PDL 214

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 214

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ENRICO BORGHI, BRAGA, DE MENECH, FRAGOMELI

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia
di ordinamento delle professioni di montagna

Presentata il 23 marzo 2018

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di modificare le disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6, ormai obsolete, relative a un importante comparto, cioè quello delle professioni di montagna.
Oltre a prevedere una più moderna articolazione e regolamentazione delle professioni di montagna, la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di dare legittimità e di uniformare le nuove professioni di montagna che si sono sviluppate negli ultimi anni, per garantirne l'esercizio in tutto il territorio nazionale in modo professionale fissando i requisiti e le modalità per l'istituzione degli elenchi speciali e per la formazione dei professionisti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Guida escursionistica di montagna).

1. L'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – (Guida escursionistica di montagna).1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di guide escursionistiche di montagna.
2. La guida escursionistica di montagna svolge professionalmente e senza limitazione territoriale l'attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani e su terreni montani, anche innevati, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e scialpinistici. Sui terreni innevati è consentito l'utilizzo delle ciaspole o racchette da neve, mentre non è consentita alcuna attività con gli sci.
3. La guida escursionistica di montagna illustra le caratteristiche culturali, ambientali, naturalistiche e antropiche del territorio montano percorso, anche al fine di favorire una fattiva e proficua partecipazione delle persone accompagnate e affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale.
4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo».

Art. 2.
(Maestro di arrampicata).

1. L'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. – (Maestro di arrampicata). – 1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di maestri di arrampicata.
2. Il maestro di arrampicata svolge professionalmente:

a) l'accompagnamento e l'addestramento di persone in arrampicata su roccia, su strutture artificiali e naturali appositamente attrezzate per l'arrampicata sportiva, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate e glaciali;

b) la cura dell'attrezzatura e la manutenzione di falesie.

3. Negli ambiti di cui al comma 2 le regioni, sentito il parere dei collegi regionali o del collegio nazionale delle guide alpine, provvedono a individuare le aree in cui è consentita l'attività di maestro di arrampicata.
4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo».

Art. 3.
(Guida vulcanologica).

1. L'articolo 23 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – (Guida vulcanologica). – 1. Le regioni in cui sono presenti vulcani attivi possono prevedere la formazione e l'abilitazione di guide vulcanologiche.
2. La guida vulcanologica svolge professionalmente l'accompagnamento e l'addestramento di persone in ascensioni o in escursioni su vulcani anche quando prevedano percorsi in zone rocciose e innevate, con esclusione dei ghiacciai e delle zone con caratteristiche alpine.
3. Limitatamente al vulcano Etna è consentito per la progressione l'uso delle tecniche e delle attrezzature alpinistiche e scialpinistiche.
4. Le guide vulcanologiche possono svolgere le attività di cui all'articolo 21.
5. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o in escursioni su vulcani attivi è riservata esclusivamente alle guide alpine-maestri di alpinismo, agli aspiranti guida alpina e alle guide vulcanologiche iscritti nei relativi elenchi speciali ai sensi dell'articolo 24-bis».

Art. 4.
(Guida canyoning).

1. L'articolo 24 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. – (Guida canyoning). – 1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di guide canyoning.
2. La guida canyoning svolge professionalmente l'accompagnamento e l'addestramento di persone nella pratica del canyoning o torrentismo su percorsi appositamente predisposti.
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina in possesso della relativa specializzazione possono svolgere tutte le attività di cui al presente articolo».

Art. 5.
(Elenchi speciali, rappresentanza e formazione. Norme transitorie).

1. Dopo l'articolo 24 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, come sostituito dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. – (Elenchi speciali, rappresentanza e formazione) – 1. Per le figure professionali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24, si istituiscono i relativi elenchi speciali la cui tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide alpine di cui all'articolo 13.
2. Gli iscritti agli elenchi speciali fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, con diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale ed eleggono un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, con diritto di voto, la composizione del consiglio direttivo del collegio regionale.
3. I rappresentanti regionali degli elenchi speciali eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il consiglio direttivo del collegio nazionale.
4. Nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali.
5. L'iscrizione agli elenchi abilita all'esercizio delle professioni di cui agli articoli 21, 22, 33 e 24. L'iscrizione negli elenchi speciali è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.
6. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e mediante il superamento dei relativi esami.
7. La formazione delle figure professionali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 è di competenza delle regioni che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15.
8. Alle figure professionali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 si applicano le disposizioni relative all'aggiornamento professionale previste dall'articolo 8 e dai commi 1 e 2 dell'articolo 9.
9. Alle figure professionali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.
10. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale delle guide alpine che si svolgono dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione sono indette dal presidente della regione.
Art. 24-ter. – (Norme transitorie). – 1. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l'iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna, sono riconosciuti il titolo di guida ambientale escursionistica e i titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione. Il collegio nazionale delle guide alpine, d'intesa con i collegi regionali delle guide alpine, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli necessari all'iscrizione negli elenchi speciali e redige un programma di formazione specifico, con il superamento di un esame finale.
2. I soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 1 devono fare richiesta di iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

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