PDL 2155

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2155

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GELMINI, CARFAGNA, PALMIERI, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, BERGAMINI, BIANCOFIORE, CARRARA, CASSINELLI, D'ATTIS, D'ETTORE, FIORINI, GIACOMONI, LABRIOLA, MANDELLI, MARIN, MILANATO, MUGNAI, MULÈ, MUSELLA, NAPOLI, NEVI, NOVELLI, ORSINI, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, RAVETTO, ROSSO, ROTONDI, RUFFINO, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SARRO, SCOMA, SQUERI, TARTAGLIONE, MARIA TRIPODI, VERSACE, VIETINA, ZANELLA

Disposizioni concernenti la concessione di un assegno mensile per ogni figlio a carico, per il sostegno della famiglia e della natalità

Presentata il 9 ottobre 2019

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Onorevoli Colleghi! – Il nostro Paese da troppi anni si caratterizza per un preoccupante e costante calo della natalità, conseguenza anche di una sostanziale assenza di specifici ed efficaci aiuti finanziari in favore della famiglia, nonché per la carenza di politiche volte a favorire le pari opportunità tra uomini e donne.
L'Istituto nazionale di statistica ci ricorda che in Italia, nel 2018, sono avvenute 449.000 nascite, ossia 9.000 in meno del precedente minimo registrato nel 2017. Rispetto al 2008 sono risultati 128.000 nati in meno. Il saldo naturale nel 2018 è stato negativo (-187.000 unità), risultando il livello più basso nella storia dopo il minimo raggiunto nel 2017 (-191.000). Gli effetti di un così esiguo tasso di natalità sono economicamente e socialmente pericolosi. Ciò risulta tanto più grave se si considera che, nell'ultimo quindicennio, i giovani hanno sempre più posticipato la decisione di sposarsi e di procreare figli.
Va ricordato che in Italia, nell'ambito delle politiche di benessere sociale, la spesa per la famiglia è la voce meno consistente (1,4 per cento della spesa sociale) ed è la più bassa se confrontata con il resto dei Paesi europei.
Ciò contrasta in modo stridente con il fatto che, soprattutto negli anni della crisi, la famiglia è stata sempre più spesso il presidio della vita delle persone e della tenuta sociale ed economica della società. Tra le istituzioni su cui si fonda il Paese, da quelle politiche a quelle socio-economiche o educative, non vi è dubbio, dunque, che al centro della nostra costruzione sociale vi sia proprio la famiglia, alla quale spetta la più alta funzione educativa. Lo Stato ne riconosce la funzione sociale in base all'articolo 29 della Costituzione, che individua la famiglia come società naturale, e all'articolo 31 della stessa Carta, il quale stabilisce che: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose».
Di fronte a questo ruolo fondamentale e a questa evidente funzione sociale, il legislatore ha la responsabilità di promuovere politiche volte innanzitutto a sostenere la natalità e la famiglia.
Investire nelle politiche familiari significa, infatti, investire sulla qualità stessa della struttura sociale e, in definitiva, sullo stesso futuro della società.
Se in questi ambiti fossero introdotte maggiori agevolazioni si tornerebbe a ragionare di «famiglia» in una prospettiva di investimento sul futuro, generando un nuovo processo virtuoso per la natalità e per la crescita economico-sociale del Paese.
Giova ricordare che il rischio di povertà cresce all'aumentare del numero dei figli minori presenti nella famiglia: l'incidenza si attesta al 10,5 per cento tra le famiglie con almeno un figlio e raggiunge il 20,9 per cento tra quelle con tre o più figli. Tra gli individui soggetti a più grave rischio vi sono le donne: si stima che 2.472.000 versino in condizioni di povertà. I giovani tra 18 e 34 anni sarebbero, invece, 1.112.000 (il 10,4 per cento, il valore più elevato dal 2005).
Peraltro, con specifico riferimento alle famiglie più numerose, lo stesso reddito di cittadinanza, concepito dal precedente Governo e approvato dal Parlamento nel 2018, finisce per essere fortemente iniquo: il contributo per l'affitto non aumenta all'aumentare dei componenti della famiglia; la scala di equivalenza, come è stata concepita, penalizza le famiglie più numerose rispetto ai singoli individui; i nuclei familiari con lo stesso indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) usufruiscono del beneficio o ne sono esclusi a seconda del numero dei componenti.
Proprio al fine di contribuire al processo virtuoso per la natalità e quindi alla stessa crescita economica e sociale, la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione riconosce per ogni figlio nato o adottato un assegno mensile di 150 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età.
Risulta evidente che i benefìci saranno decisamente maggiori con l'aumentare del numero dei figli, con la conseguenza di favorire sensibilmente la natalità.
