PDL 2187

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2187

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLLICONE, FRASSINETTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sulla garanzia del pluralismo nella regolamentazione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche

Presentata il 16 ottobre 2019

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sulla garanzia del pluralismo nella regolamentazione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di libertà di espressione, di stampa e di opinione.
Il dominio della rete internet nel nostro vivere quotidiano ha ormai raggiunto altissimi livelli di pervasività. In particolare, il rapporto «Digital 2019», pubblicato a seguito di un'indagine condotta dall'organizzazione «We are social Italia», ha evidenziato che gli utenti della rete internet nella nostra nazione sono 55 milioni e che il 97 per cento degli abitanti del nostro Paese possiede uno smartphone. Inoltre, secondo dati dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il 70 per cento della popolazione utilizza la rete internet come prima fonte informativa.
Le reti sociali telematiche hanno consentito per la prima volta l'ingresso nel sistema informativo di fonti estranee al classico circuito dell'informazione, quali utenti comuni, pagine o profili di informazione non professionali e pagine o profili satirici. In questo nuovo contesto disintermediato si affermano pratiche di diffusione di informazioni false, spesso a vantaggio di Stati stranieri o di organizzazioni politiche.
L'applicazione calcolata di metodi non lineari, come l'uso della disinformazione, per attaccare un avversario creando divisioni all'interno di un Paese è un tema chiave della nostra strategia di sicurezza nazionale.
Come scrive Paolo Messa nel libro «L'era dello sharp power – La guerra (cyber) al potere», pubblicato con prefazione di Francesco Bechis: «È una guerra ibrida, molto diversa da quella che ha visto contrapposti per quarant'anni il blocco sovietico e quello atlantico. La rivoluzione cibernetica ha cambiato radicalmente le regole del gioco, aprendo un nuovo fronte in cui è difficile distinguere i lupi solitari dalle unità militari dei rispettivi Paesi. Le spie in giacca, cravatta e valigetta 24 ore hanno lasciato il posto al ben più efficace spionaggio cyber. Il potere di influenza della tv è stato soppiantato dalla penetrazione dei troll nella rete e nei social media».
La presente proposta di legge, pertanto, attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione di inchiesta, intende indagare sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false, anche al fine di definirne la nozione e di accertare eventuali collegamenti tra tale fenomeno e l'azione ostile di Stati stranieri o di organizzazioni criminali o terroristiche, sia direttamente che tramite soggetti terzi.
Inoltre, allo scopo di tutelare il pluralismo dell'informazione e la libertà di espressione, di stampa e di opinione, si ritiene indispensabile verificare la conformità della regolamentazione adottata dalle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche alla normativa vigente in tali materie. Tale iniziativa trova il suo fondamento in discutibili scelte concernenti la cancellazione, spesso arbitraria, di alcuni profili o contenuti, anche di tipo giornalistico, da parte delle principali società proprietarie delle citate piattaforme o reti che, giustificando il loro operato con la lotta al cosidetto «hate speech», assumono decisioni indipendentemente da qualunque intervento delle competenti autorità giudiziarie o degli organi degli ordini professionali deputati a garantire il rispetto delle regole deontologiche.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sulla garanzia del pluralismo nella regolamentazione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) indagare sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false o fuorvianti attraverso la rete internet, commessa anche mediante la creazione di false identità digitali, di seguito denominata «disinformazione on line»;

b) verificare se nella realizzazione di attività di disinformazione on line siano coinvolti gruppi organizzati o eventualmente Stati stranieri che perseguano lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, specialmente in occasione di consultazioni elettorali e referendarie o per altri fini contrari all'interesse nazionale;

c) verificare se e in quale modo la disinformazione on line sia sostenuta, anche finanziariamente, da gruppi organizzati o da Stati stranieri;

d) verificare la conformità della regolamentazione adottata dalle piattaforme digitali e dalle reti sociali telematiche alla normativa vigente in materia di libertà di espressione, di stampa e di opinione e al principio del pluralismo dell'informazione.

Art. 2.
(Durata della Commissione)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sui risultati delle indagini svolte. La Commissione riferisce altresì alle Camere sullo stato dei propri lavori dopo sei mesi dalla sua costituzione e può presentare relazioni ogni volta che lo ritenga opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.
(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti da segreto.
5. La Commissione può acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.
(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 6.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di consulenti ed esperti del settore dell'informazione telematica e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nella misura massima di 200.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

Art. 8.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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