PDL 2198

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2198

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DE LORENZO, DAVIDE AIELLO, AMITRANO, BILOTTI, CIPRINI,
COMINARDI, COSTANZO, CUBEDDU, INVIDIA, PALLINI, SEGNERI, SIRAGUSA, TRIPIEDI, TUCCI, VILLANI

Disposizioni in materia di registrazione e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, di costituzione delle rappresentanze sindacali e di contrattazione collettiva, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione

Presentata il 21 ottobre 2019

torna su

Onorevoli Colleghi! – I sindacati sono costituiti come associazioni di fatto, ossia associazioni non riconosciute.
Autorevole dottrina (Gazzoni) afferma che: «l'associazione di fatto, proprio perché non ha richiesto o non ha ottenuto il riconoscimento ad opera dell'autorità amministrativa competente, non è soggetta ad alcun controllo né in sede di costituzione né successivamente, durante la sua vita, e solo valgono le regole generali sui limiti all'autonomia negoziale per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e quella costituzionale contenuta nell'articolo 18 della Costituzione. Ciò spiega come mai assai spesso si preferisca, una volta creata un'associazione, non chiedere il riconoscimento e mantenerla al livello di associazione di fatto. Si pensi ai partiti politici e ai sindacati, la cui rilevanza, anche costituzionale, meriterebbe di certo una regolamentazione ad hoc, ad esempio per i rapporti all'interno dell'organizzazione, l'accesso e la tutela dei membri iscritti».
La ratio che è posta alla base della presente proposta di legge è proprio quella di fornire un'adeguata e specifica regolamentazione per le associazioni sindacali, contribuendo in tal modo a dare finalmente attuazione ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39 della Carta costituzionale. Tale proposta di legge, ove approvata, sarebbe di portata storica, in quanto con essa il legislatore interverrebbe per la prima volta al fine di adempiere all'obbligo di dettare delle norme con cui disciplinare e regolamentare la registrazione delle associazioni sindacali.
Il Gazzoni sostiene inoltre che «la Carta costituzionale prevede un terzo modo con cui quella particolare struttura associativa che è il sindacato può acquistare personalità giuridica. L'articolo 39 della Costituzione stabilisce, infatti, che la personalità giuridica è legata all'adempimento dell'onere di registrazione presso uffici locali o centrali, secondo norme di legge che spetta al legislatore ordinario di dettare; condizione per la registrazione è, peraltro, quella che gli statuti del sindacato sanciscano un ordinamento interno a base democratica. Solo i sindacati registrati possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».
Come denuncia lo stesso Gazzoni, «questa norma è però attualmente ancora lettera morta perché il legislatore ordinario non ha adempiuto all'obbligo, costituzionalmente imposto, di dettare le norme con cui si regolamenta la registrazione e si individua l'organo preposto al controllo circa la democraticità dell'ordinamento interno e il numero degli iscritti. I sindacati, dunque, nel nostro ordinamento giuridico, sono né più né meno che associazioni di fatto, come tali strutturate, con la conseguenza che, non esistendo la possibilità, in punto di diritto, di dar vita a contratti collettivi con validità per tutti gli iscritti, la concreta vigenza per i lavoratori dei contratti stipulati dai sindacati è affidata a strumenti di diritto comune o alla spontanea adesione da parte dei lavoratori stessi».
La presente proposta di legge si compone di 12 articoli.
L'articolo 1 dichiara la finalità della legge, attuativa dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 39 della Costituzione. La disciplina contenuta negli articoli successivi riafferma infatti il principio costituzionale della libertà di organizzazione sindacale, introducendo, a carico dell'associazione sindacale, il dovere di adottare uno statuto con cui sancire il proprio ordinamento interno a base democratica, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 39 della Costituzione. Al riguardo, è bene sottolineare che proprio il sistema previsto dall'articolo 39 della Costituzione consente di conciliare la libertà sindacale con l'esigenza di una disciplina uniforme dei rapporti di lavoro.
L'articolo 2 istituisce la Commissione per la registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e per l'accertamento della rappresentatività in relazione alle procedure di contrattazione collettiva ad efficacia generale di cui all'articolo 39 della Costituzione.
In particolare la predetta Commissione esercita la vigilanza su tutti i dati rilevanti ai fini della registrazione e della rappresentatività, anche mediante audizioni, richieste di documentazione e ispezioni.
La Commissione è composta da nove membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei sindacati registrati a livello nazionale, individuati tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 1, della proposta di legge.
L'articolo 3 stabilisce le modalità di registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori.
Con il provvedimento di registrazione le associazioni sindacali dei lavoratori acquisiscono la speciale personalità giuridica di cui all'articolo 39, quarto comma, della Costituzione, che consente loro di partecipare alla contrattazione collettiva ad efficacia generale ai vari ambiti e livelli, secondo le modalità indicate nella presente proposta di legge.
L'articolo 4 prevede la possibilità per il lavoratore di demandare, mediante cessione di credito, il prelievo dei contributi dalla sua busta paga all'associazione sindacale cui aderisce; la quale provvede alla riscossione tramite l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che è legittimato anche ad effettuarne il recupero coattivo. Le modalità per l'incasso dei contributi associativi tramite l'INPS sono stabilite mediante convenzioni già esistenti o da stipularsi tra le associazioni sindacali registrate.
L'articolo 5 regola le modalità di costituzione delle rappresentanze unitarie sindacali e delle rappresentanze sindacali aziendali. In particolare, decorsi centocinquanta giorni dalla data del primo decreto di nomina dei componenti della Commissione per la registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, presso le unità produttive in cui sono occupati più di quindici dipendenti possono essere indette elezioni per l'istituzione di rappresentanze unitarie sindacali:

