XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2230
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 30 ottobre 2019 (v. stampato Senato n. 1141)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(
MOAVERO MILANESI
)
e dal ministro per gli affari europei
(
SAVONA
)
di concerto con il ministro dello sviluppo economico
e ministro del lavoro e delle politiche sociali
(
DI MAIO
)
con il ministro dell'interno
(
SALVINI
)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(
TRIA
)
con il ministro della salute
(
GRILLO
)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(
COSTA
)
con il ministro della giustizia
(
BONAFEDE
)
con il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(
CENTINAIO
)
con il ministro per i beni e le attivitā culturali
(
BONISOLI
)
con il ministro della difesa
(
TRENTA
)
con il ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca
(
BUSSETTI
)
e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(
TONINELLI
)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 ottobre 2019
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.