PDL 2217

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2217

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GASTALDI, MOLINARI, VIVIANI, BUBISUTTI, GOLINELLI, GUIDESI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BISA, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMENCINI, COVOLO, DARA, DI MURO, FOGLIANI, FOSCOLO, GIACOMETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LUCCHINI, MURELLI, PANIZZUT, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TOMBOLATO, TONELLI, ZORDAN

Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di ambito di applicazione delle norme attenuative di vincoli derivanti dalla fruizione dei benefìci per la proprietà coltivatrice

Presentata il 25 ottobre 2019

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Onorevoli Colleghi! – Nel periodo dal 1996 al 2000, con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina – oggi Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) – molti agricoltori acquistarono un terreno agricolo con patto di riservato dominio: il terreno cioè veniva acquistato dallo Stato che si riservava la proprietà del fondo fino al pagamento dell'ultima rata del mutuo. Il patto di riservato dominio si può sciogliere, con atto notarile, estinguendo il debito con lo Stato a partire dal quinto anno dall'acquisto. Gli acquirenti, altresì, sono obbligati per cinque anni a non vendere il terreno, a coltivarlo direttamente e a eseguire miglioramenti o a mantenerlo in buone condizioni. Originariamente il comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 817 del 1971 prevedeva che «i fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice» fossero soggetti per trenta anni al vincolo di indivisibilità. Successivamente, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001 dimezzò i tempi di conduzione e indivisibilità dei terreni acquistati rispettivamente da dieci anni a cinque anni e da trenta a quindici anni. A questo punto si è posto un problema per coloro i quali si sono «svincolati» dall'ISMEA liquidando il debito residuo con lo Stato, ma non possono comunque vendere parte del terreno. Il comma 5 del suddetto articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001 prevede che le disposizioni in esso contenute si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, facendo in tal modo salvo il nuovo limite introdotto dei cinque anni del patto di riservato dominio ed estendendo l'applicabilità all'acquisto avvenuto nell'arco di tempo precedente di almeno cinque anni e non ancora esaurito per effetto della vendita del bene.
In sede applicativa, l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 228 del 2001 in materia di indivisibilità dei fondi acquistati con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina ha dato adito a grandi incertezze, in quanto la disciplina è interpretata dagli operatori del diritto nel senso che essa debba essere applicata solo a coloro che hanno acquistato i terreni in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo e a coloro che li abbiano acquistati in data antecedente al 30 giugno 1996.
L'interpretazione logica e sistematica della norma, tuttavia, induce a ritenere che la stessa vada intesa nel senso che i termini previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 228 del 2001 si applicano anche a tutti i contratti sottoscritti nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della norma.
Con la presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, si intende quindi modificare la norma al fine di superare qualsiasi dubbio interpretativo, a tutela della posizione dei soggetti che hanno acquistato terreni con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina. La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

«5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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