a) su richiesta di una o più associazioni sindacali registrate di livello nazionale, operanti nell'ambito di riferimento del datore di lavoro, definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della presente proposta di legge, cui risulti iscritto un numero di lavoratori pari almeno al 10 per cento dei lavoratori iscritti nel complesso ad associazioni sindacali registrate o che aderisca a sindacati confederali registrati;

b) su richiesta di un numero di lavoratori almeno pari al 5 per cento del totale dei lavoratori occupati presso l'unità produttiva.

Alla consultazione elettorale possono partecipare con proprie liste le associazioni sindacali operanti nell'ambito dell'unità produttiva, purché: a) aderiscano ad associazioni sindacali registrate sul piano nazionale registrate, cui risulti iscritto un numero di lavoratori pari almeno al 3 per cento dei lavoratori complessivamente iscritti ad associazioni sindacali registrate, ovvero b) presentino liste firmate, presso le unità produttive con un numero di dipendenti tra 16 e 59, da almeno due lavoratori, ovvero, presso le unità produttive con 60 o più dipendenti, almeno dal 3 per cento dei dipendenti.
Le rappresentanze unitarie sindacali stipulano i contratti collettivi aziendali ad efficacia generale a livello di unità produttiva. Ai componenti delle rappresentanze unitarie sindacali sono riconosciuti, in alternativa alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle associazioni partecipanti all'elezione che ne avrebbero titolo, i diritti sindacali previsti dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le altre posizioni soggettive attribuite per legge alle RSA.
L'articolo 6 prescrive ai datori di lavoro l'obbligo di comunicare alla Commissione per la registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro gli esiti delle elezioni delle rappresentanze unitarie sindacali entro i trenta giorni successivi al loro svolgimento. In caso di mancata o tardiva comunicazione dalla quale derivi l'impossibilità di utilizzazione immediata dei dati, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, che è destinata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L'articolo 7 disciplina l'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali registrate dei lavoratori ai fini della contrattazione collettiva ad efficacia generale di livello nazionale e la definizione degli ulteriori livelli e ambiti di contrattazione, rimessa al contratto collettivo ad efficacia generale di livello nazionale.
L'articolo 8 prevede che la Commissione per la registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro dopo diciotto mesi dal suo insediamento, accerti la rappresentatività delle associazioni sindacali registrate dei lavoratori ai fini della contrattazione collettiva ad efficacia generale di livello e ambito intermedio.
La Commissione aggiorna entro il 30 giugno di ogni anno i dati sulla rappresentatività delle associazioni sindacali registrate dei lavoratori, disaggregati in relazione al profilo elettorale e associativo, pubblicandoli immediatamente nel proprio sito internet.
L'articolo 9 detta le regole concernenti la modalità di registrazione e la verifica della rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro.
L'articolo 10 prevede che, fermi restando gli obblighi stabiliti dall'articolo 5, comma 7, circa la contrattazione aziendale, a livello di unità produttiva, l'attività di contrattazione dovrà svolgersi ogni volta che la rappresentanza unitaria sindacale lo richieda con deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti.
L'articolo 11 disciplina le modalità di voto e le maggioranze necessarie per l'approvazione dei contratti collettivi ad efficacia generale per ciascun livello e ambito contrattuale.
L'articolo 12 prevede che i contratti collettivi ad efficacia generale stipulati a livello di singolo datore di lavoro, a livello territoriale o ad altro livello inferiore a quello nazionale debbono osservare le prescrizioni dei contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale. Esso disciplina altresì la durata dell'efficacia dei contratti medesimi e, in via transitoria, quella dei contratti collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni di attuazione dell'articolo 39, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

Art. 2.
(Istituzione della Commissione per la registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e per l'accertamento della rappresentatività in relazione alle procedure di contrattazione collettiva ad efficacia generale di cui all'articolo 39 della Costituzione)

