturale e di consapevolezza, possono diventare la spina dorsale per uno sviluppo basato su un turismo di qualità, destagionalizzato e rispettoso dell'ambiente, principale risorsa dei territori montani.
Per attivare concretamente un progetto così ambizioso occorre che siano coinvolti tutti i soggetti competenti, dal Governo sino agli enti locali, passando per il ruolo di coordinamento delle regioni.
L'istituzione dei «piani di sviluppo delle montagne olimpiche» diventa così l'elemento cardine su cui strutturare il progetto.
La proposta di legge affida alle regioni il ruolo strategico di definire ed approvare i suddetti piani che, per loro natura, si baseranno su un percorso di condivisione che parte dai territori con la diretta assunzione di responsabilità di tutte le parti in causa.
Il comitato guida, che governerà i piani di sviluppo, sarà presieduto dalla regione interessata e sarà composto da tre rappresentanti, uno indicato dal Governo, uno dalla regione e uno in rappresentanza degli enti locali.
Potranno poi essere attivati ulteriori strumenti di programmazione negoziata per l'attuazione puntuale dei singoli interventi.
Dal punto di vista finanziario, si prevede un contributo decennale dello Stato, a decorrere dal 2020, pari a 60 milioni di euro annui, che consentirebbe di attivare altrettante risorse garantite dalle regioni e dai territori coinvolti nei piani di sviluppo delle montagne olimpiche, ottenendo così anche un efficace coordinamento dei molteplici centri di spesa.
L'intervento finanziario coinvolge un ampio arco temporale che guarda volutamente oltre l'evento olimpico, ma che permetterebbe di intraprendere, con i piani di sviluppo delle montagne olimpiche, una straordinaria azione di sostegno alla montagna duratura ed organicamente definita.
Si tratterebbe, in definitiva, di non limitarsi al pur importante evento olimpico, che certamente darà lustro soprattutto ai territori che ospiteranno le gare, ma di alzare lo sguardo e accettare la sfida, coinvolgendo la maggior parte dei territori montani e lanciando, per la prima volta, un vero progetto di sviluppo delle montagne.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge detta norme per lo sviluppo dei territori montani e integra le disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, di seguito denominati «Giochi olimpici».
2. Ai sensi della presente legge, sono istituiti i «piani di sviluppo delle montagne olimpiche» quali strumenti di programmazione negoziata che consentono a tutti gli enti pubblici dei territori montani interessati di partecipare alle scelte di sviluppo strategico.

Art. 2.
(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per regioni si intendono le regioni nel cui territorio si svolgeranno i Giochi olimpici.

Art. 3.
(Piano di sviluppo delle montagne olimpiche)

1. Il «piano di sviluppo delle montagne olimpiche», di seguito denominato «piano», sulla base di un'accurata analisi della situazione del territorio e dei suoi bisogni, predisposta dalla regione, di concerto con gli enti pubblici del territorio interessati, individua gli obiettivi di sviluppo di una definita area territoriale attraverso una classificazione di breve-medio periodo e di lungo periodo. Le modalità attuative del piano riferite agli interventi di breve e medio periodo devono essere indicate in apposite schede da allegare allo stesso, con individuazione puntuale degli interventi, delle relative tempistiche e della copertura finanziaria. Le modalità attuative del piano riferite agli interventi strategici di lungo periodo, da pianificare e progettare, sono oggetto di successivi provvedimenti attuativi.
2. Ogni regione può presentare uno o più piani di sviluppo delle montagne olimpiche, secondo le dimensioni ottimali definite dagli obiettivi dei piani stessi, con le seguenti caratteristiche minime:

a) almeno l'80 per cento del territorio oggetto del piano deve essere classificato come montano;

b) il piano deve riguardare almeno in parte il territorio di una provincia ove si svolgono i Giochi olimpici o di una provincia confinante.

3. Nella predisposizione del piano si tiene conto in particolare:

a) del consumo di suolo;

b) degli effetti dei cambiamenti climatici e della resilienza dei territori;

c) del rapporto tra centri urbani e aree rurali;

d) della gestione della mobilità, anche con modalità innovative ed ecosostenibili;

e) della corretta allocazione delle risorse e della pianificazione delle reti di infrastrutture;

f) della salvaguardia e dello sviluppo delle specificità locali e della tutela della biodiversità.

4. Le regioni promuovono il piano in modo da assicurare il coordinamento dei programmi di intervento e delle attività necessarie all'attuazione delle opere e degli interventi attraverso l'azione integrata e coordinata degli enti pubblici o delle società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi.
5. Il piano comprende:

a) l'individuazione del territorio, le finalità e gli indicatori di risultato delle azioni previste;

b) gli interventi, corredati dagli obiettivi generali e dall'ambito territoriale degli stessi;

c) le fonti di finanziamento complessive, disponibili e da reperire;

d) l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica;

e) i soggetti dei quali sia prevista un'azione integrata;

f) la puntuale indicazione degli interventi che comportino varianti urbanistiche o territoriali.

