XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2120
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 25 settembre 2019 (v. stampato Senato n. 1123)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il ministro dello sviluppo economico
e ministro del lavoro e delle politiche sociali
(DI MAIO)
con il ministro dell'interno
(SALVINI)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)
con il ministro della salute
(GRILLO)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)
con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)
con il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(CENTINAIO)
con il ministro per i beni e le attivitā culturali
(BONISOLI)
con il ministro della difesa
(TRENTA)
con il ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca
(BUSSETTI)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(TONINELLI)
e con il ministro per gli affari europei
(SAVONA)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunitā europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 settembre 2019
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunitā europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 385 dell'Accordo medesimo.
Art. 3.
(Clausola d'invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.