1. È istituita la Commissione per la registrazione delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e per l'accertamento della rappresentatività in relazione alle procedure di contrattazione collettiva ad efficacia generale di cui all'articolo 39 della Costituzione, di seguito denominata «Commissione». La Commissione esercita esclusivamente le funzioni ad essa attribuite dalla legge. Essa può svolgere audizioni, chiedere la trasmissione di documentazione e compiere ispezioni ai fini del controllo dei dati rilevanti per la registrazione delle associazioni sindacali e per l'accertamento della rappresentatività.
2. È istituito presso la Commissione il Registro delle associazioni sindacali, suddiviso in due sezioni rispettivamente destinate alle associazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni sindacali dei datori di lavoro. Il Registro, su supporto cartaceo e in forma elettronica, è conservato dagli uffici della Commissione.
3. La Commissione è composta da nove membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sentiti i rappresentanti dei sindacati registrati a livello nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1. I membri della Commissione sono scelti tra esperti di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali. Essi durano in carica quattro anni; l'incarico non è rinnovabile né reiterabile. In caso di cessazione anticipata di alcuno dei membri, il membro nominato in sua vece cessa dall'incarico alla data di scadenza del collegio.
4. Il Presidente è eletto dalla Commissione tra i propri membri.
5. La determinazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di cui al comma 3, è adottata entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza della Commissione in carica. I membri nominati, nei sessanta giorni antecedenti l'assunzione delle funzioni, assistono senza diritto di parola né di voto alle riunioni della Commissione in carica e prendono conoscenza delle attività e delle procedure, senza la titolarità di funzioni né di responsabilità, salvo l'obbligo del segreto. Il mandato quadriennale dei membri nominati decorre dalla data di effettiva assunzione delle funzioni. In sede di prima attuazione della presente legge, la Commissione è nominata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
6. La Commissione disciplina con regolamento le modalità del proprio funzionamento e gestisce autonomamente le spese ad esso relative, nel limite dello stanziamento iscritto a tale fine nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione medesima.
7. La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche o di altri enti di diritto pubblico, collocato fuori ruolo o in posizione di comando. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione, collocato fuori ruolo o in posizione di comando da altre amministrazioni, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di provenienza, a carico di quest'ultima. Allo stesso personale spettano un'indennità, nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori sono erogati dalla Commissione mediante le risorse di cui al comma 6, primo periodo.

Art. 3.
(Registrazione delle associazioni
sindacali dei lavoratori)

1. Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di ottenere la registrazione, alla condizione prevista dall'articolo 39, terzo comma, della Costituzione e con le modalità disciplinate dalla presente legge, per partecipare, rappresentate unitariamente, alla contrattazione collettiva ad efficacia generale, ai sensi dell'articolo 39, quarto comma, della Costituzione.
2. Le associazioni sindacali di cui al comma 1 presentano istanza di registrazione alla Commissione. L'istanza di registrazione può essere presentata in ogni tempo. All'istanza sono allegati l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione richiedente, unitamente a quelli delle associazioni ad essa federate o confederate per la finalità comune dell'esercizio della libertà sindacale anche attraverso la contrattazione collettiva, delle quali è richiesta contestualmente la registrazione. In mancanza degli allegati previsti dal terzo periodo, l'istanza è improcedibile.
3. La Commissione, salvo quanto previsto dal comma 5, decide sull'istanza entro trenta giorni dalla data della sua ricezione. Se la accoglie, dispone l'immediata registrazione dell'associazione sindacale, mediante iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2. Se ritiene che l'istanza non possa essere accolta, esclusivamente per i motivi indicati nel comma 4, adotta provvedimento motivato di diniego. I provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono notificati all'associazione sindacale interessata.
4. La registrazione può essere negata soltanto per la manifesta inosservanza dei seguenti requisiti di democraticità da parte degli atti costitutivi o degli statuti dell'associazione sindacale che ha presentato l'istanza o delle associazioni federate o confederate:

a) partecipazione degli associati e metodo collegiale nell'assunzione delle decisioni concernenti la vita associativa;

b) elettività delle cariche associative inerenti all'esercizio delle funzioni sindacali;

c) libertà incondizionata di recesso dell'associato, con effetto immediato;

d) previsione di organi sociali per la risoluzione delle controversie interne.

5. Nel caso in cui ritenga che vi siano dubbi circa la sussistenza di uno o più dei requisiti di cui al comma 4, la Commissione invita immediatamente al contraddittorio l'associazione sindacale interessata. Qualora, a seguito delle deduzioni esposte dall'associazione, ritenga risolti i dubbi, la Commissione dispone la registrazione. In caso contrario, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, adotta provvedimento motivato di diniego della registrazione. Il provvedimento è notificato all'associazione sindacale interessata.
6. Avverso i provvedimenti di diniego della registrazione di cui ai commi 3, terzo periodo, e 5, terzo periodo, l'associazione sindacale interessata può proporre impugnazione dinnanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Si applica il rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
7. Con la registrazione ai sensi del presente articolo le associazioni sindacali dei lavoratori acquisiscono la speciale personalità giuridica di cui all'articolo 39, quarto comma, della Costituzione, che consente loro di partecipare alla contrattazione collettiva ad efficacia generale nei vari ambiti e livelli, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data della prima costituzione della Commissione.