Viene altresì individuato un valore dell'ISEE oltre il quale non spetta il suddetto assegno, pur rimanendo in vigore le norme vigenti in materia di detrazioni e di benefìci economici e fiscali per i figli a carico.
Nei confronti dei soggetti beneficiari del contributo mensile di 150 euro per ciascun figlio è sospesa la fruizione delle vigenti detrazioni per i figli a carico; gli assegni familiari (testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955); l'assegno per il nucleo familiare (decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988); l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; il bonus di 80 euro previsto dalle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Prevediamo, quindi, una clausola di salvaguardia, che garantisce il beneficiario dell'assegno, ove questo risulti inferiore a quelli, previsti in virtù delle disposizioni di legge vigenti, la cui erogazione viene sospesa in caso di fruizione dell'assegno.
Le risorse necessarie al finanziamento dell'assegno per ciascun figlio sono quelle rese disponibili dalla prevista sospensione dell'applicazione delle suddette norme in materia di detrazioni e di benefìci economici e fiscali per i figli a carico. A queste risorse si aggiungono, nel limite di 4 miliardi di euro annui, quelle iscritte nel Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
La presente proposta di legge è frutto di un lavoro approfondito che prevede coperture ponderate e alcune scelte che ci distinguono da altri progetti di legge già presentati in materia.
In primo luogo, non eliminiamo alcune misure già operative in favore dei nuovi nati che, pur essendo misure occasionali introdotte nel tempo, comunque funzionano e costituiscono un contributo per le famiglie durante i primi impegnativi e importanti anni di età dei loro figli. Tra queste ricordiamo, solo per citare le più note, il cosiddetto «bonus bebé» (articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014), il cosiddetto «bonus mamma» (articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016), ossia 800 euro una tantum al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione e il cosiddetto «bonus asili nido» (articolo 1, comma 355, della legge 232 del 2016).
Scegliamo, dunque, di aggiungere a queste misure un assegno di 150 euro mensili come ulteriore riconoscimento concreto per il sostegno della famiglia.
Le coperture economiche che proponiamo sono ponderate e frutto di precise scelte, come quella di destinare parte di quanto stanziato per il reddito di cittadinanza per un utilizzo fruttuoso in favore dei giovani fino a ventuno anni di età.
La scelta di indicare il limite di ventuno anni come età massima per accedere al beneficio deriva non solo dall'esigenza di avere una copertura economica certa, ma anche dal fatto di stimolare i giovani a una responsabilità verso se stessi e verso la loro famiglia di origine.
Siamo consapevoli che una seria politica contro la denatalità ha bisogno di molti altri interventi; lo stesso vale circa l'urgenza che i giovani si riapproprino del proprio destino. Tuttavia, se realizzate, le misure prospettate dalla presente proposta di legge darebbero un forte impulso per la famiglia e sarebbero un primo consistente passo avanti per invertire la tendenza negativa delle nascite.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assegno mensile per ogni figlio a carico)

1. È riconosciuto un assegno mensile di 150 euro, per dodici mensilità annue, per ogni figlio nato o adottato, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Il beneficio di cui al presente comma spetta a condizione che il figlio non percepisca, nell'anno, un reddito superiore a 4.000 euro.
2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, non sia superiore a 70.000 euro annui, quando il nucleo familiare comprenda un solo figlio avente i requisiti di cui al comma 1, ovvero a 90.000 euro annui, quando il nucleo familiare comprenda più figli o comunque un figlio con disabilità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dell'assegno di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 5. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo nonché le modalità per il recupero delle somme indebitamente percepite.
4. L'importo dell'assegno di cui al comma 1 non è computato:

a) ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

5. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

b) l'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, e l'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatte salve le detrazioni per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) l'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

d) l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno di cui al comma 1, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefìci che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 5, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'articolo 1, nonché, nel limite di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

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