PDL 2107-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2107-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 24 settembre 2019 (v. stampato Senato n. 1460)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 settembre 2019

(Relatrice: SALAFIA )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze). La II Commissione permanente (Giustizia), il 1° ottobre 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2107.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2107 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da due articoli, non ha subito incrementi né in termini di articoli né in termini di commi nel corso dell'iter al Senato, e presenta un contenuto delimitato e volto a stabilire che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2019;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che non è previsto il rinvio, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi;

nell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel corso dell'iter al Senato, è stato inserito un nuovo comma (comma 2), che dispone la sanatoria degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 64 del 2019 in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nelle materie di rilevanza strategica (cosiddetto, «DL Golden Power»), non convertito e decaduto lo scorso 9 settembre;

si ricorda che il Governo pro tempore ha dichiarato di rinunciare alla conversione del decreto-legge n. 64 del 2019, entrato in vigore il 12 luglio, fin dal 17 luglio (si veda il resoconto sommario della seduta della 6a Commissione finanze del Senato svoltasi in tale data); successivamente il nuovo Governo ha però esercitato i poteri conferiti dal decreto-legge n. 64 in data 5 settembre 2019, a pochi giorni quindi dalla sua decadenza (si veda al riguardo il comunicato stampa della riunione del Consiglio dei ministri in tale data), rendendo così necessario regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge non convertito;

al riguardo, merita richiamare le sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale;

in particolare, la Corte, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per l'emanazione di un decreto-legge, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico; la Corte ha affermato che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza; sulla base di queste premesse è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge per effetto di emendamenti approvati in sede di conversione;

nella sentenza n. 32 del 2014, la Corte ha poi evidenziato che la richiesta coerenza tra il decreto-legge e la legge di conversione non esclude, in linea generale, che le Camere possano apportare emendamenti al testo del decreto-legge, per modificare la normativa in esso contenuta, in base alle valutazioni emerse nel dibattito parlamentare; essa vale soltanto a scongiurare l'uso improprio di tale potere, che si verifica ogniqualvolta sotto la veste formale di un emendamento si introduca un disegno di legge che tenda a immettere nell'ordinamento una disciplina estranea, interrompendo il legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

merita inoltre segnalare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 237 del 2013, ha ammesso la possibilità di inserire nel disegno di legge di conversione disposizioni ulteriori rispetto alla semplice norma di conversione del decreto-legge (nel caso specifico oggetto del giudizio si trattava di una norma di delega legislativa, che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, non può essere inserita nei decreti-legge), purché omogenee – ai sensi della sentenza n. 22 del 2012 – con la materia del decreto-legge;

alla luce degli elementi sopra esposti suscita pertanto perplessità l'omogeneità della disposizione inserita nel disegno di legge di conversione con il contenuto del decreto-legge;

si ricorda altresì che l'articolo 15, comma 2, lettera d), della legge n. 400 del 1988 dispone che il Governo non possa, mediante decreto-legge, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti; in proposito proprio la sentenza n. 237 del 2013 sembrerebbe in vero ammettere che un simile contenuto possa però essere inserito nel disegno di legge di conversione – che, come si è visto, può contenere contenuti ulteriori rispetto a quelli del decreto-legge, purché omogenei con questi (il che, lo si ribadisce, appare dubbio nel caso in esame); anche sotto questo profilo però potrebbe essere oggetto di ulteriore riflessione se non debba essere seguita la più severa prassi del Comitato, sia pure riferita ad una fattispecie di più ampia portata e da ritenersi più grave (quella dell'inserimento di deleghe legislative nei disegni di legge di conversione), prassi costantemente orientata a censurare tale fattispecie;

in proposito merita anche ricordare, però, che l'inserimento di analoghe norme di sanatoria degli effetti di decreti non convertiti in legge di conversione è presente in numerosi precedenti; si richiama, da ultimo, la legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2018 che abroga e fa salvi gli effetti dei decreti-legge n. 143 del 2018 e n. 2 del 2019 e la legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018 che abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge n. 79 del 2018;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente raccomandazione:

abbia cura il Legislatore di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, «evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei.».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2107, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 75 del 2019, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64;

rilevato come il decreto-legge, al comma 1 dell'articolo 1, disponga che il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2019;

richiamato come la scadenza del mandato del Collegio dell'Autorità Garante fosse fissata per il 19 giugno 2019 e come, in conformità al parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388, sia stato consentito all'attuale collegio di operare in regime di prorogatio fino al 17 agosto 2019;

rilevato altresì come, anche alla luce del predetto parere del Consiglio di Stato, tale regime di prorogatio non possa avere durata superiore a 60 giorni dalla scadenza naturale del mandato del Collegio;

sottolineato quindi come la proroga prevista dal decreto-legge si renda indispensabile per garantire la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali per un ulteriore periodo di tempo, in attesa del rinnovo del Collegio;

preso altresì atto che il disegno di legge di conversione del decreto-legge prevede, al comma 2, una disposizione, inserita dal Senato, che fa salvi gli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, relativo all'esercizio dei poteri speciali del Governo (cosiddetto golden power) in alcuni settori industriali e produttivi e decaduto per la sua mancata conversione in legge;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

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