Art. 4.
(Prelievo dei contributi sindacali dalla retribuzione e raccolta dei dati sui contributi versati dai lavoratori alle associazioni sindacali)

1. Il lavoratore può demandare, mediante cessione di credito, il prelievo dei contributi sindacali dalla propria retribuzione all'associazione sindacale cui aderisce, la quale provvede alla riscossione tramite l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che è legittimato anche ad effettuarne il recupero coattivo. Le modalità per la riscossione dei contributi sindacali tramite l'INPS sono stabilite dall'INPS medesimo, con proprio regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, in deroga a questo, mediante convenzioni esistenti alla medesima data di entrata in vigore o stipulate tra l'INPS e le associazioni sindacali registrate entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento di registrazione, nel rispetto della riservatezza delle adesioni individuali alle singole associazioni sindacali. Nel rispetto del medesimo principio, forme ulteriori di riscossione possono essere stabilite mediante accordi interconfederali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi interconfederali in materia di contributi sindacali da parte del datore di lavoro costituisce comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. L'INPS comunica alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati acquisiti ai sensi del comma 2 relativamente ai contributi associativi dei lavoratori, distintamente per ciascuna delle associazioni sindacali registrate cui essi aderiscono, nonché i dati in suo possesso relativi ai contributi associativi versati dai pensionati e dai disoccupati.
3. La Commissione, entro il 31 maggio, verifica e certifica il numero dei soggetti di cui al comma 2 iscritti a ciascuna delle associazioni sindacali registrate.
4. In sede di prima attuazione, l'INPS esegue la comunicazione prevista dal comma 2 entro novanta giorni dall'adozione del regolamento di cui al secondo periodo del comma 1. La Commissione esegue la verifica e la certificazione di cui al comma 3 entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma.
5. Successivamente alla prima attuazione del presente articolo, i contratti collettivi ad efficacia generale stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, determinate ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, possono individuare specifiche modalità di computo delle adesioni non certificate tramite la cessione del credito ai sensi del comma 1.

Art. 5.
(Costituzione delle rappresentanze unitarie sindacali e delle rappresentanze sindacali aziendali)

1. Presso le unità produttive in cui sono occupati più di quindici dipendenti possono essere indette elezioni per l'istituzione di rappresentanze unitarie sindacali:

a) su richiesta di una o più associazioni sindacali registrate di livello nazionale, operanti nell'ambito di riferimento del datore di lavoro, come definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, cui risulti iscritto un numero di lavoratori pari complessivamente almeno al 10 per cento del totale dei lavoratori iscritti ad associazioni sindacali registrate o aderenti a sindacati confederali registrati;

b) su richiesta di un numero di lavoratori pari almeno al 5 per cento del totale dei lavoratori occupati presso l'unità produttiva.

2. Nelle elezioni che si svolgono successivamente all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 1, le percentuali di rappresentatività per le associazioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono riferite al dato ponderato di cui al medesimo articolo 7, comma 1.
3. Possono partecipare all'elezione con proprie liste le associazioni sindacali operanti nell'ambito dell'unità produttiva che, alternativamente:

a) aderiscano ad associazioni sindacali registrate a livello nazionale, alle quali, secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 1, risulti iscritto un numero di lavoratori pari ad almeno il 3 per cento dei lavoratori complessivamente iscritti ad associazioni sindacali registrate;

b) presentino liste firmate da almeno due lavoratori occupati presso l'unità produttiva, qualora essa occupi un numero di dipendenti compreso tra 16 e 59, ovvero da un numero di lavoratori pari almeno al 3 per cento del totale dei lavoratori occupati presso l'unità produttiva, qualora essa occupi 60 o più dipendenti.

4. Nelle elezioni che si svolgono successivamente all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 1, la percentuale di rappresentatività di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo è riferita al dato ponderato di cui al medesimo articolo 7, comma 1.
5. Alle elezioni possono partecipare tutti i lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono definite con contratto collettivo ad efficacia generale di livello nazionale. Fino alla stipulazione di tale contratto, si applica quanto previsto nei vigenti accordi interconfederali sulla rappresentanza, con gli eventuali adattamenti finalizzati al rispetto della presente legge, definiti dalla Commissione con proprio provvedimento da adottare entro il trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui al comma 21. In ogni caso devono essere assicurati la segretezza del voto, la durata in carica dei rappresentanti per non più di un triennio, il periodico rinnovo della rappresentanza unitaria sindacale, con esclusione della prorogabilità, il rispetto del principio di proporzionalità.
6. La rappresentanza unitaria sindacale è composta:

a) nelle unità produttive che impiegano fino a 200 dipendenti: da 3 componenti;

b) nelle unità produttive che impiegano da 201 a 3.000 dipendenti: da 4 componenti, cui si aggiunge un componente per ogni 300 dipendenti o frazione di tale numero, oltre i primi 300;

c) nelle unità produttive che impiegano più di 3.000 dipendenti: da 8 componenti, cui si aggiunge un componente per ogni 500 dipendenti o frazione di tale numero, oltre i primi 3.000.

