PDL 2200

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2200

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FORMENTINI, ZOFFILI, GRIMOLDI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, BILLI, COMENCINI, GIORGETTI, PICCHI, RIBOLLA

Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo

Presentata il 22 ottobre 2019

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è finalizzata all'istituzione di una ricorrenza per celebrare, divulgare e valorizzare le esperienze, le attività e il contributo apportato dai cittadini italiani all'estero nei campi della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica e delle attività imprenditoriali e professionali.
L'articolo 1, al comma 1, istituisce la Giornata nazionale degli italiani nel mondo, da celebrare il 12 ottobre di ogni anno, una data legata alla scoperta dell'America ed evocativa dell'emigrazione transoceanica che per le comunità emigrate ha rappresentato un riferimento a causa della sua peculiarità storica e culturale.
Il comma 2 precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili previsti dalle disposizioni in materia di ricorrenze festive, di cui alla legge n. 260 del 1949.
L'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale sono promossi in Italia e all'estero cerimonie, iniziative e incontri volti a promuovere e a divulgare le attività, le esperienze e le professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero nei campi di cui all'articolo 1.
L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le iscrizioni all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero dimostrano come gli italiani nel mondo siano almeno 5 milioni e come la tendenza del fenomeno dell'emigrazione sia incrementale, anche se soggetta a un cambiamento nella composizione della presenza italiana nel mondo.
Sul piano storico è ormai pienamente acquisita l'idea che gli emigrati hanno avuto un ruolo decisivo per la modernizzazione economica e sociale del nostro Paese, per la ripresa della sua economia nelle fasi post belliche e per l'accreditamento dell'Italia a livello internazionale.
La forte presenza italiana nel mondo fornisce un'ampia rete di sostegno all'Italia e all'intero sistema Paese: una base preziosa di proiezione dell'Italia nel mondo e un fattore essenziale per l'efficacia delle politiche di internazionalizzazione. Questa grande comunità è oggi composta da cittadini italiani, che partecipano alla vita politica nazionale, da oriundi, che desiderano mantenere con l'Italia un forte legame storico, linguistico e culturale, e sempre più da imprenditori, ricercatori e giovani professionisti che trovano spazi di lavoro e di vita all'estero.
L'istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo non sarebbe, quindi, una semplice commemorazione ma un momento di valorizzazione dei nostri connazionali all'estero, che rappresentano una preziosa risorsa per il nostro Paese.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo)

1. La Repubblica riconosce il giorno 12 ottobre quale Giornata nazionale degli italiani nel mondo, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere l'apporto dato dai nostri emigrati alla modernizzazione e allo sviluppo della società nazionale e di valorizzare le esperienze, le attività e il contributo sociale degli italiani all'estero nei campi della cultura e della lingua italiane, della ricerca scientifica e delle attività imprenditoriali e professionali.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.
(Iniziative culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale sono promossi in Italia e all'estero cerimonie, iniziative e incontri volti a promuovere e a divulgare le attività, le esperienze e le professionalità acquisite in contesti internazionali dai cittadini italiani all'estero nei campi di cui all'articolo 1.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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