PDL 2202

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2202

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DE LORENZO, SIRAGUSA, DAVIDE AIELLO, AMITRANO, BILOTTI, CIPRINI, COMINARDI, CUBEDDU, COSTANZO, INVIDIA, PALLINI,
SEGNERI, TUCCI, TRIPIEDI, VILLANI

Modifiche all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in materia di comunicazione dei tirocini curriculari, e altre disposizioni in materia di proroga dei medesimi

Presentata il 22 ottobre 2019

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Onorevoli Colleghi! – Il tirocinio è un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Il legislatore ha disciplinato per la prima volta il rapporto di stage o tirocinio con l'articolo 18 della legge n. 196 del 1997, precisando che tale rapporto non costituisce un rapporto di lavoro. La ratio posta alla base dei tirocini è specificata in modo esplicito dalla legge citata e consiste nella necessità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e, nel contempo, nell'esigenza di agevolare le scelte professionali di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I tirocini possono essere di due tipologie differenti:

1) curriculari, se sono promossi dalle università e dagli istituti scolastici in quanto compresi nei piani di studio. Essi hanno come finalità diretta non quella di favorire l'inserimento lavorativo, ma quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di alternanza tra scuola e lavoro;

2) extracurriculari, se sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Tali tirocini hanno come obiettivo l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

La differenza tra i tirocini curriculari e i tirocini extracurriculari all'epoca dell'emanazione del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 1998 non esisteva affatto, non essendo stata definita dal legislatore. Questa mancata definizione ha creato e crea tuttora dei problemi interpretativi che devono essere risolti, soprattutto in considerazione del fatto che oggi la distinzione tra le due differenti tipologie di tirocinio di fatto esiste. Basti pensare al semplice fatto che differente è anche la competenza legislativa in relazione al tipo di tirocinio: mentre per quelli extracurriculari la competenza fa capo alle regioni e alle province autonome, per quelli curriculari la competenza fa capo allo Stato. Ciò è stato confermato anche dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 287 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, stabilendo quanto segue: «che la normativa in esame costituisca un'indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni è confermato dal comma 2 del censurato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione – in caso di inerzia delle Regioni – di una normativa statale, ossia l'art. 18 della legge n. 196 del 1997 – peraltro risalente ad un momento storico antecedente l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001 – che prevede l'adozione di una disciplina volta a “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico”».
La legge n. 196 del 1997, risalendo ad un momento storico antecedente l'entrata in vigore della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, deve essere aggiornata. Mentre per i tirocini extracurriculari sono state adottate linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (linee guida del 24 gennaio 2013, integrate e modificate dalle nuove linee guida, approvate con l'accordo in sede di Conferenza del 25 maggio 2017), con riferimento ai tirocini curriculari esiste, invece, un vuoto normativo che deve necessariamente essere colmato dal legislatore. L'evolversi dei tempi, l'entrata in vigore della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e la continua e smodata utilizzazione di tirocini curriculari rendono, quindi, necessaria ed indispensabile l'introduzione di nuove norme dirette a disciplinare in modo specifico, dettagliato ed aggiornato i tirocini curriculari.
La presente proposta di legge si rende necessaria soprattutto al fine di evitare che i tirocini curriculari svolti in costanza del percorso universitario si trasformino in un lungo periodo di sfruttamento lavorativo, non retribuito e privo di qualunque tipo di utilità, ed al fine di tutelare l'intera categoria dei tirocinanti con particolare riferimento ai tirocinanti curriculari, garantendo a questi ultimi quantomeno l'erogazione di un'indennità di partecipazione, attualmente inesistente, per la durata del tirocinio.
Per i tirocini curriculari la legge infatti non prevede l'obbligo, in capo all'azienda ospitante, di erogare un'indennità mensile in favore del tirocinante, contrariamente a quanto previsto, invece, per i tirocini extracurriculari. L'articolo 12 delle citate linee guida del 25 maggio 2017 (linee guida applicabili ai tirocini extracurriculari) disciplina l'indennità di partecipazione e stabilisce che: «Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34-36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia si ritiene congrua un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l'indennità minima prevista dalla normativa regionale di riferimento per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalle normative regionali. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. Resta ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfettizzazione. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (...). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante».
Alla luce di quanto riportato risulta evidente che attualmente esiste una vera e propria disparità di trattamento tra i tirocinanti extracurriculari, in favore dei quali è prevista l'erogazione di un'indennità di partecipazione, e i tirocinanti curriculari, per i quali non è previsto nessun tipo di indennità. Questa differenza non può essere ritenuta di lieve conto né, tanto meno, può essere giustificata dalla differente ratio che anima le diverse tipologie di tirocini, ma deve necessariamente essere superata con un intervento del legislatore volto a eliminare la violazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e a fornire una pari dignità nella tutela giuridica dell'intera categoria dei tirocinanti, siano essi curriculari o extracurriculari.
La presente proposta di legge è, pertanto, volta ad assicurare una maggiore tutela giuridica ai tirocinanti, provvedendo nel contempo a ridurre le disparità di trattamento e le differenze esistenti tra i tirocinanti curriculari e quelli extracurriculari, differenze che non hanno alcuna ragionevole giustificazione. Non possono esistere, infatti, tirocinanti di «serie A» e tirocinanti di «serie B». Al tirocinante curriculare deve essere necessariamente attribuita un'indennità per lo svolgimento del tirocinio.
La presente proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 intende estendere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, già previsti per i tirocini extracurriculari, anche ai tirocini curriculari, al fine di consentire un'azione di controllo sui predetti tirocini e di uniformare la disciplina dei due istituti. Si prevede, altresì, l'applicazione di una sanzione amministrativa da 250 euro a 1.500 euro per ciascun tirocinante interessato, indipendentemente dallo svolgimento di un tirocinio curriculare o extracurriculare, in caso di mancata consegna al tirocinante stesso di copia della comunicazione da cui risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.
L'articolo 2, al comma 1, prevede che le eventuali proroghe del tirocinio formativo e d'orientamento debbano risultare da atto scritto contenente la specificazione delle relative ragioni giustificative e, in ogni caso, non possano protrarsi per più di tre mesi. La mancata indicazione delle ragioni giustificative o di superamento del periodo massimo di durata della proroga comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro, in relazione alla gravità dell'illecito commesso.
Il comma 2 del medesimo articolo abroga il comma 3 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)

1. Dopo il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono inseriti i seguenti: «Nel caso di tirocini curriculari la comunicazione deve indicare i dati anagrafici del tirocinante, la data iniziale e finale del tirocinio, le mansioni assegnate al tirocinante nonché, conformemente a quanto previsto per i tirocini extracurriculari, l'importo dell'indennità mensile di partecipazione, per tutta la durata del tirocinio curriculare. Copia delle comunicazioni di cui al terzo e al quarto periodo deve essere consegnata al soggetto che svolge il tirocinio; in caso di mancata consegna si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.500 euro per ciascun tirocinante interessato».

Art. 2.
(Modalità per l'applicazione di ulteriori proroghe dei tirocini formativi e di orientamento)

1. Le eventuali proroghe del tirocinio formativo e di orientamento devono risultare da atto scritto contenente la specificazione delle relative ragioni giustificative e, in ogni caso, non possono avere una durata superiore a tre mesi. In caso di mancata indicazione delle ragioni giustificative o di superamento del limite massimo di durata della proroga si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Il comma 3 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, è abrogato.

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