7. Le rappresentanze unitarie sindacali stipulano i contratti collettivi ad efficacia generale a livello di unità produttiva. Ai componenti delle rappresentanze unitarie sindacali sono riconosciuti, in alternativa alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle associazioni partecipanti all'elezione che ne avrebbero titolo ai sensi dei commi 6 e 7, i diritti sindacali del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le altre posizioni soggettive attribuite per legge alle RSA.
8. Le associazioni sindacali registrate di livello nazionale, operanti nell'ambito di riferimento del datore di lavoro, come definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, non partecipanti all'elezione della rappresentanza unitaria sindacale, hanno diritto a costituire RSA per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del godimento dei diritti sindacali previsti dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle altre posizioni soggettive attribuite per legge alle rappresentanze sindacali aziendali, qualora, alternativamente:

a) aderiscano ad associazioni sindacali registrate a livello nazionale, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 1, cui risulti iscritto un numero di lavoratori pari complessivamente almeno al 3 per cento del totale dei lavoratori iscritti ad associazioni sindacali registrate;

b) abbiano un numero di lavoratori iscritti pari complessivamente almeno al 6 per cento del totale dei lavoratori iscritti ad associazioni sindacali registrate di livello nazionale operanti nell'ambito di riferimento del datore di lavoro, comprese quelle aderenti ad associazioni sindacali registrate di livello confederale.

9. Dopo l'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, le percentuali di cui al comma 8 del presente articolo sono calcolate sui dati ponderati determinati ai sensi dei citati articoli 7, comma 1, e 8, comma 1.
10. Qualora presso un'unità produttiva non si proceda alla costituzione della rappresentanza unitaria sindacale, hanno diritto a costituire RSA, ai fini del godimento dei diritti sindacali previsti dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e delle altre posizioni soggettive attribuite per legge alle rappresentanze sindacali aziendali, le associazioni sindacali registrate di livello nazionale di cui alle lettere a) e b) del comma 8. Si applicano le disposizioni del comma 9.
11. Nel settore dell'agricoltura e negli altri casi determinati dai contratti collettivi ad efficacia generale di livello e ambito nazionale, le disposizioni dei commi da 1 a 5 e da 7 a 10 si applicano ai datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti.
12. L'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)1. La costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali è disciplinata dall'articolo 5 della legge recante disposizioni in materia di registrazione e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, di costituzione delle rappresentanze sindacali e di contrattazione collettiva, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione».

13. L'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – (Campo di applicazione)1. Le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'articolo 25 e del primo comma dell'articolo 27, si applicano ai datori di lavoro dei settori industriale e commerciale che occupano più di quindici dipendenti, nonché ai datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti nei casi stabiliti dall'articolo 5, comma 11, della legge recante disposizioni in materia di registrazione e di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro, di costituzione delle rappresentanze sindacali e di contrattazione collettiva, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.
2. Le disposizioni indicate al comma 1 si applicano altresì ai datori di lavoro di cui al medesimo comma che, nell'ambito dello stesso comune, occupano rispettivamente più di quindici o più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
3. Il diritto di affissione di cui all'articolo 25 si esercita in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo in cui si esplica l'attività dell'impresa.
4. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro ad efficacia generale disciplinano l'applicazione dei princìpi della presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante».

14. Qualora, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, siano stati definiti, a livello territoriale, ambiti contrattuali di sito, di filiera o di distretto, possono essere indette elezioni per l'istituzione di rappresentanze unitarie sindacali territoriali:

a) a richiesta di una o più associazioni sindacali registrate di livello nazionale alle quali, secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 7, risulti iscritto un numero di lavoratori pari complessivamente almeno al 10 per cento dei lavoratori iscritti ad associazioni sindacali registrate;

b) a richiesta del 5 per cento del totale dei lavoratori occupati presso i datori di lavoro del sito, della filiera o del distretto.

15. Nelle elezioni che si svolgono successivamente all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 1, le percentuali di rappresentatività per le associazioni di cui alla lettera a) del comma 14 del presente articolo sono riferite al dato ponderato di cui al medesimo articolo 7, comma 1.
16. Possono partecipare all'elezione con proprie liste le associazioni sindacali registrate comparativamente più rappresentative a livello nazionale, determinate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 7, per cui ricorra uno dei seguenti requisiti:

a) risulti iscritto all'associazione sindacale un numero di lavoratori complessivamente pari almeno al 3 per cento dei lavoratori iscritti ad associazioni sindacali registrate;

b) l'associazione presenti una lista firmata almeno dal 3 per cento del totale dei lavoratori occupati presso i datori di lavoro del sito, della filiera o del distretto.

