PDL 2138

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2138

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARETTA, BUTTI, CIABURRO, DEIDDA, ROTELLI

Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica

Presentata il 3 ottobre 2019

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Onorevoli Colleghi! – Come riportano recenti notizie di cronaca, cinghiali e altri ungulati, sempre più numerosi, attraversano le strade causando incidenti gravi e purtroppo in molti casi anche mortali, invadono i centri abitati mettendo in pericolo l'incolumità dei residenti ed entrano nei fondi agricoli provocando danni rilevanti ai raccolti. I dati sono preoccupanti e devono far riflettere. Nel 2017 sono stati 155 gli incidenti che hanno visto il coinvolgimento di animali (in 138 casi di animali selvatici e in 18 casi di animali domestici) con persone gravemente ferite (205 persone, delle quali 14 decedute). Nei primi dieci mesi del 2018 sono stati registrati 118 eventi gravi (10 morti e 155 feriti).
Ai rischi stradali vanno aggiunti anche i danni all'agricoltura in termini di raccolti distrutti, di cedimenti delle infrastrutture e di perdita di biodiversità dovuta alla scomparsa di specie alloctone e soprattutto i rischi sanitari. Stime ufficiali parlano di 100 milioni di euro di danni all'anno, nel 2017 solo la regione Lazio ha subìto 7 milioni di euro di danni. Questo a dimostrazione di quanto l'eccessiva presenza di fauna selvatica sia un danno e un rischio per l'incolumità dei cittadini e per la redditività degli agricoltori: gli operatori cercano di correre ai ripari, con misure spesso non efficaci, o addirittura rinunciano a coltivare i terreni.
La prevenzione deve essere attuata attraverso un'attività di controllo della popolazione degli ungulati, soprattutto dei cinghiali, che per la loro mole causano sempre danni gravi in caso di collisione con un veicolo o possono mettere in pericolo le persone nel caso di incontri ravvicinati, sempre più frequenti, anche nei centri urbani delle nostre regioni. L'aumento degli ungulati nelle nostre montagne e pianure, negli ultimi anni, è stato esponenziale. Anche gli studi scientifici di settore spiegano che il principale metodo di contenimento delle popolazioni di cinghiale è rappresentato dai piani di gestione della fauna selvatica. L'introduzione di nuove misure di contenimento, possibili soltanto intervenendo sulla normativa nazionale in materia di caccia, non è più procrastinabile.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157, non è più adeguata a rispondere con efficacia alle attuali esigenze gestionali del patrimonio faunistico del Paese, profondamente mutato nel corso degli anni. È necessario adattarla alla nuova realtà, non ponendo più l'attenzione soprattutto sulla protezione della fauna selvatica, ma sulla gestione di quest'ultima. La problematica maggiore riguarda i piani di controllo. È infatti urgente inserire la figura del cacciatore abilitato e volontario nell'effettuazione dei piani di controllo, poiché la polizia provinciale, considerati gli organici ridotti e gli impegni derivanti dall'adempimento delle altre attività d'istituto, non riesce a fronteggiare a pieno questo problema senza il supporto di altre figure qualificate e volontarie.
Si evidenzia, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), prevede che i prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi possono essere attuati anche da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso. Nella quasi totalità dei casi si tratta di cacciatori che quindi paradossalmente, secondo la normativa vigente, possono svolgere questa attività di controllo all'interno di parchi nazionali e regionali ma non all'interno di istituti faunistici di minore valenza ambientale o in territori dove è consentita la caccia.
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di prevedere che i piani di gestione della fauna selvatica tengano conto della necessità di reperire personale preparato che possa far fronte a questa problematica. Per questo motivo si intende stabilire che i medesimi piani siano attuati prevedendo il coordinamento della polizia provinciale e la partecipazione dei cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini, i quali, visto il loro grado di conoscenza della fauna selvatica e del territorio, possono fornire un valido aiuto. La polizia provinciale potrà avvalersi anche del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità o per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica ritenute dannose o invasive, anche nelle zone vietate alla caccia, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Tali piani sono attuati dai cacciatori autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione ovvero riconoscimento di percorsi formativi o di attestati acquisiti, coordinati dalla polizia provinciale. La polizia provinciale può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri».

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