PDL 2229

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2229

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 30 ottobre 2019 (v. stampato Senato n. 1140)

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

con il ministro per i beni e le attivitą culturali
(BONISOLI)

e con il ministro dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca
(BUSSETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 ottobre 2019

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, č autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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