17. Nelle elezioni che si svolgono successivamente all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 1, le percentuali di rappresentatività per le associazioni di cui alla lettera a) del comma 16 del presente articolo sono riferite al dato ponderato di cui al medesimo articolo 7, comma 1.
18. Nel caso di costituzione della rappresentanza unitaria sindacale territoriale, l'attività di contrattazione collettiva in rappresentanza dei datori di lavoro è svolta unitariamente dalle associazioni sindacali registrate di livello nazionale che, sulla base del dato ponderato di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, abbiano singolarmente un indice di rappresentatività pari almeno al 3 per cento.
19. I componenti delle rappresentanze unitarie sindacali territoriali godono della tutela in materia di licenziamenti e di trasferimento prevista per i componenti delle RSA. Ai fini del godimento dei diritti sindacali, il contratto collettivo ad efficacia generale di cui all'articolo 7, comma 3, istitutivo degli ambiti contrattuali di sito, di filiera o di distretto stabilisce le regole di adattamento per l'applicazione delle norme del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.
20. All'attività di contrattazione svolta nell'ambito contrattuale di sito, di filiera o di distretto si applicano gli articoli 10, commi 1 e 5, e 11, commi 2, primo periodo, 3, secondo periodo, e 4, della presente legge e l'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
21. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima costituzione della Commissione.

Art. 6.
(Comunicazione dei dati sulle consultazioni elettorali relative alle rappresentanze unitarie sindacali e controllo di regolarità)

1. I datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla Commissione gli esiti delle elezioni delle rappresentanze unitarie sindacali non oltre trenta giorni dalla data della proclamazione dei loro risultati.
2. La Commissione, sulla base della verifica dei dati relativi ai risultati delle consultazioni elettorali, certifica la regolare costituzione della rappresentanza unitaria sindacale.
3. In caso di mancata o tardiva esecuzione della comunicazione di cui al comma 1, da cui derivi l'impossibilità di utilizzazione immediata dei dati, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da euro 500 a euro 2.000, che è destinato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
4. Eventuali contestazioni sullo svolgimento delle procedure elettorali o sui risultati dell'elezione possono essere proposte dall'associazione sindacale registrata interessata davanti alla Commissione, che, effettuati i necessari accertamenti, decide con proprio provvedimento. Il provvedimento della Commissione è impugnabile dinnanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Si applicano le disposizioni del titolo VI del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ad eccezione del capo II; il ricorso in appello è disciplinato dall'articolo 132 del medesimo codice.

Art. 7.
(Verifica della rappresentatività delle associazioni sindacali registrate dei lavoratori, ai fini della contrattazione collettiva ad efficacia generale di livello nazionale, e definizione degli ulteriori livelli e ambiti di contrattazione)

1. Decorso un anno dal suo insediamento, la Commissione, entro il trentesimo giorno successivo, determina, a livello nazionale, i dati risultanti, per ciascuna associazione sindacale nazionale registrata, dalla ponderazione degli importi dei contributi associativi, comunicati alla Commissione dall'INPS ai sensi dell'articolo 4, e dei risultati delle elezioni delle rappresentanze unitarie sindacali, comunicati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nel rapporto rispettivo di 50 per cento e 50 per cento. A tal fine, la Commissione calcola, per ciascuna associazione sindacale nazionale registrata:

a) in relazione al primo elemento della ponderazione, la percentuale degli iscritti ad essa rispetto al numero complessivo degli iscritti alle associazioni sindacali registrate, direttamente o attraverso l'adesione ad associazioni confederali, secondo i dati certificati ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

b) in relazione al secondo elemento della ponderazione, la percentuale dei voti da essa ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie sindacali rispetto al totale dei votanti, secondo i dati certificati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

2. Effettuato il calcolo di cui al comma 1, la Commissione ne comunica immediatamente i risultati mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi trenta giorni dalla data della pubblicazione, nei quali le associazioni sindacali interessate possono proporre ricorso alla Commissione, che decide con proprio provvedimento entro i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine, la Commissione certifica, per ciascuna associazione sindacale registrata di livello confederale, il dato ponderato di rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva ad efficacia generale.
3. Con contratto collettivo ad efficacia generale di livello nazionale stipulato dalle associazioni sindacali registrate a livello nazionale, determinate secondo i criteri di cui al comma 1, sono stabiliti e disciplinati gli altri livelli e ambiti di contrattazione collettiva ad efficacia generale. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, il contratto previsto dal primo periodo del presente comma è validamente stipulato qualora le associazioni sindacali registrate che aderiscono all'ipotesi di accordo raggiungano complessivamente un indice di rappresentatività pari almeno al 60 per cento, distintamente per le associazioni dei lavoratori e per quelle dei datori di lavoro, secondo i dati ponderati di cui, rispettivamente, al comma 1 del presente articolo e all'articolo 9, commi 3 e 4. In via transitoria, fino all'individuazione dei livelli e degli ambiti di cui al primo periodo, si applicano gli ambiti di categoria e di territorio previsti dalla contrattazione di diritto comune alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il contratto collettivo ad efficacia generale di livello nazionale di cui al comma 3 stabilisce altresì i criteri per determinare l'appartenenza dei singoli datori di lavoro agli ambiti contrattuali.
5. In caso di controversie sull'interpretazione delle clausole contrattuali di cui ai commi 3 e 4, la decisione spetta alla Commissione, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza del datore di lavoro o dell'associazione sindacale registrata dei lavoratori che vi abbiano interesse. Avverso il provvedimento della Commissione, i soggetti indicati al primo periodo possono proporre impugnazione dinnanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Si applica il rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 8.
(Verifica della rappresentatività delle associazioni sindacali registrate dei lavoratori, ai fini della contrattazione collettiva ad efficacia generale di livello e ambito intermedio)

