PDL 2116

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2116

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 25 settembre 2019 (v. stampato Senato n. 787)

d'iniziativa dei senatori
SANTILLO, PERGREFFI, PATUANELLI, COLTORTI,
DI GIROLAMO, DE FALCO, DESSÌ, LUPO, RICCIARDI

Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 settembre 2019

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201.

Art. 2.
(Sostituzione o conversione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno)

1. Al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto, esclusi gli enti pubblici, sostituiscono o convertono automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, o ad idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, purché esistenti sul mercato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli automezzi e alle attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo, preventivamente autorizzato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), può rendersi necessario per garantire l'esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale. Sono, in ogni caso, esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli automezzi e le attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale.
3. Le società di gestione aeroportuale realizzano i necessari impianti di ricarica o rifornimento e, ove opportuno, di accumulo per l'alimentazione degli automezzi e delle attrezzature di cui al comma 1.

Art. 3.
(Programma di sostituzione e conversione)

1. L'ENAC, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma di sostituzione e conversione degli automezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 2 della presente legge nonché dei relativi impianti di ricarica o rifornimento e, ove opportuno, di accumulo, tenuto conto della classificazione degli aeroporti di cui all'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, e in proporzione al traffico passeggeri medio registrato nell'ultimo triennio su ciascuno scalo, sulla base dei dati disponibili.
2. Il programma, che è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto della quantità, tipologia, vetustà, possibilità di sostituzione o conversione degli automezzi e delle attrezzature già in uso presso ciascuno scalo.

Art. 4.
(Vigilanza)

1. L'ENAC vigila sulla realizzazione del programma di sostituzione e conversione previsto dall'articolo 3 e adotta le iniziative necessarie per agevolarne l'attuazione.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per attuare il programma di sostituzione e conversione.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENAC riferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito ai risultati della realizzazione del programma di sostituzione e conversione e sull'attività di vigilanza.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ENAC e le amministrazioni preposte alla predetta attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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