PDL 2152

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2152

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 ottobre 2019 (v. stampato Senato n. 1149)

d'iniziativa dei senatori
BOTTICI, VANIN, LANNUTTI, CASTALDI, GUIDOLIN, GALLICCHIO, DONNO, LEONE, FERRARA, MAIORINO, MARCO PELLEGRINI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, FREGOLENT, CANDURA, TOFFANIN, CAUSIN, DE POLI, FERRAZZI

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 ottobre 2019

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina», individuata dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 29 luglio 1950, rettificato con successivi decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1952, n. 43 del 21 febbraio 1953 e n. 309 del 22 novembre 1975, nonché dal decreto del Ministro della marina mercantile 10 febbraio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 9 marzo 1965.
2. All'area di cui al comma 1 del presente articolo, già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Chioggia, ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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