1. Decorsi diciotto mesi dal suo insediamento, la Commissione procede, con riferimento a ciascun livello e ambito di contrattazione individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, alle ulteriori operazioni di ponderazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali registrate dei lavoratori. Si applica il metodo di calcolo previsto dall'articolo 7, comma 1. I dati sono pubblicati secondo le disposizioni del comma 2 del medesimo articolo 7.
2. La Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, aggiorna i dati sulla rappresentatività delle associazioni sindacali registrate dei lavoratori, disaggregati in relazione al profilo elettorale e associativo, e li pubblica secondo le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7.

Art. 9.
(Registrazione e verifica della rappresentatività delle associazioni dei datori di lavoro)

1. Ai fini della registrazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro si applicano le disposizioni dell'articolo 3.
2. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di registrazione, ciascuna associazione sindacale dei datori di lavoro deposita presso gli uffici della Commissione i dati relativi:

a) al numero dei datori di lavoro ad essa iscritti, attraverso il deposito, soggetto alle regole delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dell'elenco degli iscritti in regola con il versamento delle quote associative, di cui la Commissione assicura la riservatezza;

b) al numero dei dipendenti occupati presso ciascuno dei datori di lavoro iscritti, rispetto al quale la Commissione può effettuare verifiche presso l'INPS.

3. La Commissione, per ciascun livello e ambito contrattuale di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, e nei termini stabiliti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, calcola la media semplice tra la percentuale degli iscritti a ciascuna associazione, rapportata alla totalità degli iscritti alle associazioni sindacali registrate dei datori di lavoro, e la percentuale dei dipendenti delle imprese iscritte a ciascuna associazione, rapportata alla totalità dei dipendenti delle imprese iscritte alle associazioni sindacali registrate dei datori di lavoro.
4. Effettuati i calcoli di cui al comma 3, la Commissione ne comunica i risultati mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi novanta giorni dalla data della pubblicazione, nei quali le associazioni sindacali interessate possono proporre ricorso alla Commissione, che decide con proprio provvedimento, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine essa certifica il dato ponderato di rappresentatività ai fini della contrattazione collettiva ad efficacia generale.
5. La Commissione aggiorna annualmente e pubblica ai sensi del comma 4 i dati sulla rappresentatività delle associazioni sindacali registrate dei datori di lavoro, disaggregati in relazione al profilo e al numero dei datori di lavoro iscritti nonché al numero dei dipendenti.

Art. 10.
(Obbligo di contrattazione dei datori di lavoro e delle loro associazioni registrate)

1. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo del comma 7 dell'articolo 5, il procedimento di contrattazione a livello di unità produttiva è aperto ogni volta che lo richieda la rappresentanza unitaria sindacale, su deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti.
2. Per ogni altro livello e ambito, le associazioni sindacali registrate dei datori di lavoro hanno l'obbligo di aprire il procedimento di contrattazione collettiva ad efficacia generale ogni volta che lo richiedano una o più associazioni sindacali registrate dei lavoratori che, secondo i dati ponderati di cui agli articoli 7, commi 1 e 2, e 8, commi 1 e 2, raggiungano complessivamente, nel pertinente livello o ambito, un indice di rappresentatività pari o superiore al 51 per cento. Hanno titolo a intervenire nell'attività di contrattazione instaurata ai sensi del primo periodo le associazioni sindacali registrate dei lavoratori e dei datori di lavoro che, nel pertinente livello o ambito, secondo i dati ponderati di cui, rispettivamente, agli articoli 7, commi 1 e 2, e 8, commi 1 e 2, e all'articolo 9, commi 3 e 4, raggiungano un indice di rappresentatività pari o superiore al 3 per cento.
3. Nel caso di cui all'articolo 5, comma 10, il datore di lavoro ha l'obbligo di aprire il procedimento di contrattazione collettiva ad efficacia generale ogni volta che lo richiedano una o più RSA le quali facciano capo ad associazioni sindacali registrate di livello nazionale, comprese quelle aderenti alle confederazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 7, che, secondo i dati ponderati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, raggiungano complessivamente un indice di rappresentatività pari almeno al 51 per cento. Hanno titolo a intervenire nell'attività di contrattazione instaurata ai sensi del primo periodo tutte le RSA costituite presso il datore di lavoro interessato.
4. Il datore di lavoro che occupi fino a quindici dipendenti, ovvero nei casi di cui all'articolo 5, comma 11, il datore di lavoro che occupi fino a cinque dipendenti ha l'obbligo di aprire il procedimento di contrattazione collettiva ad efficacia generale ogni volta che lo richiedano una o più associazioni sindacali registrate di livello nazionale, comprese quelle aderenti ai sindacati più rappresentativi a livello nazionale secondo i criteri di cui all'articolo 7, operanti nell'ambito di riferimento del datore di lavoro medesimo, come definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, che, secondo i dati ponderati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, raggiungano complessivamente un indice di rappresentatività pari almeno al 60 per cento. Hanno titolo a intervenire nell'attività di contrattazione instaurata ai sensi del primo periodo le associazioni sindacali registrate di livello nazionale, comprese quelle aderenti ai sindacati più rappresentativi a livello nazionale secondo i criteri di cui all'articolo 7, operanti nel predetto ambito di riferimento, che, secondo i dati ponderati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, raggiungano un indice di rappresentatività pari almeno al 3 per cento.
5. L'obbligo di contrattare non comporta obbligo di stipulare contratti collettivi.
6. La mancata adesione alle richieste di svolgere l'attività di contrattazione collettiva di cui ai commi da 1 a 4 costituisce comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 11.
(Votazioni e maggioranze per l'approvazione dei contratti collettivi ad efficacia generale)