Art. 4.
(Procedura di valutazione ambientale
strategica)

1. Le regioni approvano la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano entro centoventi giorni dalla presentazione dello stesso, anche acquisendo eventuali pareri in momenti differenziati e per via telematica.

Art. 5.
(Procedura di approvazione del piano)

1. Dopo che è stata acquisita la VAS, la proposta di piano è adottata dalla giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione per consentire, entro sessanta giorni, a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte, che sono valutate dalla regione proponente.
2. La regione, decorso il termine di cui al comma 1 e dando conto delle proprie argomentazioni rispetto alle osservazioni di cui al medesimo comma, approva il piano e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dal ricevimento del piano:

a) sancisce l'intesa con la regione proponente, eventualmente indicando azioni correttive e migliorative;

b) assegna le risorse finanziarie di cui all'articolo 9;

c) avvia la procedura per l'attuazione del piano convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui all'articolo 6, individuando altresì il proprio rappresentante all'interno del comitato stesso.

Art. 6.
(Comitato guida del piano)

1. Il comitato guida del piano è formato da tre membri, nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dalla regione e dagli enti locali interessati.
2. Il comitato guida è presieduto dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato.
3. Il comitato guida nomina una segreteria tecnica, composta da funzionari degli enti interessati, con il compito di coadiuvare il comitato stesso, di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie e di procedere agli opportuni studi preliminari e alle verifiche.
4. Il comitato guida:

a) promuove le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;

b) definisce il programma puntuale degli interventi di cui all'articolo 7;

c) definisce l'entità delle spese, individuando le fonti di finanziamento;

d) sottoscrive eventuali protocolli preliminari alla definizione degli interventi;

e) propone gli eventuali studi preliminari indicando le fonti di finanziamento;

f) valuta le istanze di adesione dei privati;

g) nomina eventuali collegi di vigilanza e controllo sui singoli interventi previsti dal programma puntuale degli interventi di cui all'articolo 7;

h) vigila sullo svolgimento delle attività di esecuzione del piano;

i) interpreta le norme di attuazione del piano ed esercita i poteri sostitutivi avvalendosi anche di commissari ad acta, ai sensi del comma 6;

i) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dal comma 6 del presente articolo e dall'articolo 7.

5. Il comitato guida delibera a maggioranza dei componenti. È richiesta l'unanimità per approvare le modifiche al piano.
6. Il comitato guida, in caso di accertata inattività o inadempienza da parte dei soggetti attuatori, assegna ad essi un congruo termine per provvedere, comunque non superiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, il comitato guida nomina un commissario ad acta, individuato tra i dipendenti pubblici degli enti che hanno aderito al piano, con oneri a carico dell'ente inadempiente.

Art. 7.
(Programma puntuale degli interventi)

1. Il comitato guida predispone il programma puntuale degli interventi, in cui sono previsti:

a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi di attuazione e dei soggetti attuatori;

b) l'importo del costo complessivo e dei costi relativi alle eventuali fasi di esecuzione;

c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;

d) le modalità di attuazione;

e) gli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;

f) le penali da applicare in caso di inadempimento;

g) il procedimento arbitrale da seguire per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione del piano e la composizione del collegio arbitrale.

2. Il programma puntuale degli interventi è approvato dalla giunta regionale. La deliberazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere previste nel piano e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.
3. Qualora il programma puntuale degli interventi comporti variante agli strumenti urbanistici o ad altri piani territoriali o di settore, il singolo intervento deve essere approvato anche dall'ente locale coinvolto. Il progetto di variante è depositato contestualmente nella segreteria comunale e pubblicato nei siti istituzionali degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine.
4. Le modifiche planivolumetriche eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'accordo e non incidano sulle previsioni urbanistiche, non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste dalla presente legge e sono autorizzate dal comitato guida.

Art. 8.
(Conferenza di servizi)

1. Il soggetto attuatore di un intervento compreso nel piano, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi. In tale sede le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato nonché sulle soluzioni progettuali prescelte. Le predette amministrazioni indicano, entro trenta giorni dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
2. Entro trenta giorni dalla trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione competente convoca la conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.
3. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, la conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito la valutazione medesima. Se la valutazione non è espressa nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
4. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
5. Se una o più amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute, hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque, adeguatamente motivando, la determinazione di conclusione del procedimento.

Art. 9.
(Risorse finanziarie)

1. Nell'ambito dell'intesa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al finanziamento degli interventi una quota almeno pari alle risorse complessivamente stanziate dalle regioni e dagli enti locali, anche con valenza pluriennale, nei limiti di spesa di cui all'articolo 10.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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