1. I contratti collettivi ad efficacia generale sono validamente stipulati per ciascun livello e ambito contrattuale individuato con il contratto collettivo ad efficacia generale di cui all'articolo 7, comma 3, qualora le associazioni sindacali registrate dei lavoratori che lo approvano raggiungano complessivamente, secondo i dati ponderati di cui agli articoli 7, commi 1 e 2, e 8, commi 1 e 2, un indice di rappresentatività pari almeno al 51 per cento.
2. A livello di singolo datore di lavoro, il contratto collettivo aziendale ad efficacia generale è stipulato dalla rappresentanza unitaria sindacale a maggioranza dei propri componenti. Nel caso di cui all'articolo 10, comma 3, il contratto collettivo aziendale ad efficacia generale è validamente stipulato qualora le associazioni sindacali registrate cui fanno capo le RSA che lo approvano raggiungano complessivamente, secondo i dati ponderati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, un indice di rappresentatività pari almeno al 51 per cento. Nel caso di cui all'articolo 10, comma 4, il contratto collettivo aziendale ad efficacia generale è validamente stipulato qualora le associazioni sindacali registrate che lo approvano raggiungano complessivamente, secondo i dati ponderati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, un indice di rappresentatività pari almeno al 51 per cento.
3. A livello di singolo datore di lavoro, i contratti collettivi aziendali ad efficacia generale devono inoltre essere approvati mediante consultazione referendaria dalla maggioranza dei lavoratori votanti; la consultazione referendaria è valida qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. Per tutti gli altri contratti collettivi ad efficacia generale, ad eccezione di quello di livello confederale di cui all'articolo 7, comma 3, le modalità relative alla consultazione dei lavoratori sulle piattaforme contrattuali e sui contratti, alla certificazione dei dati relativi alla partecipazione dei lavoratori e ai risultati delle consultazioni, per l'efficacia degli accordi stipulati, sono stabilite dai contratti collettivi ad efficacia generale di livello e ambito nazionale, approvati con la maggioranza prevista dal citato articolo 7, comma 3.
4. Dal lato dei datori di lavoro, i contratti collettivi ad efficacia generale di livello superiore a quelli stipulati dai singoli datori di lavoro sono validamente stipulati qualora le associazioni sindacali registrate dei datori di lavoro che li approvano raggiungano complessivamente, secondo i dati ponderati di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, un indice di rappresentatività pari almeno al 51 per cento.
5. I contratti collettivi aziendali ad efficacia generale sono validi per tutti i lavoratori occupati presso la pertinente unità produttiva.

Art. 12.
(Rapporto tra i contratti collettivi ad efficacia generale di diverso livello e tra i contratti collettivi ad efficacia generale e le disposizioni legislative e regolamentari)

1. I contratti collettivi ad efficacia generale stipulati a livello di singolo datore di lavoro, a livello territoriale o ad altro livello inferiore a quello nazionale devono osservare le disposizioni dei contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale. Questi ultimi non possono derogare in senso peggiorativo alle disposizioni dei contratti collettivi ad efficacia generale di cui all'articolo 7, comma 3. Le disposizioni contrattuali contrastanti sono nulle.
2. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato. Le disposizioni di legge, di regolamento o di altre fonti normative che autorizzano la deroga di norme legislative o regolamentari da parte di contratti collettivi si intendono riferite ai contratti collettivi ad efficacia generale di pari livello, di cui alla presente legge.
3. I contratti collettivi ad efficacia generale di qualunque livello e ambito, alla loro scadenza, conservano efficacia fino alla data del loro rinnovo, comunque non oltre tre anni dalla scadenza medesima. Nel caso in cui non sia prevista scadenza, i contratti collettivi di cui al primo periodo conservano efficacia fino al loro rinnovo, comunque non oltre tre anni dalla disdetta.
4. I contratti collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino alla loro sostituzione mediante contratto collettivo ad efficacia generale che si applichi nello stesso o in un corrispondente livello e ambito di riferimento.
5. I rinvii a contratti o accordi collettivi contenuti in norme di legge vigenti si intendono riferiti ai contratti collettivi ad efficacia generale disciplinati dalla presente legge.

torna su